TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-21, n. 201400360

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-21, n. 201400360
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400360
Data del deposito : 21 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00172/1997 REG.RIC.

N. 00360/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00172/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 1997, proposto da:
A.N.A.S. Ente Nazionale Per Le Strade, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

contro

Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Sindaco Comune di Civitanova Marche, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza dell’11.2.1997 del Sindaco del Comune di Civitanova Marche, ove si ordina all’ANAS, compartimento della Viabilità delle Marche la bonifica del canale di scolo del raccordo autostradale “Tolentino-Civitanova Marche”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitanova Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. G R e uditi per le parti i difensori Andrea Honorati per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Antonella Felici Bedetti su delega dell'avv. Felici.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del comune di Civitanova Marche, con la quale è stato ordinata l’immediata bonifica del canale di scolo del raccordo autostradale “Tolentino-Civitanova Marche”

Deduce eccesso di potere per avere utilizzato il potere ai fini diversi di quelli previsti legislativamente, trattandosi d’inquinamento da liquami, che rientrerebbe nella diversa disciplina dell’inquinamento delle acque di cui alla legge 318/1976, eccesso di potere per travisamento dei fatti per non essere Anas proprietaria del raccordo autostradale e violazione dell’art. 9 c. 2 del DPR 912/1982 non potendo essere la responsabilità dell’inquinamento attribuita al proprietario in assenza di altre responsabilità nell’inquinamento. Infine, con formula dubitativa, viene denunciata la violazione dell’art. 38 del d.lgs 142/1990, qualora l’ordinanza sindacale costituisse l’esercizio del potere attribuito da quella norma.

Si è costituito il comune di Civitanova Marche, resistendo al ricorso.

Con ordinanza 5.3.1997 n. 114 è stata accolta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale 1290/2012. La perenzione è stata poi revocata con decreto presidenziale n. 555/2013. In seguito è stata svolta istruttoria con ordinanza presidenziale 836/2013.

Alla pubblica udienza del 6.2.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Va premesso che, in considerazione dell’urgente necessità di provvedere ex art. 12 del DPR 915/82, allora vigente, il Comune ha provveduto esso stesso al risanamento (sia prima sia che dopo l’impugnata ordinanza, si veda relazione depositata in data 10.7.2013), chiarendo che ciò non esonerava le amministrazioni coinvolte e riservandosi quindi la richiesta del rimborso delle spese e del risarcimento dei danni dalle amministrazioni responsabili. Residua quindi l’interesse alla decisione del ricorso.

2 Il ricorso è fondato.

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