TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-13, n. 202315179
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 15179/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09033/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9033 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 162;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Roma emesso in data 29 maggio 2019, notificato al Sig. -OMISSIS- in pari data, con il quale è stata rifiutata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2023 tenutasi da remoto la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS- in data 08.06.2008 entrava in Italia, ottenendo il 4.12.2018 un permesso di soggiorno per affidamento (era minore: nato il -OMISSIS-) con validità al -OMISSIS- (quindi fino al raggiungimento della maggiore età), successivamente rinnovato, per lavoro subordinato, il 14.12.2017. Intanto in data 22.11.2017 presentava, tramite poste Italiane, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di lavoro subordinato e nuovamente, in data 12.02.2019, presentava un’ulteriore istanza sempre per rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
1.1. Medio tempore , in data 18.10.2014 veniva arrestato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti in flagranza di reato e poi, in data 20.07.2016, veniva condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di -OMISSIS-- irrevocabile il 07.04.2017, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione e 16.000,00 euro di multa.
1.2. Con il decreto identificato in epigrafe veniva respinta l’istanza – reiterata – di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Detto provvedimento veniva impugnato col ricorso in epigrafe, affidato ai seguenti motivi di censura:
I) Eccesso di potere e violazione di legge per insussistenza dei presupposti del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 sotto il profilo del travisamento del fatto e delle risultanze processuali, che avrebbero dovuto essere valutate in senso favorevole al ricorrente e per nulla ostativo. Si evidenzia che la condanna posta alla base del rigetto qui censurato sarebbe un unicum assoluto sulla fedina penale del sig. -OMISSIS-, il quale, infatti, essendo incensurato, beneficiava delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e del massimo della riduzione della pena (1/3) per la scelta del rito ex art. 444 c.p.p.-
Inoltre, in ordine a tale condanna, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma -OMISSIS-, il ricorrente ha anche ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, per cui sussisterebbero diversi elementi in base ai quali può formularsi una prognosi favorevole di non pericolosità.
L’esito positivo del periodo di prova ha comportato altresì l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale.
In questo modo, a fronte dell’intervento di altro giudice che ha valutato la condotta, ne risulterebbe essere attenuato il peso nel vaglio di pericolosità sociale.
La P.A. avrebbe dovuto operare valutazioni discrezionali sulla base di tutti gli elementi sopra illustrati, che deporrebbero per una assenza in concreto di pericolosità sociale in capo al ricorrente.
II) Status salutis grave e delicato del ricorrente, in quanto affetto da -OMISSIS- - diritto a continuare le cure in territorio italiano, con permesso di soggiorno per sopravvenuti motivi di salute e/o per cure mediche, ex artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente versa in uno stato di salute grave e delicato, essendo affetto da -OMISSIS-, come risulta dalla copiosa documentazione medica prodotta in giudizio. Si dovrebbe, quindi, ritenere sussistente il diritto inviolabile del ricorrente a continuare le cure in territorio italiano, con permesso di soggiorno per sopravvenuti motivi di salute e/o per cure mediche, ex artt. 35 e 36 d.lgs. 286/98, che lo stesso provvederà a richiedere quanto prima.
III) Violazione di legge in relazione ai principi costituzionali e alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in palese violazione dell’art. 5, comma 6, della l. n. 40/1998 e dell’art. 5 del d.lgs n. 286/1998, che prevedono il rilascio di permessi di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario, nonché in virtù del fatto che il cittadino ha diritto di restare nel Paese per un anno dal momento del compimento della maggiore età e dall’iscrizione alle liste per l’impiego.
La Questura avrebbe violato le norme quando non ha tenuto conto che un eventuale rinnovo del permesso di soggiorno, come peraltro previsto dall’art. 5 del d.P.R. 136/1990, sarebbe dovuto in considerazione della sussistenza di seri motivi di carattere umanitario e di obblighi Costituzionali ed internazionali.
Per giunta, la notificazione del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e l’allontanamento spontaneo dal territorio nazionale comporterebbero ex se, per il ricorrente, il rischio di espulsione, con violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, essendogli inibito di adire il Giudice naturale precostituito per legge, con diritto di difesa sottoposto a termini ancora più ridotti di quelli già previsti per l’esperimento dei mezzi di tutela giurisdizionali.
IV) Eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 l. 241/1990), sotto il profilo della totale infondatezza della motivazione del