TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-06-30, n. 201600423

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-06-30, n. 201600423
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600423
Data del deposito : 30 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00081/2016 REG.RIC.

N. 00423/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00081/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2016, proposto da:
Rialto Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti A I e A D S, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 57474/PZ del 28 dicembre 2015, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Aso, in località Montefiore dell'Aso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ascoli Piceno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2016 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso la Rialto Costruzioni s.p.a. ha impugnato il provvedimento della Provincia di Ascoli Piceno prot. 57474/PZ del 28 dicembre 2015, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura aperta per l’appalto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Aso, in località Montefiore dell'Aso.

A sostegno del gravame sono stati dedotti diversi motivi di illegittimità.

La provincia intimata si è costituita in giudizio per resistere alle avverse censure, confutandole in fatto e in diritto.

Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2016 è stata discussa l’istanza cautelare contenuta in ricorso.

Con ordinanza n. 74/2016 il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione con la seguente motivazione:

Considerato che:

- il disciplinare di gara, per la parte relativa alla progettazione, ha previsto che il soggetto incaricato doveva attestare di aver espletato, negli ultimi 10 anni, servizi appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di lavori oggetto di progettazione, come indicate nella tabella a pag. 12 del capitolato medesimo, tra cui, in particolare, per la categoria ID.S.04 di cui al DM n. 143/2013 (poi estesa alla categoria ID.S.03 in sede di chiarimenti), servizi per un importo di € 546.400,00;

- sempre nel disciplinare, sono state indicate le modalità attraverso cui era consentito comprovare il possesso di tali requisiti, ovvero unicamente attraverso progetti definitivi e/o esecutivi, approvati dal committente pubblico o privato, nonché con l’indicazione degli importi dei servizi e la specificazione, per ognuno di essi, delle classi e delle categorie di appartenenza;

Rilevato che, come argomentato dall’Amministrazione a motivo dell’esclusione, nella documentazione fornita dall’interessato non appaiono menzionate le classi e le categorie dei progetti realizzati dall’architetto Castignani, sicché non appare dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sono stati solo autocertificati;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare …”;

L’ordinanza non è stata impugnata.

Successivamente al pronunciamento cautelare di questo TAR è intervenuta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore del RTI tra la società Beani Annibale s.r.l. e Iacoponi Vito (determinazione n. 37 del 10 marzo 2016), giusta comunicazione alla Rialto Costruzioni prot. n. 9917 del 13 marzo 2016.

Tale ultimo provvedimento, anche per espressa ammissione della ricorrente (cfr. memoria depositata in data 18 maggio 2016), non è stato oggetto di gravame.

Alla pubblica udienza del 3 giugno 2016 la causa è stata posta in decisione.

II. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la ricorrente non ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara nelle more intervenuto.

E’ principio pacifico, infatti, quello secondo cui nel processo amministrativo il ricorso avverso la esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso;
infatti, l’eventuale annullamento dell’esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile (Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 754;
T.A.R. Catania (Sicilia), sez. III, 4 novembre 2015, n. 2535).

III. Occorrono tuttavia talune precisazioni.

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