TAR Firenze, sez. I, sentenza 2014-10-30, n. 201401697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2014-10-30, n. 201401697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201401697
Data del deposito : 30 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00383/2012 REG.RIC.

N. 01697/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00383/2012 REG.RIC.

N. 01612/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pian di Loto S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Firenze, via Lorenzo di Credi 20;

contro

Comune di Rio nell'Elba, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;



sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2012, proposto da:
Pian di Loto S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Firenze, via Lorenzo di Credi 20;

contro

Comune di Rio nell'Elba, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tieri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

quanto al ricorso n. 383 del 2012:

per l'accertamento

del silenzio inadempimento prestato dal Comune di Rio nell'Elba sull'istanza di adozione e approvazione di un piano di lottizzazione in loc. Nisporto per la realizzazione di un'attività turistico alberghiera presentata dalla società Pian di Loto s.r.l.;

B) con i motivi aggiunti depositati in data 29 giugno 2012:

per l'annullamento

- del provvedimento a firma del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Rio nell'Elba prot. n. 3130 del 30.05.2012 notificato all'odierna ricorrente in data 5.06.2012 avente ad oggetto "diniego definitivo a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dei quanto previsto dalla legge n. 241/90 art. 10 bis e s.m.i., per la formulazione degli atti conseguenti la p.e. 20/2007 acquisita in data 19.03.2007 prot., 1917 piano di lottizzazione di iniziativa privata art. 1.7.2.24 del R.U. - Realizzazione di una attività turistico alberghiera in un appezzamento di terreno in loc. Nisporto

- di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto.

C) con i motivi aggiunti depositati in data 19 settembre 2012:

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Rio nell'Elba n. 25 del 3.07.2012 avente ad oggetto "Piano di lottizzazione di iniziativa privata art.

1.7.2.24. del ru - realizzazione di una attività turistico alberghiera in un appezzamento di terreno in loc. Nisporto - soc. Pian di Loto s.r.l. - adozione piano"

- di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto..

quanto al ricorso n. 1612 del 2012:

- per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, a qualsivoglia titolo, da Pian di Loto s.r.l. a causa dell'inosservanza dolosa e/o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza della ricorrente e diretto ad ottenere l'approvazione del Piano di lottizzazione per la "Realizzazione di attività turistico-alberghiera in località Nisporto" nel Comune di Rio nell'Elba;

- di ogni ulteriore danno derivante dalla condotta illegittima tenuta dal Comune di Rio nell'Elba all'interno del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'approvazione del Piano di lottizzazione diretto alla "Realizzazione di attività turistico-alberghiera in località Nisporto" nel Comune di Rio nell'Elba.


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rio nell'Elba;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Riferisce la ricorrente di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Rio nell’Elba, località Nisporto, destinati dal vigente Regolamento urbanistico alla realizzazione di attività turistico alberghiera previa approvazione di un piano di lottizzazione privata.

In data 19 marzo 2007 veniva presentata istanza di rilascio del permesso di costruire corredata da una relazione idrogeologica, atteso che i terreni in questione rientrano in un’area a pericolosità molto elevata, come definita dal vigente Piano di assetto idrogeologico regionale Toscana Costa il quale, peraltro, subordina la realizzazione degli interventi previsti all’esecuzione e collaudo di opere per la messa in sicurezza sotto il profilo idraulico.

Dopo il parere favorevole della Commissione edilizia comunale e della Commissione edilizia integrata veniva avviato il sub procedimento previsto dal d.lgs. n. 42/2004 per il rilascio dell’autorizzazione della competente Commissione comunale per il paesaggio, nonché del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Pisa e Livorno.

In data 12 novembre 2009 il Comune inviava la documentazione al competente Genio civile, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge regionale n. 1/2005 e dal vigente PAI.

La società ricorrente, vista l’inerzia dell’Amministrazione, in data 30 giugno 2010, al fine di superare il vincolo di alta pericolosità idraulica, produceva una relazione di auto messa in sicurezza dell’area in questione che veniva poi trasmessa dal Comune all’Autorità di Bacino Toscana Costa in data 29 settembre 2010.

