TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-12-03, n. 201800630
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2018
N. 00630/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da AT IU, rappresentato e difeso dagli avvocati Romina Pitoni e Enrico De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Walter Marchesini in Perugia, via Dottori, 85;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato - Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo notificato il 18 febbraio 2013:
del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato-Terni, Servizio VI, prot. n. 18823, datato 14.12.2012, con cui l’Amministrazione resistente comunicava al Dott. AT IU, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, l’avvio del procedimento per il recupero dell’asserito credito erariale emerso sulla partita di stipendio n. 714260, sulla base di una non meglio specificata “segnalazione” effettuata dalla Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, in base alla quale sarebbe emerso che il Dott. AT avrebbe percepito somme indebite per una duplicazione di pagamenti dell’indennità penitenziaria dal 16.8.2005 al 30.11.2012, per un indebito, per l’anno 2012 pari ad euro 5.037,75, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, con invito a versare, entro 30 entro 30 giorni, la predetta somma e con comunicazione di verifica in corso per stabilire gli ulteriori e asseriti importi corretti da restituire negli anni antecedenti al 2012;
nonché, per quanto occorrer possa, della predetta segnalazione della Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, richiamata dal provvedimento sopra citato, mai comunicata al ricorrente, ad oggi sconosciuta;
di ogni altro atto presupposto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se al momento non conosciuto dal ricorrente;
- e per l’accertamento e la declaratoria dell'assenza del diritto dell'Amministrazione resistente a recuperare le suddette somme;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 4 giugno 2013:
del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Terni Servizio VI, prot. n. 4444, datato 27.03.2013, notificato in data, 6.04.2013, con cui l’Amministrazione resistente comunicava al Dott. AT IU, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, l’avvio del procedimento per il recupero dell’asserito credito erariale emerso sulla partita di stipendio n. 714260, sulla base della segnalazione effettuata dalla Direzione Generale del Personale del