TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2024-01-11, n. 202400045
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Pubblicato il 11/01/2024
N. 00045/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 117, comma 2, e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2023, proposto da
R D R P, F D R, C D R, A D R, G D R, C D R, A D R P, F D R, R D R e R C, rappresentati e difesi dagli avvocati N R e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ATERP – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale - Calabria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall'ATERP Calabria nel procedimento iniziato con istanza ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, notificata in data 7 aprile 2022, e non concluso entro il termine di legge, avente ad oggetto la richiesta di acquisizione non retroattiva del terreno sito in Comune di Sant'Onofrio, Loc. Tomarchiello, contraddistinto nel catasto, al foglio 2, particella 1520, già 1170 e già 228, oltre al risarcimento di tutti i danni spettanti ex lege, per effetto dell'illegittima occupazione dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ATERP – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale – Calabria, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 il dott. V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- di essere comproprietari di un terreno sito nel Comune di Sant’Onofrio, Località Tomarchiello, esteso mq 3.000 circa, contraddistinto nel catasto al foglio 2, particella 1520, già 1170 e già 228;
- che il predetto terreno è stato oggetto di una procedura espropriativa da parte dello I.A.C.P. di Catanzaro, ora ATERP Calabria, per la realizzazione di due edifici di edilizia popolare (Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 967 del 29 novembre 1973 e n. 248 del 15 febbraio 1974, che disponeva l’occupazione d’urgenza dell’area);
- che, sebbene i due fabbricati di edilizia economica popolare siano stati regolarmente realizzati, la procedura di esproprio non è stata mai formalmente conclusa, come confermato dalla nota prot. n. 4396 del 28 aprile 1997 dell’ATERP, nella quale si dava atto che “ relativamente all’area indicata in oggetto, dagli in possesso del ns Servizio Espropri, non risulta intervenuto decreto definitivo di esproprio e che, comunque, sono in corso le attività attinenti la redazione del tipo di frazionamento di che trattasi ”;
- che i fabbricati, realizzati nel 1974, sono tuttora di proprietà dell’ATERP, che li gestisce in piena autonomia per i propri fini istituzionali;
- di aver notificato all’ATERP, in data 7 aprile 2022, istanza ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, chiedendo che procedesse all’acquisizione non retroattiva del terreno, oltre al risarcimento di tutti i danni spettanti ex lege per effetto dell’illegittima occupazione dello stesso.
Non avendo l’amministrazione riscontrato tale ultima richiesta e tenuto conto della persistente situazione di illecita occupazione del terreno di proprietà, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale “ per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato nel procedimento iniziato con istanza ex art. 42 bis D.P.R. n.ro 327/2001 notificata a mezzo pec in data 07.04.2022 e non concluso entro il termine di legge ed avente ad oggetto la richiesta di acquisizione non retroattiva del terreno sito in Comune di Sant’Onofrio Loc. Tomarchiello foglio 2, particella 1520, già 1170 e già 228, oltre al risarcimento di tutti i danni spettanti ex lege per effetto dell’illegittima occupazione dello stesso ”.
2. Si è costituita in giudizio l’ATERP, deducendo l’inammissibilità del ricorso, poiché, come si evince dal decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 967 del 29 novembre 1973, la procedura espropriativa è stata avviata dall’allora Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Catanzaro nell’interesse del Comune di Sant’Onofrio;pertanto, sarebbe solo il Comune di Sant’Onofrio, che non è stato chiamato in giudizio, a dover decidere se sussiste o meno l’interesse a dare seguito all’eventuale acquisizione sanante dell’area ovvero alla restituzione della stessa.
3. Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023, il ricorso è passato in decisione.
4. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ATERP.
Infatti, la legittimazione passiva nella controversia in esame ricade nei confronti dell’