TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-03-09, n. 202303898
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Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 03898/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13710/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13710 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati A V e B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ivass - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati A S e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Generali Italia Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- previa incidentale sospensiva, della nota IVASS del 26.09.2018 con la quale si comunica la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI – Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005;
- di ogni atto antecedente e presupposto, ivi compresa la deliberazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – I Sezione del 26.6.2018, costituente la motivazione della sanzione disciplinare, con riserva di proporre motivi aggiunti e domanda di risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Generali Italia S.p.A. e di Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 marzo 2023 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, il ricorrente – premesso di aver operato per lungo tempo in qualità di agente assicurativo di Generali Italia S.p.A. e di essersi sempre contraddistinto per la correttezza del suo operato – agisce per l’annullamento del provvedimento IVASS del 26 settembre 2018, prot. n. -OMISSIS-, con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI (Registro degli intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005), radiazione disposta a seguito dell’avvenuto accertamento dei seguenti illeciti:
- violazione dell’art. 62, comma 2, lett. A, punto 4, del Reg.to Isvap nr. 5/2006, “ per non essere state rimesse all’impresa preponente somme dovute dagli assicurati a titolo di premio ”;
- violazione dell’art. 183 D. Lgs. 209/2005 in combinato disposto con l’art. 47 Reg.to Isvap n. 5/2006, “ per non essersi comportato con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati, e non aver osservato le disposizioni legislative e regolamentari nonché le istruzioni dell’impresa, ciò in relazione alle rilevate mancate rimesse di premi nonché aver implementato i necessari controlli sulla rete distributiva ”.
A sostegno dell’azione annullatoria parte ricorrente formula plurime censure (alcune delle quali raggruppate sotto un unico motivo) che possono compendiarsi nei termini che seguono:
(i) prima censura : illegittimità del provvedimento di radiazione per avere l’IVASS omesso di considerare che la risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra il ricorrente e la compagnia assicurativa (Generali Italia S.p.A.) non è derivata dall’atto di recesso di quest’ultima, bensì dal recesso dello stesso ricorrente dell’11 aprile 2017 ai sensi dell’art.12, comma II, punto 4, dell’ANA 2003 (o in subordine ex art. 17 dell’ANA 2003 per il superamento del limite di età), recesso che il ricorrente ha intimato per il venir meno del rapporto di fiducia con Generali Italia S.p.A.;
(ii) seconda censura : illegittimità del provvedimento di radiazione per avere l’IVASS trascurato che la condotta contestata al ricorrente (e cioè il trattenimento dei premi assicurativi a titolo di compensazione del credito agenziale che lo stesso ricorrente aveva maturato a titolo di indennità di fine rapporto) sarebbe stata perfettamente lecita, trovando tale compensazione fondamento nell’art. 34 dell’Accordo Nazionale Agenti del 2003 (ANA 2003), nonché nella generale disciplina dell’art. 1460 c.c.;
(iii) terza censura : violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione per non avere l’IVASS considerato plurimi fattori attenuanti che avrebbero dovuto condurre l’Istituto all’irrogazione di una sanzione più lieve rispetto a quella della radiazione, come ad esempio le condotte infedeli dei dipendenti e collaboratori del ricorrente (indi di soggetti diversi rispetto a quello attinto dal provvedimento di radiazione), nonché la condotta dello stesso ricorrente, il quale avrebbe prontamente contabilizzato e versato alla compagnia assicurativa alcune delle somme indebitamente trattenute (limitandosi a trattenere soltanto quelle oggetto di compensazione con le indennità di fine rapporto);
(iv) quarta censura : violazione dei termini di difesa per avere l’IVASS superato il termine di 120 giorni (cfr. art. 331 del Codice delle Assicurazioni, nonché il Regolamento ISVAP n. 2/2013) entro cui l’Istituto può – una volta conclusi gli accertamenti – notificare al soggetto interessato l’atto di contestazione degli addebiti; sostiene in particolare parte ricorrente che la notifica della comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare sarebbe avvenuta soltanto il 10 novembre 2017 , quindi ben oltre il termine di 120 giorni dalla data di conclusione dell’accertamento ( 23 giugno 2017 ). Parte ricorrente soggiunge, al riguardo, che: (a) il termine di contestazione degli addebiti avrebbe dovuto essere peraltro pari a 90 giorni (anziché 120), essendo tale minor termine previsto dai principi generali di cui all’art. 3 del Regolamento Isvap nr. 6/2006 (anche se poi successivamente abrogato dal regolamento Isvap 2/2013); (b) il Regolamento Isvap 2/2013 prevede che la comunicazione degli addebiti avvenga per il tramite di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nei casi o nelle forme previste, anche presso la casella di posta elettronica certificata, senonché nel caso di specie l’atto di avvio del procedimento disciplinare è stato comunicato a mezzo PEC in data 10.11.2017 all’indirizzo di proprietà della compagnia assicurativa, già nel frattempo oscurato e non più visibile da parte dello stesso ricorrente.
L’IVASS e Generali Italia S.p.A. si sono ritualmente costituite in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
Con successiva ordinanza cautelare di rigetto n. 7629 del 14 dicembre 2018, la sezione Seconda Ter di questo TAR ha respinto l’istanza cautelare di sospensiva sotto il profilo del fumus boni juris , sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“- le somme trattenute dal ricorrente si riferiscono ad un periodo successivo a quello concernente gli ammanchi addebitabili ai collaboratori infedeli;
- la ritenzione di tali somme non è giustificabile con l’invocata compensazione che non è applicabile alla fattispecie stante il principio di separatezza che caratterizza il patrimonio costituito dalle rimesse da destinare alla mandante (TAR Lazio n. 7219/16) ed il disposto dell’art. 23 comma 8 dell’Accordo Nazionale Agenti;
- la pluralità e la gravità delle condotte contestate, desumibili anche dall’entità delle somme trattenute, giustificano, sotto il profilo della proporzionalità, la sanzione irrogata;
- nella fattispecie risulta osservato il termine di 120 giorni per la contestazione delle violazioni che è stata comunicata con pec del 16/10/17 laddove