TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202203443
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Pubblicato il 28/11/2022
N. 03443/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G e G I, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, via Libertà, n. 171;
contro
- Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e fisico presso gli uffici della stessa in via Valerio Villareale, n. 6;
- Presidenza della regione siciliana e Giunta regionale siciliana, non costituiti in giudizio;
- Comune di Agrigento, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Insalaco con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Michele Roccella in Palermo, piazza Marina, n. 19;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento prot. n. 95181/VIII del 20 ottobre 2012;
- del diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 33 del 22 novembre 2012 del Comune di Agrigento;
- dell’eventuale provvedimento di apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta sull’area in questione, non conosciuto e mai comunicato alla ricorrente;
- ove occorra, del D.P.R.S. 91 del 1991, menzionato negli atti su indicati;
nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento prot. n. 3116/S5 del 31 marzo 2016 di rigetto dell’istanza prot. n. 1730 del 19 febbraio 2016;
- del provvedimento del Comune di Agrigento prot. n. 38242 del 10 maggio 2016 di rigetto dell’istanza prot. n. 8186 del 28 gennaio 2016;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 17 novembre 2022, il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 28 febbraio 2013 e depositato l’11 marzo 2013, la signora -OMISSIS- esponeva che, con atto di vendita rep. n. 52195 del 28 maggio 2012, aveva acquistato dalla signora -OMISSIS-, per il quale il dante causa della venditrice (signor -OMISSIS-), con istanza prot. n. 23353 del 2 aprile 1986, aveva chiesto al Comune di Agrigento il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, per alcuni interventi sullo stesso realizzati.
Rappresentava che: la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento, con nota prot. n. 95181/VIII del 20 ottobre 2012, aveva accertato la realizzazione di “lavori per la costruzione di un fabbricato in aderenza a una struttura già abusiva”, diffidandola a provvedere alla loro demolizione;il Comune di Agrigento, con nota prot. n. 33 del 22 novembre 2012, aveva rigettato l’istanza di sanatoria prot. n. 23353 del 2 aprile 1986.
Precisato che entrambi i provvedimenti erano stati motivati con riferimento all’ubicazione dell’immobile nella zona “A” del D.M. 16 maggio1968 e del D.P.R.S. 91 del 1991, per la quale vigeva un divieto d’inedificabilità assoluta, ne ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;dell’art. 3 della l.r. n. 10 del 1991;degli artt. 2, 3, 24, 42 e 97 Cost. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti.
2) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;dell’art. 3 della l.r. n. 10 del 1991;del d.m. del 16 maggio 1968, anche in relazione all’art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e del d.m. del 12 giugno 1957;dell’art. 2 bis del d.l. n. 590 del 30 luglio 1966;dell’art. 24 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008;degli artt. 2, 3, 24, 42 e 97 della Cost. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
3) Violazione e falsa applicazione: degli artt.1 e 3 della l. n. 241 del 1990;degli artt. 1 e 3 della l.r. n. 10 del 1991;del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere sotto i profili: dell’erroneità nei presupposti;dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta;del difetto di istruttoria e di motivazione;dello sviamento della causa tipica.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 241del 1990 e dell’art. 8 della l.r. n. 10 del 1991.
5) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 8 della l.r. n. 1 del 1991;dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 11 bis della l.r. n. 10 del 1991. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione;
6) Violazione e falsa applicazione: degli art. 31 e 35 della l n. 47 del 1985;degli artt. 23, 26 e 31 della l.r. n. 37 del 1985.
Per l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Agrigento che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Non si sono costituite la Presidenza della regione siciliana e la Giunta regionale siciliana.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 giugno 2016 e depositato il giorno 22 successivo, la signora -OMISSIS- esponeva che, con le istanze prot. n. 8186 del 28 gennaio 2016, rivolta al Comune di Agrigento, e prot. n. 1730 del 19 febbraio 2016, indirizzata alla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento, aveva chiesto l’autorizzazione all’effettuazione di lavori sull’immobile oggetto di controversia.
Tali istanze erano state rigettate con il provvedimento della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento prot. n. 3116/S5 del 31 marzo 2016 e con quello del Comune di Agrigento prot. n. 1730 del 19 febbraio 2016, di cui ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, deducendo l’illegittimità derivata da quelli impugnati con il ricorso introduttivo.
La ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.
All’udienza del 17 novembre 2022, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, come fondatamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, è inammissibile per carenza d’interesse.
Invero, parte ricorrente cerca di rimettere in discussione il profilo dell’abusività dell’edificio realizzato dal dante causa (signor -OMISSIS-) della propria dante causa (signora -OMISSIS-) che sono stati definitivamente accertati con provvedimenti con i quali l’Autorità paesaggistica, constatata la violazione del vincolo di inedificabilità gravante sulla zona “A” della Valle dei templi, ha disposto la demolizione sia dell’edificio originario (d.a. n. 871 del 4 aprile 1986), che dell’ulteriore abusivo ampliamento (d.d.g. n. 370 del 28 febbraio 2013).
Tali provvedimenti non sono mai stati impugnati né dalla ricorrente, né dai suoi danti canti e sono divenuti inoppugnabili, cosicchè non sussiste alcun interesse all’annullamento delle impugnate note prot. n. 9518 del 20 dicembre 2012 e prot. n. 3116 del 31 marzo 2016.
Deve, infatti, rilevarsi: quanto al primo provvedimento, con cui è stata rigettata l’istanza di autorizzazione per i lavori di manutenzione straordinaria per la demolizione e l’ampliamento del fabbricato, che non è possibile realizzare interventi su un edificio (e relative aggiunte) interamente abusivo oggetto di ordini definitivi di demolizione;con riferimento al secondo provvedimento, che lo stesso è stato confermato e superato dal d.d.g. n. 370 del 28 febbraio 2013, recante l’ordine di procedere alla demolizione di tutte le predette opere.
Deve, peraltro, aggiungersi che la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento, con provvedimento del 3 luglio 2012, ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata, per il corpo originario dell’edificio abusivo, dal signor -OMISSIS-.
Trattandosi di immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo archeologico, l’intangibilità dei provvedimenti negativi della Soprintendenza (che hanno, per l’appunto, accertato la sussistenza del relativo vincolo) preclude il sindacato di quelli adottati dal Comune di Agrigento, determinando, anche per tale parte, l’inammissibilità del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.