TAR Bologna, sez. II, sentenza 2015-01-16, n. 201500014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2015-01-16, n. 201500014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201500014
Data del deposito : 16 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01345/2006 REG.RIC.

N. 00014/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01345/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2006, proposto da:
N A, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Santo Stefano, 30;

contro

Comune di Valsamoggia (già comune di Castello di Serravalle), in persona del Commissario governativo in carica, rappresentato e difeso dagli avv. C M e F B, con domicilio eletto presso il primo, con studio in Bologna, Via Savenella, 2;
Provincia di Bologna, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva:

quanto al ricorso principale: 1) della deliberazione n.50 del 20 settembre 2006 del Consiglio comunale di Castello di Serravalle, avente ad oggetto: “Variante al PRG per la realizzazione delle opere viarie fuori comparto a servizio dell’area produttiva Sbiffia” – Esame osservazioni presentate – Approvazione;
2) della deliberazione n.77 del 13 ottobre 2005 dello stesso organo consiliare, di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione della suddetta opera viaria, con contestuale adozione di variante specifica al P.R.G. comunale e del relativo vincolo preordinato all’espropriazione delle aree interessate;
3) della lettera in data 25/7/2005 relativa alla suddetta variante specifica al PRG e comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
4) della lettera del Comune di Castello di Serravalle in data 25/7/2005 avente ad oggetto la comunicazione dell’apertura formale del procedimento per l’acquisizione dei terreni necessari all’adeguamento della viabilità in conseguenza della realizzazione dell’area produttiva “Sbiffia”.

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: 5) della deliberazione n. 46 del 18/4/2007 della Giunta Comunale di Castello di Serravalle di approvazione del progetto definitivo della suddetta opera viaria e di controdeduzioni alle osservazioni presentate;
6) degli allegati grafici e normativi al progetto di cui alla precedente deliberazione;
7) della comunicazione del Comune in data 6/2/2006 avente ad oggetto: Espropriazione di immobili per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della suddetta viabilità di collegamento;
8) della comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art.16 della L. R. Emilia – Romagna n.37 del 2002;
9) della nota del 04.05.2007 del Comune di Castello di Serravalle;
10) della nota dello stesso Comune in data 25.05.2007, avente ad oggetto “Comunicazione dell’efficacia della deliberazione di approvazione del progetto definitivo relativo all’esecuzione dei predetti lavori.

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: 11) del decreto d’esproprio prot. n. 3623/10.06 emesso dal Comune di Castello di Serravalle in data 7/3/2008, con cui è stata disposta l’espropriazione e la conseguente acquisizione al patrimonio pubblico degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei suddetti lavori;
12) della determinazione comunale n. 73 del 26.2.2008, con la quale si è provveduto alla determinazione urgente relativa all’indennità provvisoria di esproprio e del relativo allegato “A” contenente l’elenco dei beni da espropriare.

Quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti: 13) del verbale di immissione in possesso dei beni da espropriare redatto dal comune di Castello si Serravalle. Inoltre il ricorrente svolge – contestualmente alle suddette principali azioni impugnatorie - ulteriore azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno che ritiene di avere subito a causa dell’adozione degli atti impugnati.


Visti il ricorso principale, i tre ricorsi aggiuntivi ed i relativi, rispettivi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castello di Serravalle e ora, a seguito di riassunzione del processo precedentemente interrotto, la nuova costituzione in resistenza del comune di Valsamoggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La presente controversia, instaurata dall’odierno ricorrente – proprietario di aree site in comune di Castello di Serravalle (ora comune di Valsamoggia) - mediante notificazione e successivo deposito del ricorso principale e di n. 3 ricorsi per motivi aggiunti ha, quale oggetto, il complesso ed articolato iter procedimentale attraverso il quale la suddetta civica amministrazione ha adottato e approvato sia il progetto preliminare sia il progetto definitivo relativi alla “realizzazione della viabilità di collegamento al Comparto Produttivo “Sbiffia”, ha inoltre approvato la relativa variante specifica al P.R.G. del comune di Castello di Serravalle (ora comune di Valsamoggia), con apposizione di vincolo preordinato all’espropriazione delle aree interessata. I provvedimenti successivamente impugnati dal ricorrente con il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti fanno parte del procedimento espropriativo delle aree – ivi comprese quelle di proprietà del ricorrente - necessarie per la realizzazione della suddetta opera viaria. A sostegno dell’atto introduttivo del giudizio, il deducente evidenzia motivi in diritto rilevanti eccesso di potere sotto i profili di: illogicità, violazione del principio del giusto procedimento, erroneità dei presupposti di fatto, carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito con l’assenso al’intervento in progetto, nonché rilevanti violazione della L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 2000. Con il primo ricorso aggiuntivo si censurano i nuovi atti impugnati per illegittimità derivata e, inoltre, in via autonoma, per eccesso di potere, sotto i profili di: erroneità dei presupposti di fatto, manifesta illogicità, difetto di motivazione;
violazione della L.R. n. 20 del 2000. Nel secondo ricorso aggiuntivo, gli atti sono impugnati ancora per illegittimità derivata e, autonomamente, per: violazione dell’art. 28, c. 5, L. n. 1150 del 1942;
violazione art. A 23, c. 2 lett. b) e art. A 26 L.R. n. 20 del 2000, violazione art. 22 D.P.R. n. 327 del 2001,nonché per eccesso di potere, per erroneità dei presupposti di fatto. Infine, con il terzo ricorso aggiuntivo è dedotta unicamente censura di illegittimità derivata.

