TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-05-28, n. 201900124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-05-28, n. 201900124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900124
Data del deposito : 28 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2019

N. 00124/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00287/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e P G B, con domicilio eletto presso la segreteria del TRGA in Bolzano;



contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L P, A M, B M G e G A, domiciliata presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;



per l'annullamento

con il ricorso introduttivo

1) della nota del Comune di Bolzano, datata 4 ottobre 2017, a firma della Direttrice dell'Ufficio Patrimonio, Dr.ssa C L, con oggetto “Richiesta di rilascio di parte dell'immobile di proprietà comunale utilizzato con proprio impianto di telefonia mobile sito in via Vittorio Veneto 5 (p.ed. 508 C.C. Bolzano)”;

se ed in quanto occorra, di tutti gli atti precedenti e in particolare

2) della nota del 13 luglio 2017 prot. 97506 del 19.07.2017;

3) della nota del 10 maggio 2017, prot. 70884;

4) della nota 3 marzo 2017, prot. 28468;

5) della nota 21 novembre 2016 prot. 139558;

6) della nota 20 maggio 2016, prot. 62807;

7) della comunicazione di avvio del procedimento del 22 settembre 2015;

8) della delibera del C.C. n. 18 del 07.02.2012 s.m.i. e del regolamento con la medesima approvato, se e nella parte in cui escluda l'applicazione del regime COSAP;

10) dell'art. 9, comma 4, dell'Allegato B del Regolamento Edilizio del Comune di Bolzano approvato con Delibera di Consiglio n. 117/90959 del 05.12.2006 ss.mm

e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;

con ricorso motivi aggiunti depositato il 26.2.2018

11) della nota del Comune di Bolzano, datata 30 novembre 2017, a firma della Direttrice dell'Ufficio Patrimonio, Dr.ssa C L, trasmessa a mezzo PEC in data 1 dicembre 2017, Prot. n. 0170880/2017, con la quale, con riferimento alla precedente nota prot. 141296 del 4 ottobre 2017, impugnata con il ricorso introduttivo in epigrafe, il Comune “insiste nelle conclusioni e nell'intimazione già formulate”, comunicando che “in mancanza di un titolo, o anche solo di una trattativa in merito, il procedimento per il rilascio dell'immobile di proprietà comunale di via Vittorio Veneto 5, avviato con nota prot. 97506 del 19.07.2017, deve pertanto ritenersi confermato”, fissando “la data di restituzione dell'immobile per occupazione senza titolo da parte di Vodafone Italia S.p.A., entro le ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2018”;

se ed in quanto occorra

12) della delibera della Giunta comunale cui si fa riferimento nella nota del 30 novembre 2018 - recte 2017 - (ma non meglio identificata e non allegata, e quindi non conosciuta), con la quale la stessa avrebbe “stabilito che l'immobile di via Vittorio Veneto 5 sarà interessato da importanti lavori di ristrutturazione e dovrà essere pertanto progressivamente liberato”;

13) della delibera del C.C. n. 85 del 02.10.2013 s.m.i. e del regolamento con la medesima approvato, se e nella parte in cui escluda l'applicazione del regime COSAP;

14) della delibera del C.C. n. 18 del 07.02.2012 s.m.i. e del regolamento con la medesima approvato, se e nella parte in cui escluda l'applicazione del regime COSAP;

15) dell'art. 9, comma 4, dell'Allegato B del Regolamento Edilizio del Comune di Bolzano approvato con Delibera di Consiglio n. 117/90959 del 05.12.2006 ss.mm;

e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Oltre all’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati, la ricorrente chiede al Tribunale di accertare e dichiarare:

- l’obbligo del Comune di Bolzano di concedere alla ricorrente l’uso degli immobili di cui è causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 D.Lgs. 259/2003;

- che la concessione di cui al punto 1 è regolata in via esclusiva dall’art. 93 D.Lgs. 259/2003 con conseguente 2.1) obbligo del Comune di Bolzano di stipulare le relative convenzioni dietro corresponsione dei soli importi previsti dall’art. 63 D.Lgs. 446/1997 ovvero, in assoluto subordine, in base ad un criterio rigorosamente indennitario e comunque secondo equità, come previsto dall’art. 88 D.Lgs. 259/2003;

