TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300356
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00356/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00880/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-controinteressata-, rappresentata e difesa dagli avvocati V B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to V B in Torino, corso Galileo Ferraris 120;

per l'annullamento

- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Torino n. -OMISSIS-, pubblicato all’albo dell’università degli Studi di Torino il -OMISSIS-, di approvazione degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 – settore concorsuale 10/E1 (Filologie e letterature medio-latine e romanze) – settore scientifico disciplinare L-LIN/08 (Letteratura portoghese e brasiliana)- Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Torino e si dichiara vincitrice della

selezione -controinteressata-, come infra specificando.

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi con l’atto impugnato, con particolare riferimento all’ indicazione espressa dalla Commissione Giudicatrice, alla Relazione finale della Commissione Giudicatrice del -OMISSIS- e dei lavori tutti svolti dalla Commissione Giudicatrice ivi indicati, e, in particolare del provvedimento di ammissione della dott. -controinteressata- alla selezione, nonché della delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e culture moderne del 21/6/2022 con cui il Direttore di dipartimento, visto il decreto rettore n. -OMISSIS-, sottopone all’approvazione del Consiglio la chiamata della vincitrice della procedura -controinteressata- e con ciò il Consiglio di Dipartimento ha deliberato la chiamata della dott. -controinteressata- quale ricercatore a tempo determinato di tipo b, indicando come data di presa di servizio il -OMISSIS-, nonché la contestuale posticipazione della presa di servizio a tale data, come infra specificato.

e per la declaratoria di inefficacia/nullità

- del contratto eventualmente stipulato fra l’Università degli Studi di Torino e la dott. -controinteressata- per la presa di servizio come ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso l’Università degli Studi di Torino.

nonché per la condanna

- dell’Università degli Studi di Torino a disporre l’assegnazione del posto di Ricercatore a tempo determinato oggetto della procedura a favore della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino e di -controinteressata-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2022, corredato da istanza sospensiva, la ricorrente ha impugnato, tra gli altri, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Torino n. -OMISSIS-, di approvazione degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240 del 2010, con il quale è stata dichiarata vincitrice della selezione la dott.ssa -controinteressata-;
nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi con l’atto impugnato.

A fondamento della domanda, la ricorrente ha esposto, in fatto, di aver partecipato ad una procedura selettiva pubblica, indetta dall’Università di Torino con D.R. del -OMISSIS-, per un posto di Ricercatore a Tempo Determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 10/E1 (Filologie e letterature medio-latine e romanze), settore scientifico disciplinare L-LIN/08 (Letteratura portoghese e brasiliana) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Torino.

Presentava domanda di partecipazione oltre all’odierna ricorrente, che riveste il ruolo di professoressa a contratto di lingua portoghese (terza annualità) e lingua portoghese (prima annualità magistrale) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Torino con contratto in scadenza a dicembre 2022, anche la dott.ssa -controinteressata-, “Professor Adjunto” di Regia e Fotografia presso l’Università Federale di Rio de Janeiro, abilitata dal 2021 a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/E1.

Con D.R. del 3 marzo 2022 veniva nominata la Commissione giudicatrice che, riunitasi in data 4 aprile 2022, definiva con verbale i criteri di valutazione delle candidate.

All’esito della valutazione, la Commissione giudicatrice redigeva la Relazione finale, individuando come vincitrice la dott.ssa -controinteressata-, mentre la dott.ssa -ricorrente- si classificava al secondo posto.

Con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Torino del -OMISSIS-, pubblicato all’albo dell’Università nella medesima data, venivano approvati gli atti del concorso e dichiarata vincitrice la dott.ssa -controinteressata-.

Visto il decreto rettorale citato, il Consiglio di Dipartimento, in esito alla riunione tenutasi in data 21 giugno 2022, deliberava la chiamata della dott.ssa -controinteressata- quale Ricercatore a tempo determinato identificato dalla lettera b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 240 del 2010 e, in accoglimento della richiesta espressa dalla vincitrice con una e-mail inviata al Direttore del Dipartimento in data 14 giugno 2022, il Consiglio posticipava rispetto alla prima data utile la presa di servizio della dott.ssa -controinteressata- al -OMISSIS-.