Il comune di Valsamoggia, costituitosi in resistenza a seguito di riassunzione del giudizio precedentemente interrotto, ritiene infondati tutti i ricorsi presentati da parte ricorrente e ne chiede pertanto, la reiezione.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2014 la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che le censure poste a supporto dell’atto introduttivo del presente giudizio sono infondate. E’ da respingere, innanzitutto, il secondo rilievo, denunciante la mancanza di motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito con l’intervento oggetto di causa, posto che tale interesse, nella specie, è in re ipsa, trattandosi di progetto relativo ad opera viaria di accesso ad un comparto produttivo di rilevanti dimensioni e di collegamento con altre strade comunali. Inoltre tale opera è attuativa di un piano particolareggiato di iniziativa dello stesso comune di Castello di Serravalle diretta alla realizzazione del comparto produttivo “Sbiffia”. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare l’inconsistenza, dagli atti di causa risultando che all’odierno ricorrente sia stata data tempestiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento relativo all’approvazione del progetto preliminare dell’opera viaria. A tale riguardo, si deve osservare l’irrilevanza delle precedente note comunali, comunicate al ricorrente anteriormente al predetto formale avviso, stante il carattere meramente informativo di tale atto e stante, soprattutto, l’evidente inidoneità delle note stesse a costituire valido termine di comparazione al fine di valutare quale illogico e/o contraddittorio (come sostenuto dal ricorrente) il formale avviso di avvio del procedimento impugnato dal ricorrente. Con ulteriore censura, si sostiene che il Comune, approvando il progetto preliminare, abbia erroneamente valutato i relativi fatti, avendo assentito la progettazione di opere viarie fuori comparto, così come risulta espressamente indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 2006 di variante al P.R.G. comunale. Il Collegio osserva che il rilievo è irricevibile per tardività, in quanto l’interessato avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la deliberazione consiliare n. 8 del 2004 di approvazione del Piano Particolareggiato, nonché la successiva deliberazione consiliare n. 22 del 2004 di approvazione della relativa variante al Piano regolatore Comunale. In ogni caso la censura si rivela comunque infondata, posto che - come già si è avuto modo di evidenziare – la progettazione e la realizzazione delle opere in questione costituiscono, oltre che diretta attuazione di un piano particolareggiato d’iniziativa pubblica, anche opera viaria prevista nel P.R.G. comunale per collegare il comparto produttivo con le altre strade comunali (v. docc. n. 4 e 5 del Comune). Relativamente al quarto motivo se ne deve parimenti evidenziare l’inconsistenza, sia in quanto parte dei rilievi della ricorrente sono diretti a censurare l’approvazione del progetto preliminare dell’opera, mentre essi avrebbero dovuto interessare la fase procedimentale successiva di approvazione del progetto definitivo (in particolare riguardo a: tracciato e tipologia della strada e rete idraulica di superficie), sia in quanto le altre argomentazioni del ricorso risultano del tutto generiche ed ipotetiche, a fronte, invece, di controdeduzioni del Comune che, in concreto, danno motivate e circostanziate risposte riguardo alle problematiche sollevate in tema di: a) opere di ripristino del verde (v. doc. n. 18 del Comune), b) asserita separazione del fondo del ricorrente in due parti;
dimidiazione che, invece, non risulta oggettivamente riscontrabile nel progetto, stante l’accertata inclusione anche della residua parte del fondo tra le aree da espropriare (v. doc. n. 19 e n. 20 del Comune), c) mancanza di valutazione di impatto acustico dell’opera, che però non era necessaria stante la consistenza dell’intervento e, infine, d) possibili pregiudizi derivanti al ricorrente dall’abbattimento di alberi (v. doc. n. 20 del Comune). Pertanto, risultando infondati tutti i motivi contenuti nel ricorso principale, deve essere respinto anche il rilievo, contenuto nel primo ricorso per motivi aggiunti denunciante l’illegittimità della deliberazione consiliare con esso impugnata (approvazione del progetto definitivo dell’opera viaria) per illegittimità derivata. Quanto all’ulteriore motivo di ricorso, con cui si reitera - avverso la gravata deliberazione consiliare – la censura imperniata sull’asserita progettazione dell’opera viaria al di fuori del piano particolareggiato relativo al comparto produttivo “Sbiffia”, si ribadisce che tali opere erano presenti nella variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n. 22 del 2004, in riferimento alla quale il ricorrente né ha presentato proprie osservazioni al Comune, né ha ritenuto di impugnarla dinanzi al giudice amministrativo. In ogni caso, come in precedenza rilevato, l’intervento in questione ha rilevanza ben maggiore rispetto ad una mera viabilità interna di piano. Quanto alla successiva censura che ricalca pedissequamente – in riferimento, però, alla gravata deliberazione di approvazione del progetto definitivo - il quarto motivo dell’atto introduttivo del giudizio, si osserva che il Comune, in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dal ricorrente ha esplicitamente motivato relativamente alle diverse questioni con esse poste, in particolare riferendo sull’interesse pubblico dell’opera viaria, “…in quanto necessaria al funzionamento della rete di collegamento di comparto produttivo…”;
sulla superfluità di specifici rilevamenti e/o simulazioni del traffico, in considerazione dell’oggettiva semplicità dell’opera, e della evidente funzione dalla stessa assolta e della comparabilità della stessa questione con tante altre riscontrabili nella provincia bolognese. Altre specifiche e circostanziate motivazioni risultano oggettivamente esplicative delle problematiche sollevate relativamente alla previsione di una rotatoria, all’estensione dell’area espropriata al ricorrente, alla scelta di quel tracciato della strada, alla esatta qualificazione circa l’area “a giardino” del ricorrente, all’esclusione di inquinamento idrico derivante dalla realizzazione della strada. Al riguardo, il Collegio ritiene che tali motivazioni siano – nel loro complesso e se poste in relazione all’ampia discrezionalità di cui gode il Comune sia in materia di attuazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica sia in materia espropriativa – del tutto coerenti e ragionevoli in relazione all’opera stradale da realizzare ed al corrispondente e contrapposto sacrificio richiesto al proprietario dell’area in questione, con conseguente infondatezza della censura. Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti non merita accoglimento. E’ infondata, innanzitutto la censura di illegittimità derivata, stante l’infondatezza sia del ricorso principale sia del primo ricorso per motivi aggiunti. Inoltre, risulta insussistente la lamentata violazione dell’art. 28, comma 5 della L. n. 1150 del 1942 e dell’art. A. 26 della L.R. n. 20 del 2000, posto che la censura ripropone, in concreto, le stesse doglianze già rappresentate con il terzo motivo del ricorso principale e, ulteriormente, con il primo ricorso aggiuntivo.

