TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2011-07-08, n. 201100596

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2011-07-08, n. 201100596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100596
Data del deposito : 8 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00381/2011 REG.RIC.

N. 00596/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2011, proposto da:
Societa' Agricola di Pietrantonio Andrea e C. s.s., rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Panzavuota, in Ancona, corso Mazzini, 73;

contro

- Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. L D I, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36;

- Regione Marche - Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca - Struttura Decentrata di Macerata, non costituita;

nei confronti di

Campomaggio 86 S.r.l., Katia Marconi, non costituiti;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della nota proc. n. 22469 del 12.1.11 della Regione Marche - Giunta Regionale Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca Struttura Decentrata di Macerata, pervenuta alla Società Agricola Di Pietrantonio Andrea e C. S.S. li 21.1.11, con la quale si comunicava il provvedimento di non ammissibilità della "domanda di aiuto" n. 4848 presentata dalla odierna ricorrente per partecipare al bando pubblico di ammissione alla graduatoria per beneficiare di contributi regionali in riferimento alla "realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili" pubblicato con DDS Regione Marche n. 117/S 10 del 24.3.2010;

- del Decreto del Dirigente della Posizione di funzione diversificazione delle attività rurali della Regione Marche e struttura decentrata di Macerata n. 7/DMC del 30.12.10 con cui veniva approvata la graduatoria unica regionale misura 3.1.1. b azione d) PSR Marche 2007/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con ordinanza n. 323/2011 il Tribunale, ravvisando la verosimile fondatezza del ricorso in relazione al motivo per il quale la società ricorrente era stata esclusa dalla procedura, ha disposto la prosecuzione del procedimento mediante la verifica del possesso, in capo alla ricorrente, degli altri requisiti di ammissibilità della domanda;

- all’odierna camera di consiglio la Regione ha depositato la documentazione afferente tale verifica. In particolare si tratta:

a) della comunicazione datata 9/6/2011, con cui la Struttura Decentrata di Macerata del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca rende noto alla società agricola Di Pietrantonio che la domanda è ammissibile con punti 40,00 (e per un importo di 500.000,00 Euro);

b) del decreto dirigenziale n. 43/DMC del 30/6/2011, recante rettificata la graduatoria, con l’inserimento della società ricorrente al posto n. 8;

c) della nota datata 5/7/2011, con cui la suddetta graduatoria rettificata è stata comunicata alla ricorrente;

- ciò premesso, il ricorso va accolto, per le ragioni indicate dal Tribunale nella citata ordinanza n. 323/2011, di cui si riportano i principali passi:

…- le disposizioni codicistiche sulla società semplice (artt. 2251 e ss. c.c.) disciplinano l’istituto dei conferimenti da parte dei soci alla società, con particolare riferimento al conferimento in godimento dei beni immobili necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale;

- tale disciplina, richiamando espressamente le regole della locazione per quanto attiene la garanzia per il godimento (art. 2254, comma 2, c.c.), consente di ritenere che, nel caso di specie, è comunque garantito il perseguimento delle finalità di cui al punto 3.2. del bando di selezione… ”. Pertanto, si deve ritenere non esaustiva l’indicazione dei titoli giuridici di cui all’art.

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