Tanto premesso in fatto, a sostegno del ricorso, corredato da istanza di sospensiva, la ricorrente ha formulato le seguenti censure:

“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e degli artt. 2 (requisiti per ammissione) e 3 (domanda di ammissione) dell’avviso di selezione indetta con D.R. dell’Università degli Studi di Torino n. -OMISSIS-. Eccesso di potere per erronea/omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione.”, in quanto la dott.ssa -controinteressata- non possiederebbe il requisito, sancito all’art. 2 dell’Avviso di selezione indetta con D.R. dell’Università degli Studi di Torino n. -OMISSIS-, consistente nel “non ricoprire attualmente e non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato” e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione avendo, peraltro, la stessa dichiarato nel proprio curriculum vitae e nella dichiarazione inviata con e-mail del 14 giugno 2022 al Direttore del Dipartimento di essere docente associato per concorso a tempo indeterminato presso l’Università di Rio de Janeiro;

“2. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 40 del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240” approvato con DR 1582 del 18/4/2019 e s.m.i e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Torino n. -OMISSIS- recante “Presa di servizio di professori e ricercatori”. Violazione dell’art. 9 del bando. Eccesso di motivazione sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.”, poiché il Consiglio di Dipartimento non avrebbe potuto approvare la proroga della presa di servizio richiesta dalla dott.ssa -controinteressata-, in quanto irrituale e al di fuori dei casi previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Torino n. -OMISSIS-.

Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso, e la controinteressata dott.ssa -controinteressata-, chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso e, limitatamente al secondo motivo di gravame, l’inammissibilità per difetto di interesse.

Nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022, questo T.A.R., con ordinanza n. 848 dell’8 settembre 2022 ha accolto l’istanza cautelare.

Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 29 marzo 2023, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Viene all’esame del Collegio la controversia concernente l’asserita illegittimità del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Torino n. -OMISSIS-, di approvazione degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240 del 2010, con il quale è stata dichiarata vincitrice della selezione la dott.ssa -controinteressata-.

Il ricorso per le ragioni che seguono è infondato e deve essere respinto.

Occorre premettere che la controinteressata è docente di “Regia e Fotografia” presso l’Università Federale di Rio de Janeiro e riveste nell’ordinamento universitario brasiliano la qualifica di “ Professor Adjunto ”.

Ai fini della decisione appare necessario contestualizzare la controversia nella sua cornice normativa di riferimento.

La legge n. 240 del 2010 ha individuato due tipologie di contratto per ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, rispettivamente all’art. 24, comma 3, lett. a) il Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (RTDa) e all’art. 24, comma 3, lett. b) il Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (RTDb).

La procedura di selezione pubblica in esame è stata bandita dall’Amministrazione ai sensi della lett. b) del comma 3, dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010, vigente ratione temporis , in virtù del quale l’Università ha la facoltà di stipulare “ b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ”.

Sulla scorta della richiamata previsione, l’Università di Torino, dotatasi di un proprio regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all’art. 37, comma 2, ha specificato che “ Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alla selezione per il contratto di cui alla lettera b) i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, devono altresì avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o seconda fascia , ovvero devono aver usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse di studio post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ”. Il comma 4 lett. b) del medesimo articolo ha invece recepito il requisito di ammissione di cui si discute, contenuto nell’art. 24, comma 2, lett. b) l. n. 240 del 2010 (vigente al momento dell’avvio della procedura di selezione in esame), -“ b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio , nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3 ” -, affermando così che al procedimento di chiamata non possono partecipare “ b) i professori universitari di prima o di seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio ”.

La ricorrente contesta appunto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla partecipazione in quanto, benché all’estero, già avrebbe avuto una qualifica di professore universitario. Il bando all’art. 2 dell’Avviso di selezione pubblica, indetta con D.R. del -OMISSIS-, infatti, in conformità alla sovrariportata disciplina, ha stabilito che “ Non sono ammessi a partecipare alla selezione: …….. i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché già cessati dal servizio ….”.

Significativo, per quanto qui ci occupa, è infine il richiamo operato dalla lex specialis nel preambolo al D.M. 1° settembre 2016 n. 662, “ Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art.18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ”, che appunto individua la corrispondenza legale sulla base di tabelle aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN, tra le qualifiche accademiche nazionali e quelli straniere.

O, sostiene la ricorrente che la vincitrice, in qualità di “ Professor Adjunto ” nell’ordinamento universitario brasiliano, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura ai sensi dell’art. 24 l. n. 240 del 2010 e degli artt. 2 e 3 dell’Avviso di selezione, avendo la stessa dichiarato nel proprio curriculum vitae e confermato nella dichiarazione inviata con e-mail del 14 giugno 2022 al Direttore del Dipartimento di essere docente associato per concorso a tempo indeterminato presso l’Università di Rio de Janeiro.

