TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2022-11-10, n. 202200530
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Pubblicato il 10/11/2022
N. 00530/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00665/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2022, proposto da
E B e M G, rappresentati e difesi dall'avvocato S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M C G, M P G e M D S, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di ripristino delle distanze legali emessa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, avente ad oggetto “SCIA prot 23041 del 15/04/2021 -