TAR Salerno, sez. III, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400331
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00481/2024 REG.RIC.

N. 00331/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00481/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2024, proposto da M G C, Ditta Individuale Pompei Easy Car di Calderario M G, rappresentati e difesi dagli avvocati P M e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’, CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, dell’atto, prot. n. 0005577/2024-U- del 07/02/2024, emesso dal Comune di Sarno ed avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione NCC n. 24, del 20.11.2018, prot.n. 49167, rilasciata da esso Comune di Sarno alla ricorrente Sig.ra Calderario M G e di tutti gli atti prodromici a quello suindicato e comunque connessi, coordinati, anteriori e conseguenti con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per lucro cessante da quantificarsi in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che la domanda cautelare presentata dalla ricorrente non si presta ad essere favorevolmente delibata, stante prima facie la insussistenza di profili di fondatezza del ricorso e, quindi, dell’imprescindibile requisito del fumus boni iuris, alla luce dell’accertata insussistenza, in capo alla ricorrente, al momento della richiesta di revisione quinquennale, dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale per il rilascio ed il mantenimento del titolo, nonché per l’esercizio della professione di NCC;

Rilevato, peraltro, che contrariamente a quanto eccepito e lamentato, nella specie, sono state rispettate le norme previste dalla l. 241/1990 a garanzia della partecipazione procedimentale del privato, il quale è stato invitato, più volte, ad interloquire con la P.A.;

Rilevato che le spese di fase, per la peculiarità della specie, meritano d’essere compensate tra tutte le parti;

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