L’assunto non è condivisibile.

Il primo tema decisorio opposto dalle controparti attiene all’inapplicabilità alle posizioni ricoperte dai candidati in ordinamenti universitari diversi da quello italiano dei divieti di partecipazione sanciti dell’art. 24, comma 2, lett. b) della l. n. 240 del 2010 e, di conseguenza, dell’art. 2 dell’Avviso di selezione, nella parte in cui appunto escludono dalla procedura “ i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché già cessati dal servizio ”.

Già da un’esegesi logico-letterale della previsione di esclusione deve constatarsi che essa è riferita unicamente a posizioni previste dall’ordinamento universitario italiano, quali professore universitario di prima e seconda fascia e ricercatore a tempo indeterminato.

A comprova di ciò, si segnala che il legislatore, qualora abbia inteso riferirsi anche alle analoghe posizioni ricoperte in atenei stranieri, ne ha fatta espressa menzione nella stessa previsione normativa. Segnatamente all’art. 2 dell’Avviso di selezione e all’art. 24, comma 3, lett. b) della l. n. 240 del 2010 si afferma che l’Università ha la facoltà di stipulare per la selezione di ricercatori a tempo determinato di tipo b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (RTDa), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ovvero di borse post-dottorato, “ ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ”, premurandosi dunque di specificare che la previsione abilitante opera sia per chi ha conseguito la qualifica di accesso a livello nazionale sia che per chi ha conseguito “analoghe” posizioni all’estero.

La scelta di equiparare qualifiche nazionali ed estere in modo espresso emerge, altresì, dalla recente introduzione all’art. 7 della l. n. 240 del 2010 Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori ”, del comma 5- bis , ad opera dell’art. 26, comma 2, lettera a) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, secondo cui “Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 […]”.

Ed ancora, in termini sistematici, l’art. 18, comma 1, lett. b) della l. n. 240 del 2010, nel delineare i partecipanti ammessi alla procedura di chiamata dei professori, da un canto menziona “ i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio ”, da un altro canto, si riferisce alle posizioni ricoperte in ordinamenti universitari stranieri utilizzando la seguente differente espressione: “ gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN ”, ritendo peraltro necessario, ai fini del raffronto, l’adozione di una tabella di corrispondenza da parte del Ministero, sentito il CUN, da sottoporre a periodico aggiornamento.

In sintesi il dato normativo non assume mai in sé ed implicitamente una automatica estensione del richiamo alle qualifiche accademiche nazionali anche a quelle estere.

Sotto un profilo più strettamente contenutistico, il legislatore, con l’art. 1 del D.M. 1° settembre 2016 n. 662, con il quale è stata adottata la richiamata tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, specifica di aver determinato le corrispondenze di cui alla tabella allegata al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all’art. 18, comma 1, lett. b) e all’art. 24, comma 3, lett. b) della l. n. 240 del 2010, nonché di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della l. n. 230 del 2005;
è dunque evidente che il legislatore non abbia inteso riferirsi all’art. 24, comma 2, lett. b) della l. n. 240 del 2010, ivi non richiamato.

Ne consegue che i casi di esclusione qui in discussione, nel generale contesto dell’ordinamento accademico, non presuppongono, ai fini della loro applicazione, di considerare anche le corrispondenti posizioni accademiche dei diversi ordinamenti stranieri;
diversamente dai requisiti positivi di partecipazione, per i quali resta esplicitato che possono essere spese posizioni equivalenti conseguite all’estero, l’esclusione resta invece limitata alle sole posizioni e ai ruoli ricoperti all’interno degli atenei italiani.

In definitiva pare al Collegio di poter condividere la posizione dell’Università, che ha evidenziato come nella prassi applicativa molti atenei interpretino il requisito nel senso di dover valutare le posizioni estere equivalenti al fine di comprendere se l’aspirante può aver accesso alla procedura ma non considerino le posizioni esterne in tesi ostative, e ciò appunto in una complessiva ottica di agevolare e non certo ostacolare l’acquisizione dall’estero di elevate professionalità.

Dalla documentazione versata in atti si ritrae ulteriormente la propensione del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’interpretazione suggerita da parte resistente;
al fine dell’ammissione alle procedure viene considerata favorevolmente dal MIUR la posizione equivalente o superiore ricoperta all’estero e dunque, in ottica di favor partecipationis , l’equivalenza viene riconosciuta benché “tali posizioni potrebbero essere superiori alle tipologie di contratto richieste per la partecipazione alla procedura selettiva di cui sopra”.

