TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-03-24, n. 201500412

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-03-24, n. 201500412
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500412
Data del deposito : 24 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01717/2014 REG.RIC.

N. 00412/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01717/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2014, proposto da:


ALBERTO CORTESI, in proprio e quale liquidatore del CONSORZIO MANTOVANO PRODUTTORI LATTE, rappresentato e difeso dagli avv. A D e F F, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;


contro

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, non costituitasi in giudizio;
BANCA AGRICOLA MANTOVANA, BNL GRUPPO BNP PARIBAS, non costituitesi in giudizio;
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv. Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro 30;
AZIENDA AGRICOLA FIORINI MARIO DI FIORINI F.LLI, AZIENDA AGRICOLA GIACOMAZZI ARMANDO E PAOLO, AZIENDA AGRICOLA LOMBARDI FRANCESCO, rappresentate e difese dagli avv. Ester Ermondi e Daniela Calabrò, con domicilio eletto presso l’avv. Dino Corbo in Brescia, via Antiche Mura 3;

per l'accertamento

previa misura cautelare

- della natura delle garanzie fideiussorie prestate dai produttori di latte al primo acquirente in luogo del prelievo supplementare (in relazione alla nota della Regione prot. n. M1.2014.0084585 del 1 ottobre 2014);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, dell’azienda agricola Fiorini Mario di Fiorini F.lli, dell’azienda agricola Giacomazzi Armando e Paolo, e dell’azienda agricola Lombardi Francesco;

Vista la domanda di misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato a un sommario esame:

1. Il Consorzio Mantovano Produttori Latte (in liquidazione), avendo la qualifica di primo acquirente, ha promosso il presente giudizio per ottenere un accertamento nei confronti della nota della Regione prot. n. M1.2014.0084585 del 1 ottobre 2014, la quale richiama l’obbligo per i primi acquirenti di provvedere senza indugio al versamento all’AGEA degli importi esigibili a titolo di prelievo supplementare.

2. La materia contenziosa riguarda in sostanza la posizione dei primi acquirenti nell’attuale fase di recupero del prelievo supplementare da parte dello Stato. Il quadro di riferimento è caratterizzato a livello comunitario dalla procedura di infrazione n. 2013/2092 avviata dalla Commissione il 20 giugno 2013 ai sensi dell’art. 258 TFUE. Nell’ordinamento interno è necessario coordinare la procedura di recupero con la rateizzazione del prelievo supplementare introdotta degli art. 8- quater e 8- quinquies del

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