TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-08-09, n. 201100293
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Testo completo
N. 00293/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2010, proposto da:
M F S Sl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. I J, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso Libertà, n. 35;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. R v G, S B, L P e C B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, via Crispi n. 3;
nei confronti di
S G;
per l'annullamento
- del provvedimento dd. 27.5.2010 prot. n. 326805 della Provincia autonoma di Bolzano - Ufficio Industria e Cave, con cui viene disposto il rigetto della richiesta di proroga dell'autorizzazione per la coltivazione della cava denominata "Kniepass 3" avanzata dalla società M;
- del richiamato decreto di occupazione dd. 8.10.2007 n. 6.3/383/2007 della Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui viene autorizzata l'occupazione, in via d'urgenza, delle particelle fondiarie contraddistinte con le pp.ff. 2330, 2340 e 2341 C.C. S. L d S;
- e, per quanto occorrer possa,
- della richiamata nota dd. 23.2.2009 a firma dell'avv. S M;
- della comunicazione dd. 9.2.2010 prot. n. 78555 della Provincia autonoma di Bolzano - Ufficio Industria e Cave;
- della richiamata e non conosciuta delibera n. 3914 dd. 30.10.2006 della Giunta provinciale di Bolzano e del successivo decreto dd. 10.8.2007 n. 6.3/291/07,
- nonchè di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo, e
per l’accertamento
dell’inefficacia del decreto di occupazione dd. 8.10.2007 n. 6.3/383/2007 emesso dalla Provincia autonoma di Bolzano relativamente alle particelle fondiarie contraddistinte con le pp.ff. 2330, 2340 e 2341 C.C. S. L d S, e
per l’accertamento
della violazione delle disposizioni contenute nel disciplinare allegato e costituente parte integrante dell’autorizzazione dd. 28.3.2007 prot. n. 41625 rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano per fatto e colpa imputabile rispettivamente alla Provincia autonoma di Bolzano ed al sig. S G, anche in solido tra loro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 M R D e uditi per le parti i difensori: avv. I. Janes per la ricorrente e avv. S B per la Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La presente controversia trae origine dai rapporti intercorsi tra il signor S G, proprietario tavolare delle pp.ff. 2330, 2340 e 2341 in P.T. 113/1, facenti parte del maso chiuso “Felder” C.C. San L d S e la società Franz M srl, che svolge attività di estrazione di sabbia e ghiaia per la produzione di materiali edili, per la coltivazione di cave su aree costituite dalle particelle fondiarie suddette.
Sulla base dell’autorizzazione provinciale dd. 7.8.2003, su domanda della M srl, viene aperta la cava di sabbia e ghiaia denominata “Felderhof” sulle pp.ff. 2330 e 2341 e dopo la coltivazione ed il ripristino, con provvedimento dd. 3.7.2007, viene liberata la garanzia bancaria. Sulle stesse particelle viene poi autorizzata l’apertura della cava “Felderhof 2”, con provvedimento dd. 30.5.2005, e tale coltivazione viene prorogata sino al 30.9.2008. In seguito a domanda del signor G alla Provincia, in data 28.3.2007 viene autorizzata, per la durata di tre anni, la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia “Kniepass 3” sulle pp.ff. 2330, 2340 e 2341.
Con contratto dd. 19.2.2008 il G concedeva alla BWR srl di Gais il godimento delle aree interessate per l’estrazione di cui a tale ultima autorizzazione ed un tanto conduceva ad una controversia tra il proprietario dei terreni e la M srl, che, dopo un sequestro giudiziario delle particelle fondiarie in oggetto, richiesto ed ottenuto dalla ditta M, trovava una soluzione transattiva con il trasferimento ad essa del diritto di coltivazione di quest’ultima cava, come da scrittura privata dd. 14.5.2008 (doc. 8 di parte ricorrente). Con provvedimento 19.5.2008 il competente assessore provinciale, visto il consenso del proprietario delle pp.ff. interessate, autorizzava il subentro della M srl al G nella coltivazione della cava “Kniepass 3”.
Con lettera dd. 2.2.2010 l’odierna ricorrente richiedeva una proroga dell’autorizzazione alla coltivazione della cava fino al 14.5.2011, come previsto nella scrittura privata del 14.5.2008 e con nota del 9.2.2010 il competente ufficio, premesso che l’istanza non era motivata, che le aree interessate sono incluse nel decreto d’occupazione dell’8.10.2007, emanato per i lavori relativi alla strada SS 49 della Val Pusteria, comunicava che la richiesta poteva essere esaminata dopo una motivazione e nel caso di parere favorevole dell’Ufficio patrimonio che aveva rilasciato il decreto di occupazione.
La ditta M proseguiva con i lavori di estrazione, nonostante l’autorizzazione fosse scaduta e con lettera 9.4.2010 la direttrice dell’Ufficio Industrie e cave, ricordando il menzionato decreto di occupazione per i lavori stradali, ordinava l’immediata cessazione dell’attività nella cava “Kniepass 3”. La M Franz Srl con lettera 7.5.2010 integrava la precedente richiesta ricapitolando le vicende che l’avevano portata a divenire titolare dell’autorizzazione del 28.3.2007, lamentava l’esiguità del tempo avuto per gli scavi, avendo potuto iniziare per colpa del G solo nel giugno 2008, per cui non aveva potuto ultimare le attività estrattive e faceva presente che nell’accordo del 14.5.2008 col proprietario dei fondi aveva con questi convenuto la possibilità di prorogare l’autorizzazione “per un ulteriore anno”.
Con lettera dd. 27.5.2010 la proroga veniva rigettata in quanto le particelle fondiarie 2330, 2340 e 2341 risultavano inserite nel decreto di occupazione ed inoltre all’ufficio interessato era pervenuta una lettera dell’avv. S M che informava che il contratto tra le parti era scaduto.
Con atto notificato in data 14.7.2010 la M Franz S.r.l. impugnava i provvedimenti specificati in epigrafe, tutti attinenti al rigetto da parte della Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio Industria e Cave della richiesta di proroga dell’autorizzazione per la coltivazione della cava denominata “Kniepass 3”, chiedendone l’annullamento e chiedeva inoltre l’accertamento dell’inefficacia del decreto di occupazione dd. 8.10.2007 relativamente alle pp.ff. 2330, 2340 e 2341 C.C. San L d S e della violazione delle disposizioni contenute nel disciplinare parte integrante dell’autorizzazione alla coltivazione della cava dd. 28.3.2007.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi in diritto:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della L n. 241 del 1990, così come recepito dall’art. 13 della L.R. 31.7.1993 n. 13 e dei principi generali introdotti dalla stessa L n. 241 del 1990 in tema di trasparenza e partecipazione amministrativa. In subordine: eccezione di incostituzionalità della LP n. 13/1993.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 della LP 15.4.1991 n. 10 – inefficacia del decreto di occupazione n. 6.3/383/2007 dd. 8.10.2007 della Provincia di Bolzano – richiesta di accertamento giudiziale.
3. Violazione delle disposizioni contenute nel disciplinare allegato all’autorizzazione n. 41625 del 28.3.2007 rilasciata dalla Provincia di Bolzano e suo inadempimento contrattuale per fatto imputabile rispettivamente alla Provincia di Bolzano ed al sig. G Stephan, anche in solido tra loro – richiesta di accertamento giudiziale;eccesso di potere per contraddittorietà.