TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-03-24, n. 201500412
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N. 00412/2015 REG.POV.CAU.
N. 01717/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2014, proposto da:
ALBERTO CORTESI, in proprio e quale liquidatore del CONSORZIO MANTOVANO PODUTTORI LATTE, rappresentato e difeso dagli avv. A D e F F, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
contro
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, non costituitasi in giudizio;
BANCA AGRICOLA MANTOVANA, BNL GRUPPO BNP PARIBAS, non costituitesi in giudizio;
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv. S G e A S, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro 30;
AZIENDA AGRICOLA FIORINI MARIO DI FIORINI F.LLI, AZIENDA AGRICOLA GIACOMAZZI ARMANDO E PAOLO, AZIENDA AGRICOLA LOMBARDI FRANCESCO, rappresentate e difese dagli avv. Ester Ermondi e Daniela Calabrò, con domicilio eletto presso l’avv. Dino Corbo in Brescia, via Antiche Mura 3;
per l'accertamento
previa misura cautelare
- della natura delle garanzie fideiussorie prestate dai produttori di latte al primo acquirente in luogo del prelievo supplementare (in relazione alla nota della Regione prot. n. M1.2014.0084585 del 1 ottobre 2014);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, dell’azienda agricola Fiorini Mario di Fiorini F.lli, dell’azienda agricola Giacomazzi Armando e Paolo, e dell’azienda agricola Lombardi Francesco;
Vista la domanda di misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un sommario esame:
1. Il Consorzio Mantovano Produttori Latte (in liquidazione), avendo la qualifica di primo acquirente, ha promosso il presente giudizio per ottenere un accertamento nei confronti della nota della Regione prot. n. M1.2014.0084585 del 1 ottobre 2014, la quale richiama l’obbligo per i primi acquirenti di provvedere senza indugio al versamento all’AGEA degli importi esigibili a titolo di prelievo supplementare.
2. La materia contenziosa riguarda in sostanza la posizione dei primi acquirenti nell’attuale fase di recupero del prelievo supplementare da parte dello Stato. Il quadro di riferimento è caratterizzato a livello comunitario dalla procedura di infrazione n. 2013/2092 avviata dalla Commissione il 20 giugno 2013 ai sensi dell’art. 258 TFUE. Nell’ordinamento interno è necessario coordinare la procedura di recupero con la rateizzazione del prelievo supplementare introdotta degli art. 8- quater e 8- quinquies del DL 10 febbraio 2009 n. 5.
3. Su alcune delle questioni rilevanti ai fini della rateizzazione questo TAR si è già espresso in sede di merito (v. sentenze 4 febbraio 2015 n. 184 e 17 febbraio 2015 n. 270-271-272-273) e anche in sede cautelare (v. ordinanza 9 marzo 2015 n. 322). A tali pronunce si deve quindi fare rinvio per definire lo sfondo in cui si inserisce la questione trattata nel presente ricorso, riguardante il recupero del prelievo supplementare visto dal lato dei primi acquirenti.
4. In sintesi, si ritiene che la collaborazione a cui i primi acquirenti sono tenuti nei confronti dell’AGEA possa essere ricostruita come segue:
(a) le somme trattenute ai produttori a titolo di prelievo supplementare devono essere immediatamente trasferite all’AGEA, tanto nel caso in cui i produttori abbiano chiesto la rateizzazione quanto nel caso in cui la predetta richiesta non sia stata formulata;
(b) le fideiussioni prestate dai produttori in luogo del prelievo supplementare devono essere escusse immediatamente solo nel caso in cui non vi sia stata richiesta di rateizzazione. Durante il periodo di rateizzazione, purché i pagamenti siano regolari, l’escussione rimane invece sospesa. Se i produttori comunicano di essere intenzionati a chiedere la rimessione in termini per la rateizzazione, il primo acquirente deve informare l’AGEA e attendere la decisione di quest’ultima;
(c) l’escussione delle fideiussioni è immediata anche nell’ipotesi di decadenza dalla rateizzazione;
(d) nel tempo necessario all’AGEA per pronunciarsi sulla domanda di rateizzazione le fideiussioni non possono essere escusse. Tuttavia, si può esigere che il primo acquirente si faccia parte diligente per ottenere dall’AGEA informazioni precise circa l’esito della richiesta di rateizzazione;
(e) qualora i produttori, dopo aver chiesto e ottenuto la rateizzazione, la impugnino in sede giurisdizionale, è necessario attendere la pronuncia del giudice. Ricade sui produttori l’onere di informare con tempestività il primo acquirente della pendenza del giudizio;
(f) qualora il giudice respinga l’impugnazione della rateizzazione, è ragionevole differire l’escussione della fideiussione nel tempo necessario all’appello e in attesa della pronuncia del giudice di secondo grado;
(g) qualora vi siano pronunce di accoglimento parziale come quelle emesse da questo TAR ed elencate sopra, i produttori possono ottenere l’inserimento nel contratto di rateizzazione di alcune clausole di salvaguardia (in relazione a eventuali sviluppi delle indagini sul superamento del quantitativo nazionale, e all’eventuale inclusione nella somma dovuta di importi già versati tramite compensazione). I primi acquirenti, quando siano informati di tali pronunce, sono tenuti a verificare presso l’AGEA se il testo del contratto di rateizzazione con le predette clausole integrative sia stato trasmesso ai produttori, e se sia stato sottoscritto nel termine assegnato. In caso affermativo, l’escussione delle fideiussioni resta sospesa per la durata della rateizzazione. Qualora invece i produttori non intendano sottoscrivere il contratto così integrato, occorre procedere all’escussione, salve le decisioni dei giudici in seguito a eventuali impugnazioni;
(h) le fideiussioni non escusse non possono in ogni caso essere svincolate, essendo poste a garanzia di un credito che lo Stato è tenuto a recuperare in base a un vincolo comunitario. I primi acquirenti, che sono responsabili del versamento del prelievo supplementare, devono tenere indenni le ragioni dello Stato nella prospettiva che la rateizzazione non andasse a buon fine.
5. In conclusione, si ritiene di poter accogliere la domanda cautelare anticipando la pronuncia di merito con le precisazioni sopra esposte. Il ricorrente dovrà quindi seguire le indicazioni della nota della Regione del 1 ottobre 2014 solo nei limiti in cui le stesse non contrastino con quanto specificato nella presente ordinanza.