E’infondato, infine, il terzo motivo, posto che il Comune – a differenza di quanto sostenuto nella tesi attorea - risulta avere determinato l’indennità di espropriazione ed adottato il conseguente decreto, seguendo l’ordinario iter espropriativo di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001,

peraltro corredando gli atti ablatori con congrua motivazione in relazione all’urgenza di provvedere, derivante, nella specie, dalla necessità di prevenire rischi di esondazione del canale esistente. Tale via d’acqua, in mancanza delle necessaria realizzazione di opere idrauliche (nuova condotta) progettate insieme alla strada, risulterebbe a serio rischio di esondazione,in caso di precipitazioni persistenti o eccezionali. Il Collegio ritiene, al riguardo, che il segnalato e comprovato (vedi anche il parere in tal senso espresso dalla Regione Emilia – Romagna, Servizio Tecnico del Bacino del Reno del 25/5/2006: Docc. nn. 31,32 e 33 del Comune) rischio di esondazione del canale, integri i presupposti dell’urgenza di provvedere richiesti dal citato art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001, con conseguente palese infondatezza del rilievo. Né a diversa sorte è destinato, all’evidenza, il terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato esclusivamente per illegittimità derivata l’atto in data 29/5/2008, contenente il verbale di immissione in possesso dei beni del ricorrente, risultando accertata, sula base del considerazioni sopra esposte, la piena legittimità degli atti impugnati con il ricorso principale e con i due ricorsi aggiuntivi. Va conseguentemente respinta, in ragione del suo carattere subordinato rispetto alla principale azione impugnatoria, l’azione risarcitoria svolta da parte ricorrente in ognuno degli esaminati ricorsi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.


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