TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-02-05, n. 201000642

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-02-05, n. 201000642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201000642
Data del deposito : 5 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01654/1997 REG.RIC.

N. 00642/2010 REG.SEN.

N. 01654/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1654 del 1997, proposto da:
ABB IC MOLLER, in Associazione Temporanea di Imprese con SOICO SUD s.p.a. e SITEL s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M C B V e E P, con domicilio eletto presso la prima in Torino, via Giuseppe Verdi, 47;

contro

A.E.M. - Azienda Elettrica Metropolitana di Torino Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G S, con domicilio eletto presso lo stesso in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

nei confronti di

KWH

TECH

Ltd THERMOPIPE, in persona del legale rappresentante p.t.;
BRUGG ROHRYSTEM in ATI con SUD IMPIANTI srl. in persona del legale rappresentante p.t.;
POWERPIPE AB, in ATI con ASTER spa, in persona del legale rappresentante p.t.;
SOCOLOGSTOR srl, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento

a- della determinazione congiunta dell'amministratore delegato e del direttore generale dell'AEM n. 4 del 30.1.1997, recante in oggetto: "Non aggiudicazione della procedura negoziata autorizzata con deliberazione c.a. del 16.12.1996 e affidamento alla ASTER spa mediante procedura negoziata della fornitura con posa in opera di tubazioni preisolate, sottostazioni di scambio termico e quant'altro necessario per la realizzazione di reti di distribuzione del calore dei sistemi di teleriscaldamento AEM, lotti A e B (spesa impianti L. 30.000.000.000)";

b- del verbale del 30.12.1996, rep. Notar B di Torino n. 139407, racc. 18752, recante "... apertura buste in trattativa privata per la fornitura con posa in opera di tubazioni preisolate, sottostazioni di scambio termico e quant'altro necessario per la realizzazione di reti di distribuzione del calore dei sistemi di teleriscaldamento AEM (lotti A e B)";

c- della deliberazione della Commissione Amministratrice dell'AEM, verbale n. 20 del 16.12.1996, nella parte in cui dispone di ".... autorizzare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando con le imprese citate in relazione per l'affidamento della fornitura ....";

d- del verbale con il quale si è provveduto ad escludere l'RTI ricorrente, rep. 138978 Notar B di Torino, racc. 18487 del 6.12.1996;

e- di tutti gli atti, ancorché non cogniti alle ricorrenti, presupposti, connessi, collegati, precedenti o successivi a quelli meglio indicati in epigrafe.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.E.M. - Azienda Elettrica Metropolitana di Torino Spa;

Vista la memoria difensiva dell’A.E.M.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24 luglio 1997, la ABB IC MOLLER, in Associazione Temporanea di Imprese con SOICO SUD s.p.a. e SITEL s.r.l., chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento:

a) della determinazione congiunta dell’amministratore delegato e del direttore generale dell’A.E.M. n. 4 del 30/1/1997 ad oggetto “Non aggiudicazione della procedura negoziata autorizzata con deliberazione c.a. del 16/12/1996 e affidamento alla Aster s.p.a. mediante procedura negoziata della fornitura con posa in opera di tubazioni preisolate, sottostazioni di scambio termico e quant’altro necessario per la realizzazione di reti di distribuzione del calore dei sistemi di teleriscaldamento AEM, lotti A e B (spesa impianti L. 30.000.000.000)”;

b) del verbale del 30/12/1996, rep. Notaio dott. B di Torino n. 139407, racc. 18752, recante “…apertura buste in trattativa privata per la fornitura con posa in opera di tubazioni preisolate, sottostazioni di scambio termico e quant’altro necessario per la realizzazione di reti di distribuzione del calore dei sistemi di teleriscaldamento AEM (lotti A e B)”;

c) della deliberazione della Commissione Amministratrice dell’A.E.M., verbale n. 20 del 16/12/1996, nella parte in cui dispone di “… autorizzare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando con le imprese citate in relazione per l’affidamento della fornitura…”;

d) del verbale con il quale si è provveduto ad escludere l’RTI ricorrente, rep. 138978 Notaio dott. B di Torino, racc. 18487 del 6/12/1996;

e) di tutti gli atti, ancorché non cogniti alle ricorrenti, presupposti, connessi, collegati, precedenti o successivi a quelli meglio indicati in epigrafe.


La ricorrente era stata ammessa, assieme ad altre otto società/R.T.I., a partecipare alla procedura ristretta (licitazione privata), tra imprese produttrici, per la progettazione esecutiva, fornitura ed installazione di tubazioni preisolate, di sottostazioni di scambio termico, componenti accessori e di quant’altro necessario alla realizzazione di reti di distribuzione del calore per i sistemi di teleriscaldamento AEM di Torino, lotti territoriali A e B, bandita dall’Azienda Energetica Municipale, con atto n. 24/96.


Solo 5 delle società invitate alla procedura presentavano, però, offerta, tra cui l’odierna ricorrente, che veniva poi esclusa dalla gara per irregolarità formali.


E analoga sorte toccava anche ad un’altra società partecipante.


