TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-07-21, n. 202301102
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 01102/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2022, proposto da
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Venezia, Dorsoduro, n. 2420;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 novembre 2021 prot. 0030704 e denominato “ M_INF.SCVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0030704 ” con cui è stata approvata la perizia di variante presentata da Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. denominata “Lotto 10 – Tratto tra i nodi S. Margherita d'Adige – Piacenza d'Adige dal km 36+800 al km 40+450 ”, nella parte in cui non sono stati ammessi ad investimento il maggior importo di € 88.873,81 per il capitolo “Allargamento piattaforma stradale per la realizzazione piste di svincolo casello di Santa Margherita d'Adige sud” e il maggior importo di € 54.018,72 per il capitolo “Strade poderali” , oltre che per la parte in cui stralcia la voce “Imprevisti” dal capitolo relativo alle somme a disposizione per un importo di € 101.420,43; della relazione istruttoria della Divisione 5 della Direzione Generale per le strade e autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (DGVCA) del 12 novembre 2021 prot. n. 0030093 e denominata “M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0030093” , conosciuta in data 24 dicembre 2021; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. in data 9 luglio 2007, ha sottoscritto con ANAS S.p.A. una convenzione per la costruzione e l’esercizio di talune tratte autostradali, tra le quali l’Autostrada A31 Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo.
La convenzione è stata approvata con Legge n. 101/2008.
In data 23 luglio 2004, Autostrada ha approvato il progetto esecutivo del tronco Vicenza-Rovigo dell’Autostrada A31 redatto da progettisti esterni costituiti in A.T.I.
ANAS ha, a sua volta, approvato il progetto esecutivo presentato da Autostrada con provvedimento n. 33326 dell’11 aprile 2006, prevedendo un importo complessivo di € 19.250.000,00, di cui € 14.368.079,57 per lavori a base d’asta (comprensivi di € 601.155,78 per oneri di sicurezza) ed € 4.881.920,43 per somme a disposizione.
I lavori di costruzione del tratto autostradale sono stati affidati da Autostrada alla società controllata Serenissima Costruzioni S.p.A.
In corso d’opera è emersa la necessità di apportare alcune modifiche all’opera, integrando taluni aspetti progettuali.
In data 24 aprile 2013, Autostrada ha approvato la perizia di variante tecnica n. 1 proposta dall’appaltatrice, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) e lett. e), e comma 3, primo periodo, d.lgs. 163/2006, con un minor importo complessivo per lavori di € 21.056,68.
L’appaltatrice ha firmato l’atto di sottomissione.
Con nota in data 7 agosto 2013, Autostrada ha presentato al Ministero la perizia di variante tecnica approvata, rideterminando l’importo complessivo dell’opera in € 17.459.342,94, di cui € 12.577.422,51 per lavori (comprensivi di € 601.155,78 per oneri di sicurezza) ed € 4.881.920,43 per somme a disposizione, affermando di garantire così un risparmio di spesa pari ad € 21.056,68 rispetto a quello già ottenuto con il ribasso del 12,854%.
Il Ministero ha approvato la perizia di variante tecnica con il provvedimento impugnato (n. 30794 del 19.11.2021), mediante il quale, pur riconoscendo che essa «non comporta alcun aumento di spesa, né per lavori a base d’asta, né per somme a disposizione, e pertanto non comporta alcun ulteriore finanziamento rispetto alle previsioni del progetto esecutivo», ha escluso la finanziabilità come investimenti il maggior importo di € 88.873,81 per il capitolo “Allargamento piattaforma stradale per la realizzazione delle piste di svincolo Santa Margherita d’Adige sud” e il maggior importo di € 54.018,72 per il capitolo “Strade poderali” , per un complessivo importo non ammesso pari ad € 142.892,53.
Inoltre, il Ministero ha integralmente stralciato la voce “Imprevisti ” dal capitolo delle somme a disposizione per un importo di € 101.420,43.
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento e la presupposta relazione istruttoria del 12 novembre 2021 prot. n. 0030093 per i seguenti motivi:
1. Tardività dei provvedimenti impugnati: violazione dell’art. 1 L. 241/1990 – violazione dell’art. 20 della convenzione – lesione del legittimo affidamento – violazione dei principi di buon andamento, efficienza, leale collaborazione – violazione delle regole di correttezza e buona fede.
La perizia di variante è stata approvata ben oltre la scadenza del termine di 90 giorni previsto dall’art. 20.11 della Convenzione L’unico provvedimento tempestivamente impugnato sarebbe la relazione istruttoria dell’U.T. di Bologna del 9 settembre 2013, che approvava integralmente la variante. I successivi provvedimenti sarebbero inutiliter dati poiché tardivamente adottati. Il lungo lasso di tempo trascorso avrebbe ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento sull’approvazione della variante da parte del Ministero.
2. Pretesa riconducibilità al rischio di costruzione degli importi non ammessi ad investimento: violazione dell’art. 11 della convenzione – violazione dell’art. 7 della delibera CIPE 39/2007 – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza – difetto di motivazione – difetto di istruttoria.
La carenza progettuale dalla quale è dipesa la variante nella parte non ammessa a finanziamento dovrebbe essere riconosciuta ad investimento, alla stregua di quanto previsto dall’art. 11.8 della Convenzione e 7.1 della Delibera CIPE, in quanto errore riconducibile ai progettisti terzi