TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-04-14, n. 202003910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-04-14, n. 202003910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003910
Data del deposito : 14 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2020

N. 03910/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07216/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7216 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Monte Elefante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C, M D L, L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M D L in Roma, viale Parioli 180;

contro

Comune di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;

per l’annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza n. 19/2018 del 14 maggio 2018 prot. n. 30245 del 16.5.2018 con cui il dirigente del Settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Rieti ha disposto l’immediata sospensione dei lavori in corso di realizzazione presso il cantiere edile sito in via Chiesa Nuova n. 12, relativi al progetto di variante di cui alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) del 12.03.2018 assunta al protocollo comunale con il n. 16426 del 13.3.2018;

- del provvedimento del 30 marzo 2018 prot. n. 21888 del 3 aprile 2018;

- del rapporto edilizio n. 8/2018 del 11.05.2018;

- di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/8/2018:

- dell’ordinanza n. 19/2018 del 14 maggio 2018 (prot. n. 30245 del 16.5.2018);

- del provvedimento del 30 marzo 2018 prot. n. 21888 del 3 aprile 2018;

- del rapporto edilizio n. 8/2018 del 11.05.2018;

- di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.

nonché

- dell’ordinanza n. 20 del 29 giugno 2018 con cui il dirigente del Settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Rieti ha comunicato l’inefficacia della SCIA del 12.3.2018 prot. n. 16426 del 13.3.2018 ingiungendo “...di provvedere, a proprie cure e spese, entro 90 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto assentito con P.d.C. n. 1883 del 12.11.2017...”;

- dei verbali dei sopralluoghi del 15.03.2018 e del 11.04.2018 richiamati dall’ordinanza n. 20/2018;

- di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché

- del provvedimento del 9 agosto 2018 n. 49910 con il quale il Comune di Rieti ha comunicato alla Monte Elefante s.r.l. l’inefficacia ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/90 della SCIA del 26.07.2018 prot. n. 47090 presentata dalla medesima ricorrente in data 25.07.2018;

- di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso integrato da motivi aggiunti, la società Monte Elefante s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali il Comune di Rieti ha, dapprima, sospeso i lavori in corso presso il cantiere edile sito in via della Chiesa Nuova n. 12, relativi alla realizzazione del “progetto di variante di cui alla SCIA assunto al prot.llo n. 16426 del 13.3.2018”, e, poi, ne ha ordinato la demolizione.

1.1. La società ricorrente ha premesso:

- di aver ottenuto il permesso di costruire n. 1846 del 10 marzo 2016, per la realizzazione di un complesso residenziale in Rieti, Via di Chiesa Nuova n. 12, composto di n. 7 edifici a destinazione residenziale, successivamente integrato da una “variante essenziale” assentita con il permesso di costruire n. 1883 del 21 novembre 2017;

- che in data 4 gennaio 2018, nell’ambito di tale intervento edilizio, presentava una SCIA al fine di comunicare la “realizzazione di una variante in corso d’opera consistente, in estrema sintesi: a) nella modifica della destinazione d’uso dei locali seminterrati;
b) nella modifica dell’ubicazione di circa 130 mq di standard urbanistici;
c) nella specchiatura di un fabbricato;
d) nello spostamento dei porticati e delle serre solari di pertinenza dei fabbricati e) nello spostamento del fabbricato 7”;

- che, con atto prot. n. 3554 del 16 gennaio 2018, il Comune comunicava il preavviso di annullamento della suddetta SCIA ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e che, malgrado l’articolata interlocuzione con l’Amministrazione volta ad evidenziare i motivi per cui non si sarebbe potuto riconoscere natura “essenziale” alla variante suddetta, il Comune, con provvedimento in data 9 marzo 2018, annullava la SCIA del 4 gennaio 2018, contestando il mancato deposito di idonea documentazione;