La procedura ristretta si concludeva in ogni caso con una non aggiudicazione, posto che, delle tre concorrenti rimaste in gara, quella risultata miglior offerente (R.T.I. Powerpipe AB-ASTER), con un aumento dell’8,40% sul prezzo a base d’asta, veniva ugualmente esclusa, in quanto la mandante (ASTER) risultava non possedere il requisito della capacità produttiva annua di tubazioni preisolate nella misura richiesta dalla legge e dal bando di gara e i prezzi formulati dalle imprese KWH TECH LTD THERMOPIPE e SOCOLOGSTOR, che sarebbero risultate rispettivamente aggiudicatarie del lotto A (con un aumento del 32,50%) e del lotto B (con un aumento del 33,10%), venivano ritenuti non accettabili, in quanto eccessivamente elevati rispetto ai prezzi di mercato e tali da causare un inammissibile aggravio di spese rispetto a quanto preventivato in bilancio.


La Commissione Amministratrice dell’Azienda, con deliberazione n. 20 del 16 dicembre 1996, oltre a disporre quanto poc’anzi indicato in ordine alla procedura ristretta, autorizzava, pertanto, una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 13, lett. a) , del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, con le imprese che avevano manifestato interesse all’appalto presentando offerta nella (precedente) gara ed avevano dichiarato in quella sede di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-economica richiesti dall’A.E.M. e, quindi, oltre alla ABB I.C. Moller, la BRUGG ROHRSYSTEM AG, la KWH TECH LTD THERMOPIPE, la POWERPIPE AB e la SOCOLOGSTOR s.r.l..


Anche tale procedura negoziata, per la quale venivano presentate solo tre offerte, si concludeva, però, con una non aggiudicazione, giusta determinazione congiunta dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale dell’A.E.M. n. 4 del 30/1/1997.


Come evidenziato dal Direttore della Direzione Calore con relazione in data 30/1/1997, di cui veniva espressamente tenuto conto nella determinazione poc’anzi citata, l’offerta della Powerpipe, miglior offerente, che da sola soddisfaceva i requisiti tecnici richiesti, non poteva essere accolta, in quanto condizionata (di nuovo) alla partecipazione in associazione con Aster, che ne era, invece, priva.


Sicché, veniva nuovamente esclusa.


Le offerte presentate dalle altre due imprese partecipanti alla procedura (l’odierna ricorrente ABB I.C. Moller e la Brugg Rohrsystem) erano, invece, ritenute non congrue, poiché l’aumento da loro offerto superava del 10% l’importo posto a base di gara dall’A.E.M..


E non consentiva di raggiungere alcun esito nemmeno la trattativa verbale di seguito instaurata con tali due imprese, al fine di avvicinare le loro offerte all’aumento percentuale massimo ritenuto congruo.


Entro il termine a tale scopo stabilito la ABB I.C. Moller non rispondeva e la Brugg Rohrsystem confermava, invece, la precedente offerta.


Da qui la decisione di non aggiudicare tale procedura negoziata, formalizzata con la su indicata determinazione n. 4 del 30/1/1997.


Al contempo, però, la A.E.M. Torino, con la medesima determinazione, approvava l’affidamento della fornitura con posa in opera di tubazioni preisolate, di sottostazioni di scambio termico e di quant’altro necessario alla realizzazione di reti di distribuzione del calore dei sistemi di teleriscaldamento AEM di Torino, lotti A e B, per l’originario importo a base d’asta, alla Aster s.p.a., mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 13, lett. d) , del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.


Avuto riguardo alle considerazioni e alle proposte del Direttore della Direzione Calore, la A.E.M. aveva ritenuto, infatti, di rivolgersi (nuovamente) al mercato degli installatori, visto che le gare esperite tra le imprese produttrici, dapprima con il sistema della procedura ristretta e poi con quello della procedura negoziata, non avevano dato esito positivo.


Da qui l’odierno ricorso, affidato ai seguenti motivi di gravame:


1. “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 158/95. Eccesso di potere per travisamento nei presupposti di diritto e per manifesta illogicità. Eccesso di potere sotto altro profilo, per violazione dell’auto-limitazione imposta, contraddittorietà e carenza di motivazione”.


2. “In via subordinata: violazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. 158/95. Eccesso di potere per violazione del principio della par condicio e per violazione dei principi generali di concorrenza e del giusto affidamento”.


L’A.E.M. – Azienda Energetica Metropolitana di Torino si costituiva in giudizio con memoria, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità, quanto ai provvedimenti di cui sub lettere c) e d), e comunque l’inammissibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il suo rigetto, perché infondato.


A seguito della notifica dell’avviso di pendenza ultraquinquennale ex art. 9 comma 2, L. 205/2000, la ricorrente depositava in data 30 settembre 2009 la richiesta di fissazione d’udienza a firma dei difensori.


In prossimità dell’udienza di merito del 12 gennaio 2010 l’A.E.M. depositava una memoria, con cui sviluppava le tesi difensive già svolte all’atto della costituzione in giudizio.


All’udienza su indicata la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.


Il ricorso è perento.


A seguito della notifica dell’avviso di perenzione quinquennale, la nuova istanza di fissazione di udienza è stata, infatti, sottoscritta dai soli difensori e non anche dalla parte, come prescritto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 205/2000 e s.m.i..


Sicché, non avendo la parte interessata provveduto a tale incombente, al Collegio non resta altro da fare che dichiarare la perenzione del ricorso.


Le spese di lite devono essere poste a carico della parte alla quale è imputabile la dichiarazione di perenzione ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi