TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-04-09, n. 201904682
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Testo completo
Pubblicato il 09/04/2019
N. 04682/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08238/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8238 del 2018, proposto dal Consorzio X A2 Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, P G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Belli, n. 39 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per
l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in ordine alle istanze presentate dal Consorzio ricorrente, rispettivamente, in data 31/07/2017, prot. n. QI/2017/132475, e successive diffide del 12/01/2018 e 9/05/2018, aventi ad oggetto l’approvazione del programma definitivo del PRINT denominato “Xa2 Ciampino”, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle predette istanze e diffide mediante l’adozione di un provvedimento espresso con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Consorzio X A2 Ciampino agito dinanzi al Tribunale per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulle diffide del 12 gennaio 2018 e 9 maggio 2018, aventi ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo del PRINT denominato “Xa2 Ciampino”.
A sostegno della domanda, i il consorzio ricorrente ha dedotto: 1) che con delibera di Giunta Comunale n. 272 del 2013 è stata approvata la proposta relativa alla procedura di Print Consorzio Xa2 Ciampino; 2) nonostante il lungo tempo decorso, il programma definitivo, depositato dal Consorzio ricorrente in data 31/07/2017, con protocollo n. QI/2017/132475 non è stato definitivamente approvato; 3) di aver invano sollecitato, da ultimo con le diffide sopra indicate, l’amministrazione comunale alla conclusione del procedimento urbanistico senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte dell’ente.
Alla luce di tali fatti, la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 1 e 2 della l.n. 241/1990, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., oltre al vizio di eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.
Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame, rappresentando profili preclusivi alla prosecuzione del procedimento, riferiti, tra l’altro, anche a carenze progettuali, circostanze, queste, asseritamente note all’interessata come comprovato dalla produzione, in data 19 luglio 2018 e, dunque, successivamente alla instaurazione del presente giudizio dello studio trasportistico. Su tali basi, dunque, l’amministrazione ha concluso per la