Con successiva nota del 13 dicembre 2010 il Comune di Rio nell’Elba informava la ricorrente che la predetta Autorità di Bacino, con missiva del 24 novembre 2010, aveva evidenziato che “ l’attivazione dell’istruttoria era subordinata alla dichiarazione da parte del progettista sugli effetti conseguiti con l’insieme delle opere realizzate sul fosso di Nisporto, come stabilito dall’art. 5, comma 7, delle Norme del Piano di assetto idrogeologico vigente ”.

Frattanto la ricorrente presentava istanza di nomina di commissario ad acta al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 136 del 1999. Successivamente, a seguito di istanza di accesso agli atti presso l’ufficio del Genio civile, la società deducente apprendeva che il Comune non aveva dato seguito al primo deposito della relazione idraulica eseguito in data 12 novembre 2009, nonostante il sollecito del Genio civile affinché la stessa amministrazione provvedesse ad acquisire il parere obbligatorio dell’Autorità di Bacino.

Al fine di superare la situazione di stallo la società Pian di Loto provvedeva a depositare presso il Comune una documentazione integrativa che accogliesse le argomentazioni proprie dell’Autorità di Bacino, al fine di ottenere il parere di quest’ultima propedeutico all’adozione del piano di lottizzazione. Infatti, anche la Regione Toscana, definendo negativamente il procedimento di nomina del commissario ad acta , aveva chiarito che il termine di conclusione del procedimento di adozione del piano di lottizzazione, pari a 90 giorni, era sospeso fino all’acquisizione di detto parere.

Con nota del 6 settembre 2011 l’Autorità di Bacino inviava il proprio parere positivo in merito al progetto di auto messa in sicurezza presentato dalla ricorrente al Comune di Rio nell’Elba che, peraltro, con nota del successivo 8 settembre, riteneva che quest’ultimo non potesse considerarsi parere favorevole, ribadendo la necessità, ai fini dell’adozione del piano, dell’acquisizione di tale provvedimento. Seguiva la nota del 23 settembre 2011 con la quale l’Autorità di Bacino chiariva, ad avviso della ricorrente, che la propria precedente nota doveva considerarsi parere favorevole rispetto al progetto di messa in sicurezza del bacino di Nisporto.

Non avendo, comunque, il Comune intimato provveduto al deposito degli atti al Genio civile, né avendo adottato alcuna determinazione in merito all’istanza di adozione del piano di lottizzazione, la società in intestazione, al fine di sentir dichiarare l’illegittimità dell’inadempimento dell’amministrazione, proponeva il ricorso rubricato al n. RG 383/2012 affidandone l’accoglimento alle censure che seguono:

- Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 136/1999.

Dopo la notificazione del ricorso la ricorrente riceveva la comunicazione in data 18 aprile 2012 con la quale il Comune di Rio nell’Elba rendeva noto, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, l’intento di rigettare l’istanza inerente la pratica edilizia di cui si controverte per mancata dimostrazione della completa proprietà/disponibilità delle aree oggetto d’intervento nonché per carenza della documentazione tecnica amministrativa.

Nonostante le controdeduzioni presentate dall’interessata, l’amministrazione comunale emanava il provvedimento in epigrafe avente ad oggetto il “ diniego definitivo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento…del Piano di lottizzazione di iniziativa privata…per la realizzazione di un’attività turistico alberghiera in un appezzamento di terreno in località Nisporto ”.

Con motivi aggiunti depositati il 29 giugno 2012 la società Pian di Loto S.r.l. impugnava tale atto chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione del’art. 60 della legge regionale n. 1/2005. Illegittimità del provvedimento per incompetenza.

2. Violazione e/o falsa applicazione delle norme del Regolamento urbanistico del Comune di Rio nell’Elba, parte 3, art. 3.1.2., e art.

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