- che, quindi, presentava in data 12 marzo 2018 una nuova SCIA (prot. n. 16426 del 13 marzo 2018), corredata da una dettagliata relazione tecnica “volta ad evidenziare la natura di variante non essenziale degli interventi di cui” alla medesima SCIA;

- che, con provvedimento in data 3 aprile 2018, prot. n. 21888, il Comune ribadiva la natura di variante essenziale dei lavori previsti dalla SCIA presentata il 13 marzo 2018, sospendendo “l’attività eventualmente intrapresa” e chiedendo di “fornire nel termine di 30 giorni ulteriore documentazione consistente in schemi grafici analitici di “...sovrapposizione tra le sagome...” e di verifica “...delle altezze delle fronti dei fabbricati...”;

- che, malgrado la tempestiva trasmissione degli elaborati grafici, il Comune, con provvedimento prot. n. 30254 del 16 maggio 2018, le ingiungeva l’immediata sospensione dei lavori relativi al progetto di variante di cui alla SCIA prot. n. 16426 del 13 marzo 2018: a) per l’asserita inottemperanza al disposto del provvedimento dirigenziale del 3 aprile 2018 prot. n. 1888 “con cui, riconoscendo carattere di essenzialità alla variante proposta, si è sospesa (...) l’attività eventualmente intrapresa...”;
b) perché le opere oggetto di SCIA sarebbero state avviate in un momento antecedente al rilascio da parte del Genio Civile di Rieti dell’attestato di “...deposito per autorizzazione a costruire di cui all’art. 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 14/2016, avente valore di autorizzazione sismica...” (rilasciato in data 27.03.2018 e dunque successivamente alla data del primo sopralluogo avvenuto in data 15.03.2018);
c) poiché le opere di cui alla citata SCIA prot. n. 16426 del 13 marzo 2018 avrebbero configurato variante essenziale al permesso di costruire n. 1883 del 21 novembre 2017;

- che, successivamente alla proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sospensione dei lavori prot. n. 30254 del 16 maggio 2018, il Comune di Rieti adottava l’ordinanza n. 20 del 29 giugno 2018, con la quale, ritenuto che le opere riscontrate fossero state “eseguite in variante essenziale al permesso di costruire n. 1883 del 21 novembre 2017”, le ingiungeva “di provvedere, a proprie cure e spese, entro 90 giorni dalla notificazione della (…) ordinanza, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto assentito con P.d.C. n. 1883 del 12.11.2017, ultimo titolo ad oggi efficace”;

- che, con tale ingiunzione, l’Amministrazione comunicava altresì l’inefficacia della SCIA prot. n. 16426 del 13 marzo 2018, integrata il 18 aprile 2018, contestando una serie di pretese variazioni essenziali;

- di aver inoltrato una nuova SCIA (prot. n. 47090 del 26.07.2018) recante una modifica rispetto alla precedente SCIA del 12.03.2018 consistente nell’eliminazione della trasformazione del porticato del fabbricato n. 7 in serra solare e “fornendo altresì tutte le più puntuali indicazioni in ordine ai rilievi mossi” dall’Amministrazione avverso la precedente SCIA del 12.03.2018.

2. Tanto premesso, la società ricorrente ha censurato i suddetti provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in quanto:

I) l’ordinanza di demolizione si fonderebbe sull’errato presupposto per cui, sulla base della SCIA prot. n. 16426 del 13 marzo 2018, sarebbero state realizzate “in una porzione del vano soggiorno” dei fabbricati nn. 1, 3 e 7 delle “strutture portanti con travi lignee”, posto che “la controsoffittatura dei locali, da realizzarsi tramite un divisorio orizzontale di separazione tra l’area abitabile ed il volume sottotetto, [ sarebbe stata ] chiaramente prevista sia dal permesso di costruire n. 1846 del 10 marzo 2016 che dal permesso di costruire n. 1883 del 21 novembre 2017”;
le travi lignee in questione costituirebbero infatti: a) “una mera parte della controsoffittatura prevista ed assentita dai titoli edilizi rilasciati dal Comune” da completare “per realizzare la tombatura dei volumi sottotetto prevista dal progetto assentito da ultimo con il permesso di costruire n. 1883 del 2017”;
b) “l’utilizzo di tali travi lignee per realizzare tale controsoffittatura” avrebbe “una mera ragione estetica, trovandosi le stesse in corrispondenza della realizzanda sala da pranzo degli immobili”;
c) “del resto, gli elaborati tecnici approvati dal Comune non” avrebbero specificato “in alcun modo il materiale e la tecnologia con cui realizzare le controsoffittature di cui trattasi”;

