TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-03-27, n. 202400065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-03-27, n. 202400065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400065
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2024

N. 00065/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di MA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimo Zilioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

- del provvedimento del 15 maggio 2023 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia, avente ad oggetto “Revoca. CODICE PRATICA: -OMISSIS- di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato prodotta dal richiedente Sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS- – Nulla osta rilasciato in data 14/07/2022 ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e udito, per i ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Oggetto dell’odierno gravame è il provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia in data 15 maggio 2023.

In particolare, in fatto, il Sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore edile, nell’anno 2022 presentava, a mente del “Decreto flussi 2022”, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 recante “ Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021 ”, richiesta di nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero -OMISSIS- (anch’egli ricorrente), producendo proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.

La Prefettura di Reggio Emilia, in data 14 luglio 2022, procedeva al rilascio del nulla osta all’ingresso nel territorio dello Stato ai fini dell’assunzione, con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di 9 mesi, ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73.

Pertanto, il lavoratore faceva ingresso in Italia con regolare visto rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatico – Consolare.

In data 4 ottobre 2022, i ricorrenti procedevano alla registrazione del primo ingresso per lavoro in Italia presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia, sottoscrivendo il modello di attestazione predisposto dal Ministero dell’Interno.

Lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia convocava i ricorrenti per la data del 5 maggio 2023, ai fini della la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a mente dell’art. 42, comma 4, del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro -OMISSIS- procedeva all’assunzione del lavoratore, -OMISSIS-, secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 6 bis , del Decreto Legislativo n. 286 del 1998.

In data 5 maggio 2023, i ricorrenti depositavano allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia la documentazione necessaria, ivi compresa l’asseverazione.

Nella medesima data, lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia comunicava ai ricorrenti l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta all’ingresso, motivando che « Il reddito dichiarato in asseverazione presentata in data 05/05/2023 è di 23.243 Euro, ovvero inferiore a quanto previsto dal D.M. 27/05/2020 che stabilisce una soglia minima di reddito imponibile o fatturato risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio per istanze singole pari o superiore a 30.000 Euro ».

Prospettano i ricorrenti di aver inviato alla Prefettura di Reggio Emilia, in data 12 maggio 2023, le osservazioni ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 241 del 1990, evidenziando preliminarmente che nel “Decreto Flussi” « non sono stati previsti limiti reddituali volti a circoscrivere i relativi requisiti in possesso dei quali i datori di lavoro potevano di presentare la domanda di nulla osta ”; indi esponendo che “ tra i documenti presentati in sede di convocazione è stata allegata anche la dichiarazione persone fisiche del datore di lavoro la quale prevede, al rigo RG2, il fatturato della ditta datrice, quantificato nell'importo di euro 34.722,00 », e depositandone copia agli atti del giudizio.

Sostiene, di contro, l’Amministrazione resistente di non aver ricevuto le osservazioni di parte ricorrente.

Pertanto, in data 15 maggio 2023, la Prefettura di Reggio Emilia emetteva provvedimento di revoca del nulla osta rilasciato in data 14 luglio 2022, ritenendo non sussistenti i presupposti normativi dal momento che « il reddito dichiarato in asseverazione presentata in data 05/05/2023 è di 23.243 Euro, ovvero inferiore a quanto previsto dal D.M. 27/05/2020 che stabilisce una soglia minima di reddito ».

Parte ricorrente prospetta di aver ricevuto, in data 15 maggio 2023, non il provvedimento di revoca del nulla osta, ma una ulteriore notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, recante medesimo contenuto e stessa data di quella notificata in data 5 maggio 2023.

Con ricorso numero R.G. 243 del 2023, i ricorrenti hanno impugnato non il provvedimento di revoca (non conosciuto), ma la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 5 maggio 2023, che sarebbe stata ulteriormente notificata dopo la presentazione delle osservazioni e, segnatamente, alla data del 15 maggio 2023.

Alla camera di consiglio del 30 agosto 2023, il Presidente ha disposto, su richiesta del difensore di parte ricorrente, il rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023, al fine di consentire l’impugnazione del provvedimento di revoca.

Con ulteriore e distinto ricorso numero R.G. 272 del 2023, notificato e depositato in data 7 ottobre 2023, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di revoca emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia in data 15 maggio 2023.

Con sentenza n. 314 del 9 novembre 2023, questo Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso numero R.G. 243 del 2023 per difetto di interesse, essendo stato proposto avverso un atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva nei confronti dei deducenti.

Il giudizio è proseguito per il ricorso numero R.G. 272 del 2023, in cui si è costituita la Prefettura di Reggio Emilia, instando per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 204 del 9 novembre 2023, questo Collegio ha accolto l’istanza cautelare in ragione del danno grave ed irreparabile potenzialmente derivabile dall’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 6 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

L’odierno ricorso è affidato a tre censure.

Con il primo motivo si deducono la violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 octies e dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché il difetto di istruttoria.

Assumono i ricorrenti che la Prefettura avrebbe violato i limiti temporali previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in tema di annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo.

Prospettano, in particolare, come a mente dell’art. 21 nonies , comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 « Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ».

Segnalano che l’Amministrazione, avendo rilasciato il nulla osta in data 14 luglio 2022 e avendone disposto l’annullamento in data 15 maggio 2023, avrebbe ampiamente superato il « termine ragionevole » previsto dall’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990.

Lamentano, altresì, la violazione dell’art. 21 nonies nella misura in cui l’annullamento sarebbe stato fondato non su « ragioni di pubblico interesse », come richiesto dalla norma testé citata, ma sulla scorta della mancanza del requisito reddituale in capo alla parte datoriale.

Il motivo è privo di pregio.

Osserva il Collegio come, nel caso di specie, il riesame condotto dall’Amministrazione non sia sussumibile nell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, né nella revoca di cui all’art. 21 quinquies della legge citata, non venendo in rilievo alcun esercizio del potere discrezionale volto all’eliminazione di un atto illegittimo o, piuttosto, di un atto inopportuno, non più confacente con l’interesse pubblico per ius poenitendi piuttosto che per sopravvenienze.

La fattispecie è, invece, sussumibile nell’ambito dell’attività di controllo svolta dall’Amministrazione, attività vincolata perché condotta entro i parametri prestabiliti dalla legge, tanto più che vertesi in tema di procedure

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