TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-09-18, n. 201501207
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N. 01207/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01833/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2015, proposto da:
Econord Spa, rappresentata e difesa dagli avv. M F e I P, con domicilio eletto presso Pietro Ferraris in Milano, piazza E. Duse, 4;
contro
Comune di Guanzate, rappresentato e difeso dagli avv. M L, V L e M C, con domicilio eletto presso M C in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;
nei confronti di
Teknoservice Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A G O, R G O, A F R e M T F, con domicilio eletto presso A G O in Milano, c/o Segreteria Tar Milano, via Corridoni n. 39;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 193 in data 19.6.2015 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara d'appalto di igiene urbana per il periodo 1.5.2015-31.12.2019 (CIG 6118104323) e della relativa nota accompagnatoria (priva di numero di protocollo e di data) trasmessa a mezzo p.e.c. in data 20.6.2015;della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 175 in data 1.6.2015 con cui è stata aggiudicata provvisoriamente la succitata gara d'appalto nonchè del verbale di aggiudicazione provvisoria in data 2.4.2013, del verbale di gara in data 30.3.2015 e del verbale di gara in data 31.3.2015;della nota del Comune di Guanzate (priva di data e numero di protocollo) inoltrata a mezzo p.e.c. ad Econord Spa in data 26.5.2015;della nota del Comune di Guanzate (priva di data e numero di protocollo) trasmessa all'aggiudicataria a mezzo della pialtaforma ARCA/Sintel con la quale si richiedeva integrazioni dell'offerta nonchè - per quanto occorrer possa e solo ove interpretato nei termini di cui alla precitata nota- del punto 8.1.1, lett. c), del Disciplinare di Gara;nonchè ogni altro alto presupposto, preordinato, prodromico o comunque connesso e/ o conseguente, ivi compresi tutti i verbali e/ o determinazioni relativi al sub -procedimento di vaglio dell'anomalia dell'offerta di Teknoservice Srl - ivi comprese le note del Comune di Guanzate in data 2.4.2015 ed in data 17.4.2015 - e tutti gli ulteriori atti di approvazione dei lavori e delle operazioni di gara, di tutti gli atti di verifica dei requisiti di Teknoservice Srl, e di ogni altro prodromico e/ o propedeutico alla stipulazione del contralto, unitamente agli atti di estremi ignoti - se diversi da quelli espressamente impugnati nei termini suddetti- afferenti l'aggiudicazione del contralto, ivi compresa la nota del Comune di Guanzate in data 10.7.2015 con la quale e stato negativamente riscontrato il preavviso di ricorso ex art. 243 bis D.lgs. 163/2006 (doc. 15 bis).nonchè per Ia caducazione ex tunc o, in subordine, ex nunc, e dunque con espressa richiesta eli subentro ex artr.122 e 124 c.p.a. della ricorrente nella parte di contralto ancora da eseguire (fermo in tal caso il risarcimento per equivalente di cui infra in ordine alla parte eventualmente già eseguita), del contralto che fosse stato frattanto eventualmente già stipulate, a rischio dell'amministrazione resistente debitamente avvertita con preavviso di ricorso. Oltre che per la condanna del Comune di Guanzate a risarcire, in forma specifica, o in subordine per equivalente, i danni arrecati alla ricorrente dagli atti e comportamenti infra descritti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Guanzate e di Teknoservice Srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 la dott.ssa E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussista il necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso che, come risulta dalla documentazione versata in atti, pare legittima la decisione dell’amministrazione intimata di non procedere all’esclusione dell’aggiudicataria, in considerazione del pieno possesso in capo alla stessa dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis;
che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare;