TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2017-06-13, n. 201706950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2017-06-13, n. 201706950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706950
Data del deposito : 13 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2017

N. 06950/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03462/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3462 del 2017, proposto da:
T S, rappresentata e difesa dagli avv.ti P V e A V, con domicilio eletto presso lo studio P V in Roma, via San Sebastianello n. 9;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. S S, con domicilio eletto presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di

R Riccardo, n.c.;

per l’annullamento,

previa sospensione,

della Determinazione Dirigenziale del 16.12.2016, prot. n. CS/112153, rep. n. CS/1655, emessa dal Dirigente dell'Ufficio Disciplina Edilizia del Municipio XIII di Roma Capitale, del verbale prot. n. CS/60136 del 10.8.2016, della comunicazione ex art. 27, co. 4,

DPR

380/2001, prot. n. RHS/48147 redatta del

XIII

Gruppo di P.L.R.C., della comunicazione integrativa prot. 55809 del 18.8.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con cui, in data 16 dicembre 2016, Roma Capitale le ha ingiunto, “in qualità di attuale proprietario non responsabile”, la rimozione di opere abusivamente realizzate, consistenti nel cambio di destinazione d’uso ad abitazione del sesto piano di un immobile sito in via dei Savorelli n. 54, con connesso collegamento al piano sottostante in virtù di una scala interna, ed i relativi atti presupposti, chiedendone l’annullamento;

- a tali fini, la ricorrente – premessa la formulazione di un’apposita istanza “affinché codesto On.le Tribunale voglia disporre, ove lo ritenesse utile e necessario, l’intervento ai sensi dell’art. 28 Cod.proc.amm.” del sig. R, suo dante causa – deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto afferma che tutte le opere contestate sarebbero state presenti ab origine, così come risulta dalla planimetria catastale dell’anno 1975, e, dunque, contesta la realizzazione degli abusi contestati, in ragione anche del rilievo che opere successivamente poste in essere, “come il secondo bagno, al piano superiore, non necessitavano di titolo autorizzatorio o di altra formalità”, e, comunque, adduce difetto di istruttoria e di motivazione;

- con atto depositato in data 27 aprile 2017 si è costituita Roma Capitale, la quale – nel prosieguo e precipuamente in data 25 maggio 2017 – ha prodotto documenti;

- alla camera di consiglio del 31 maggio 2017 – previa verifica della completezza dell’istruttoria e dell’integrità del contraddittorio nonché sentite sul punto le parti costituite, ai sensi dell’art. 60 c.pr.amm. – il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto di dover respingere – in via preliminare – la richiesta di disposizione dell’intervento del sig. R, formulata dalla ricorrente, atteso che il Collegio, a parte la constatazione che quest’ultimo si è già attivato per proporre un autonomo ricorso avverso il provvedimento in epigrafe e che, comunque, il gravame in trattazione risulta notificato anche a quest’ultimo, con piena salvezza della facoltà di quest’ultimo di intervenire nel giudizio, non ne ravvisa i presupposti di legge, in ragione della circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato esclusivamente nei confronti della sig.ra S e, ancora, del rilievo che eventuali problematiche connesse al contratto di compravendita rivestono mero carattere civilistico e, conseguentemente, non possono che essere considerate ininfluenti ai fini della definizione della controversia in esame;

Ritenuto, peraltro, che il ricorso sia infondato, tenuto conto che:

- secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia, l’abusività di un intervento edilizio per carenza del previo rilascio del permesso di costruire prescritto dalla legge sussiste e, dunque, va correttamente configurata anche nel caso in cui – come quello in trattazione – sia stato realizzato un aumento della superficie utile abitabile in virtù della destinazione a “residenziale” di volumi che, secondo il titolo abilitativo rilasciato, risultino connotati da una destinazione d’uso diversa (quali le “soffitte” – cfr., ex multis, C.d.S., 7 febbraio 2011, n. 812), tenuto conto che modificazioni di tal genere costituiscono interventi di “ristrutturazione edilizia” indipendentemente, tra l’altro, dal fatto che siano state realizzate o meno opere, essenzialmente a causa della chiara incidenza di essi sul carico urbanistico (cfr., ex multis,

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