2.2) la nullità per contrarietà della concessione – contratto del 19 dicembre 2011 nella parte in cui ha previsto oneri maggiori e diversi a carico della concessionaria, e altrettanto conseguente sostituzione automatica ex lege del canone nella misura minima di euro 516,46 o in quella diversa giudizialmente determinata, riservandosi la ricorrente di promuovere se del caso separato giudizio anche per la restituzione di quanto versato in eccesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il Cons. Terenzio Del Gaudio e uditi per le parti i difensori: avv. P. G. Borghi per la parte ricorrente; avv. L. Polonioli per il Comune di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.2.2018 la Vodafone Italia S.p.a. impugna i provvedimenti rispettivamente indicati in epigrafe, riguardanti la “Richiesta di rilascio di parte dell'immobile di proprietà comunale utilizzato con proprio impianto di telefonia mobile sito in via Vittorio Veneto 5 (p.ed. 508 C.C. Bolzano)”.

A sostegno del ricorso introduttivo vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 92 e 93, d.lgs. 259/2003. Eccesso di potere per arbitrarietà e perplessità; in subordine: invalidità derivata;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 93, d.lgs. 259/2003, 12, d.lgs. 33/2016, 63, d.lgs. 446/1997 e degli artt. 9 dell’allegato B del REC e 1 Regolamento Cosap. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento. Invalidità derivata;

3) In assoluto subordine: violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 93, d.lgs. 259/2003 sotto ulteriori profili, alla luce dei principi generali di cui al d.lgs. 33/2016. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza. Violazione dell’art. 3, l. 241/90: difetto assoluto di motivazione.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

4) Invalidità derivata;

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 92 e 93, d.lgs. 259/2003. Eccesso di potere per arbitrarietà e perplessità. In subordine: invalidità derivata. Difetto e/o falsità della motivazione;

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 93, d.lgs. 259/2003, 12, d.lgs. 33/2016, 63, d.lgs. 446/1997 e degli artt. 9 dell’allegato B del REC e 1 regolamento Cosap. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 13 del Regolamento approvato con d.c.c. 85/2003. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento. Invalidità derivata;

7) In assoluto subordine: violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 93, d.lgs. 259/2003 sotto ulteriori profili, alla luce dei principi generali di cui al d.lgs. 33/2016. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza. Violazione dell’art. 3, l. 241/90: difetto assoluto di motivazione;

8) Violazione dell’art. 3, l. 241/90. Eccesso di potere per perplessità dei fini e sviamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del Regolamento Cosap e, in denegata ipotesi, 14 del Regolamento approvato con D.C.C. 85/2003. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione nonché per difetto di interesse di Vodafone Italia S.p.a. ad una decisione e, chiede, comunque, il rigetto degli stessi perché infondati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano sollevando eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso e chiedendo in ogni caso il rigetto dello stesso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Con concessione - contratto dd. 19.12.2011 prot. n. 45464 rep. com., il Comune di Bolzano concedeva alla Vodafone Italia S.p.a. (di seguito Vodafone) l’utilizzo di parte del tetto e del garage n. 27 dell’immobile sub p.ed. 508 in C.C. Gries, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Bolzano e sito in via Vittorio Veneto n. 5, allo scopo di installarvi il proprio impianto di telefonia mobile.

La concessione si fonda sul “Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Bolzano” (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 2.10.2003) che stabilisce:

- all’art. 13, che, previa determinazione del canone da chiedere, tutti i beni immobili di proprietà comunale possano essere concessi in uso a soggetti terzi;

- all’art. 14, che la concessione in uso temporaneo a terzi dei suddetti immobili è effettuata nella forma della concessione amministrativa.

La convenzione fissava la durata della concessione stessa in anni 6 (con decorrenza dal 15 marzo 2011 e scadenza al 14 marzo 2017) ed il canone concessorio annuo veniva stabilito in Euro 18.018,63 su stima del Servizio Estimo comunale.

Come da espressa clausola risolutiva contenuta all’art. 9 della concessione – contratto, il mancato pagamento anche parziale del canone di concessione avrebbe comportato ipso iure la decadenza dalla concessione stessa per colpa della concessionaria, fermo restando

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