TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-07-27, n. 202312738
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 12738/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08164/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8164 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-O- rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'atto recante -O- emesso dal Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto in data 25 giugno 2021, notificato al ricorrente in pari data, mediante il quale veniva rigettata l'istanza presentata in data 10 giugno 2021 dal sig. -O- volta alla riammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP), ai sensi degli artt. 704, comma 1-bis, e 2204-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- dell'atto recante -O- del 7 aprile 2017, notificato al ricorrente in pari data, emesso dal Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^ Divisione, con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di partecipazione all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2015, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226 (circolare n. M_D GMIL REG2016 0556458 del 21 settembre 2016) ed è stata altresì disposta l'esclusione del ricorrente dalla predetta procedura concorsuale;
- nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/6/2022:
avverso e per l'annullamento
- dell'atto recante -O- emesso in data 26.03.2022 (notificato al ricorrente in data 01.04.2022) dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale, nella parte in cui, in esecuzione dell'Ordinanza n. -O- (pubblicata in data 04.10.2021) dell'On.le T.A.R. per il Lazio – Roma, dichiarando vincitore ed immettendo con riserva il -O- nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con il grado di Primo Caporal Maggiore, ha erroneamente disposto la decorrenza della predetta immissione, giuridica a partire dal 31 dicembre 2015, mentre amministrativa dal 16 febbraio 2022, anziché al 31 dicembre 2015 come per quella giuridica, con conseguente elargizione dei ratei stipendiali non corrisposti al ricorrente;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso;
ed avente ad oggetto, altresì
l'azione tendente ad ottenere la condanna di parte resistente a corrispondere in favore dell'odierno ricorrente:
1. a titolo di restitutio in integrum, gli emolumenti mensili dal 31.12.2015 (data dell'illegittima decadenza dalla rafferma contratta e messa in congedo del -O- a causa della pendenza di un procedimento penale, come disposto dall'Ecc.mo Consiglio in sede giurisdizionale – Sezione Seconda, con sentenza n. -O-- pubblicata in data 08.04.2022) al 16.02.2022 (data di riammissione in servizio permanente con riserva del -O- in esecuzione dell'Ordinanza n. -O- - pubblicata in data 04.10.2021 - dell'On.le T.A.R. per il Lazio – Roma) come da atto recante -O- emesso in data 26.03.2022 (notificato al ricorrente in data 01.04.2022) dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale);
2. il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali subiti, compresi gli emolumenti mensili non corrisposti al medesimo a causa dell'illegittimo provvedimento di decadenza dalla rafferma contratta, nonché di esclusione dalla procedura concorsuale di immissione nei ruoli permanenti dell'Esercito Italiano (così come disposto dall'Ecc.mo Consiglio in sede giurisdizionale – Sezione Seconda, con sentenza n. -O-- pubblicata in data 08.04.2022) in forza dei quali dalla data del 31.12.2015 al 16.02.2022 lo stesso non ha potuto più prestare servizio per la propria Amministrazione o nella maggiore somma che l'On.le Tribunale adito Vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell'illegittimo congedo de quo a quella dell'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato oltre I.V.A e C.N.P.A. nelle aliquote di legge.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/8/2022:
avverso e per l'annullamento
- dell'atto recante prot. nr.-O- datato 15.06.2022 ed emesso dal Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto (notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente in data 15.06.2022) con l'Amministrazione ha disposto: “[…] In esito all'atto di diffida e messa in mora sottoscritto il 18 maggio 2022 e trasmesso con il foglio in riferimento, si comunica che, in esecuzione della sentenza nr. -O-dell'8 aprile 2022 del Consiglio di Stato, con il decreto dirigenziale n. -O- del 17 maggio 2022 […] la S.V. è stata immessa, a pieno titolo, nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito […]”, nella parte in cui nonostante la corretta decorrenza giuridica individuata nella data del 31.12.2015, è stata identificata erroneamente la decorrenza amministrativa nella data del 16.02.2022;
- dell'atto recante prot. nr. -O-datato 19.05.2022 ed emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto (notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente in data 15.06.2022) con cui è stata confermata l'immissione, a pieno titolo, del -O- nel ruolo dei volontari in servizio permanente, con decorrenza giuridica 31.12.2015, ma erroneamente identificata la decorrenza “[…] amministrativa 16 febbraio 2022 […]”;
- del Decreto recante prot. nr. -O- datato 17.05.2022 ed emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale (notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente in data 15.06.2022) con cui è stato disposto: “[…] in esecuzione della sentenza n. -O-dell'8 aprile 2022 del Consiglio di Stato, -O- -O-, è dichiarato vincitore ed immesso, a pieno titolo, nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con il grado di Primo Caporal Maggiore […]”, nella parte in cui nonostante la corretta decorrenza giuridica individuata nella data del 31.12.2015, è stata identificata erroneamente la decorrenza amministrativa nella data del 16.02.2022, anziché nel 31.12.2015 come per quella giuridica, con conseguente elargizione dei ratei stipendiali non corrisposti al ricorrente dell'atto recante -O- emesso in data 26.03.2022 (notificato al ricorrente in data 01.04.2022) dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale, nella parte in cui, in esecuzione dell'Ordinanza n. -O- (pubblicata in data 04.10.2021) dell'On.le T.A.R. per il Lazio – Roma, dichiarando vincitore ed immettendo con riserva il -O- nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con il grado di Primo Caporal Maggiore, ha erroneamente disposto la decorrenza della predetta immissione, giuridica a partire dal 31 dicembre 2015, mentre amministrativa dal 16 febbraio 2022, anziché al 31 dicembre 2015 come per quella giuridica, con conseguente elargizione dei ratei stipendiali non corrisposti al ricorrente;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso;
ed avente ad oggetto l'azione tendente ad ottenere la condanna di parte resistente a corrispondere in favore dell'odierno ricorrente:
1. a titolo di restitutio in integrum, gli emolumenti mensili dal 31.12.2015 (data dell'illegittima decadenza dalla rafferma contratta e messa in congedo del -O- a causa della pendenza di un procedimento penale, come disposto dall'Ecc.mo Consiglio in sede giurisdizionale – Sezione Seconda, con sentenza n. -O-- pubblicata in data 08.04.2022) al 16.02.2022 (data di riammissione in servizio permanente a pieno titolo del -O- in esecuzione della sentenza n. -O-dell'Ecc.mo Consiglio in sede giurisdizionale – Sezione Seconda - pubblicata in data 08.04.2022) come da Decreto recante prot. nr. -O- datato 17.05.2022 ed emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale (notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente in data 15.06.2022), nonché, da come confermato dall'atto recante prot. nr. -O-datato 19.05.2022 ed emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto (notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente in data 15.06.2022) e dall'atto recante prot. nr.-O- datato 15.06.2022 ed emesso dal Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto (notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente in data 15.06.2022);
2. il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali subiti, compresi gli emolumenti mensili non corrisposti al medesimo a causa dell'illegittimo provvedimento di decadenza dalla rafferma contratta, nonché di esclusione dalla procedura concorsuale di immissione nei ruoli permanenti dell'Esercito Italiano (così come disposto dall'Ecc.mo Consiglio in sede giurisdizionale – Sezione Seconda, con sentenza n. -O-- pubblicata in data 08.04.2022) in