II) “la diversa ubicazione del fabbricato n. 7 indicata con la SCIA” prot. n. 16426 del 13 marzo 2018 “rispetto a quella prevista dal citato permesso di costruire n. 1883 del 2017 [ sarebbe ] stata attuata mediante una mera traslazione verso est della sua localizzazione, sempre su un terreno di proprietà della ricorrente, senza incidere in alcun modo sulla consistenza del manufatto”;
b) quanto alla sagoma dell’edificio n. 7, la modifica alla SCIA prot. n. 16426 del 13 marzo 2018 sarebbe consistita “nella mera sostituzione della serra solare (cioè a dire un porticato abitabile chiuso con vetrate) con un semplice porticato aperto dotato di tettoia”, sicché essa risulterebbe “lievemente modificata per l’eliminazione delle vetrate volte a chiudere la serra solare che lascerebbe così spazio ad un più semplice porticato aperto”;
peraltro sia “la serra solare che il porticato” costituirebbero “cubature accessorie” dello stesso immobile, non potendo parlarsi neanche in questo caso “di una variazione essenziale”;
c) con riferimento all’altezza dell’immobile n. 7, occorrerebbe “rilevare che la differenza tra il progetto approvato con il permesso di costruire n. 1883/2017 e l’indicazione recata con la SCIA” prot. n. 16426 del 13 marzo 2018 sarebbe “dovuta esclusivamente alla diversa tecnologia di realizzazione della copertura dell’edificio (…) volta a migliorare le prestazioni del volume tecnico del sottotetto al fine di fornire un maggior confort termoigrometrico” e considerato che si tratterebbe in ogni caso di una modifica di lieve consistenza (che ha determinato una maggiore altezza di appena cm 12), non incidente sulle caratteristiche funzionali e strutturali del progetto;

III) “lo spostamento dell’edificio n. 7 non solo non [ comporterebbe ] alcuna diminuzione dell’area da cedere all’Amministrazione”, ma anzi determinerebbe “un incremento delle superfici destinate agli standard urbanistici e delle aree da cedere al Comune di Rieti di oltre 60 mq (da 1095 mq a 1155 mq e dunque certamente ben superiori ai minimi previsti dal DM n. 1444/1968)”, inoltre, considerato che “l’intervento edilizio” in questione “è stato autorizzato ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/2009”, “pur essendo prevista la cessione di aree al Comune”, si tratterebbe “comunque di intervento edilizio diretto e non di piano attuativo”, peraltro “l’attuazione del piano casa e delle relative norme ai sensi della citata L.R. 21/2009” sarebbe “legittimamente applicabile senza far riferimento a lotti o a previsioni di strade, ma unicamente all’area di proprietà”, con la conseguenza “che il perimetro del complesso approvato” non sarebbe “inscrivibile in un lotto predefinito”, risultando “vincolato esclusivamente alla proprietà nonché alla continuità delle aree”, sicché il riferimento al “lotto” deve essere inteso all’ “intera proprietà interessata”;

III bis) peraltro, trattandosi di intervento edilizio autorizzato ai sensi dell’art. 4 della legge regionale Lazio n. 21/2009 (rubricato “Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici”) e non mediante un piano attuativo, “in assenza di differenti previsioni da parte della normativa regionale richiamata”, ciò che rileverebbe sarebbe “l’effettiva cessione all’Amministrazione comunale di determinate aree per gli standard urbanistici e non certo la specifica localizzazione dell’intervento, essendo viceversa sufficiente che quest’ultimo sia realizzato su aree di proprietà del soggetto interessato, come avvenuto nel caso di specie”;

IIII ter) qualora si dovesse ritenere che l’intervento in questione ricada invece nell’ambito di un piano attuativo”, si dovrebbe comunque ritenere che: a) la modifica planovolumetrica dell’ubicazione dell’edificio 7 non potrebbe comunque costituire una variante rispetto a quanto assentito e, tantomeno, una variante essenziale rispetto all’originario progetto;
b) la quantità di standard urbanistici spostati (e non certo eliminati, come parrebbe di intendere dal tenore letterale dell’impugnata ordinanza) a seguito della traslazione dell’edificio n. 7, in quanto inferiore al 20% del totale degli standard stessi, non costituirebbe una variante rispetto a quanto assentito e, tantomeno, una variante essenziale rispetto all’originario progetto;

IV) risulterebbe del tutto erronea l’affermazione per cui sarebbero state realizzate delle opere “in assenza della preventiva autorizzazione antisismica da parte della Regione Lazio ai sensi degli artt. 93 e 94 del DPR n. 380/2001”, giacché, da un lato, “le opere che secondo l’Amministrazione sarebbero state realizzate dalla ricorrente in assenza di autorizzazione sismica, in realtà erano oggetto dell’autorizzazione sismica [poe. 10235/VV] del 3 febbraio 2017”, dall’altro, “l’autorizzazione del Genio civile in materia antisismica (pos. 10235/VVV) del 27.03.2018” riguarderebbe “esclusivamente la realizzazione di alcune tettoie esterne (ed altre opere che non vengono in rilievo nella presente vicenda) che, tuttavia (…) non [sarebbero] ancora state realizzate”;
peraltro non verrebbero in considerazioni in ogni caso violazioni sostanziali ma meramente procedurali, in quanto tali insuscettibili, tenuto conto del disposto di cui all’art. 17,comma 1, lett. h), della L.R. n. 15/2008, di costituire “variazioni essenziali”;

IV bis) né, infine, potrebbe assumere “rilievo di sorta la circostanza secondo cui gli elaborati prodotti dalla società ed allegati all’Attestazione di deposito rilasciata dalla Regione Lazio (pos.10235/VVV) sarebbero differenti rispetto agli elaborati trasmessi al Comune in data 18.4.2018 per conformare l’attività di cui alla citata SCIA del 12.3.2018”, poiché le “difformità riscontrate dall’Amministrazione comunale tra gli elaborati del 27.2.2018 e quelli depositati in conformazione il 18.4.2018”, sarebbero derivate “proprio dalle richieste formulate alla ricorrente dall’Ufficio tecnico comunale”;

V) l’ordinanza n. 20/2018, nella parte in cui dispone la demolizione delle opere asseritamente realizzate in contrasto con il permesso di costruire n. 1883/2017, sarebbe illegittima anche sotto altro e diverso profilo, in quanto: a) “allo stato” non sarebbe “stata realizzata alcuna opera in contrasto con quanto previsto dal citato permesso di costruire n. 1883/2017”;
b) “la controsoffittatura dei locali, da realizzarsi tramite un divisorio orizzontale di separazione tra l’area abitabile ed il volume sottotetto,” sarebbe stata “chiaramente prevista sia dal permesso di costruire n. 1846 del 10 marzo 2016 che dal permesso di costruire n. 1883 del 21 novembre 2017” e non sarebbe “stata oggetto di modifiche ad opera delle successive varianti”, ma in ogni caso non sarebbe “stata ancora realizzata”;
c) le tettoie previste dalla SCIA non sarebbero state realizzate;
d) “l’immobile n.

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