E’ evidente che la prevista possibile ammissione di soggetti persino più qualificati del posto cui la procedura consente di aspirare, non è certo compatibile con l’opposta regola di dover escludere chi tali qualifiche già possiede.

A comprova di ciò, si richiama il parere prot. n. -OMISSIS-, con il quale il CUN, con riferimento alla più volte richiamata tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, ha precisato che la suddetta tabella individua quattro distinte categorie, corrispondenti alla classificazione internazionale delle posizioni accademiche utilizzate dall’OCSE, tra le quali, per quanto qui di interesse, “c) posizione equivalente a quella di ricercatore a tempo determinato identificata dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 24 della l. n.240/2010 (figura con contratti a tempo determinato o indeterminato, spesso caratterizzata nella denominazione dall’aggettivo «assistente» o «aggiunto», ma comunque con tipologie di compiti e durata del contratto che in ogni caso rendono la posizione relativamente stabile all’interno dell’istituzione di appartenenza);
d) posizione equivalente a quella di ricercatore a tempo determinato identificata dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 24 della l.n.240/2010 (figura con contratti a tempo determinato, talvolta caratterizzate dalla denominazione « research fellow » o « postdoctoral fellow », con tipologie di compiti e durata del contratto che caratterizzano la posizione come strettamente temporanea)”.

Si può osservare che, come già detto, ai fini dell’equivalenza con la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b) non rileva che l’incarico ricoperto all’estero sia a tempo determinato o indeterminato sicché si considera equivalente (evidentemente con la già evidenziata finalità di incentivare le ammissioni) una qualifica a tempo indeterminato che astrattamente sarebbe superiore a quella a tempo determinato.

Infine le considerazioni che precedono sono coerenti con la ratio del programma “rientro cervelli” di cui all’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010, tesa ad incentivare il rientro in Italia di ricercatori e/o docenti residenti all’estero.

In definitiva, la littera legis , supportata dalle addotte riflessioni logico-sistemiche, depone per l’inapplicabilità della causa di esclusione in esame alle posizioni ricoperte in atenei non italiani.

Per scrupolo di completezza si precisa che, come evidenziato dalla difesa della controinteressata, anche qualora questo Collegio ritenesse applicabile anche alle posizioni e ai ruoli ricoperti negli ordinamenti universitari esteri la causa di esclusione di cui si discute, necessariamente la posizione ricoperta dalla controinteressata nell’ordinamento universitario brasiliano all’interno dell’ordinamento accademico italiano dovrebbe valutarsi per il tramite della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, in quanto espressamente adottata proprio al fine di garantire la piena applicazione dell’art. 24, comma 3, lett. b) l. n. 240 del 2010 sul quale si fonda la procedura di selezione in esame (così l’art. 1 di cui al D.M. 1° settembre 2016, n. 662) e in quanto richiamata nel preambolo dell’Avviso di selezione.

Dalla tabella di cui al D.M. citato emerge che la posizione di “ Professor Adjunto ” rivestita dalla vincitrice dott.ssa -controinteressata- nell’ordinamento universitario brasiliano equivale, nell’ordinamento accademico italiano, a quella di “Ricercatore (RTDb)”. Risulta quindi corretto che la dott.ssa -controinteressata- abbia dichiarato nella propria domanda di partecipazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Bando e, in particolare, di aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della l. n. 240 del 2010 e di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato (da intendersi nell’ordinamento italiano e al più estero ma alla luce della tabella di corrispondenza).

Quale che sia dunque la denominazione che l’incarico della vincitrice assume all’estero, e che la stessa ha riportato nel curriculum, ai fini della valutazione nell’ordinamento accademico nazionale rileva solo l’equiparazione normativa che è sancita con quella di ricercatore a tempo determinato e quindi l’invocata causa di esclusione non potrebbe comunque operare in concreto.

L’operato dell’Amministrazione resistente deve quindi ritenersi immune da mende di legittimità, con reiezione della censura formulata con il primo motivo di ricorso.

Non coglie nel segno neanche la doglianza svolta con il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che il Consiglio di Dipartimento non avrebbe potuto approvare la presa di servizio richiesta dalla dott.ssa -controinteressata- con nota e-mail del 14 giugno 2022 per la data del -OMISSIS-. Non avendo la vincitrice preso servizio per il primo luglio secondo parte ricorrente la stessa dovrebbe considerarsi rinunciante e la diversa data scelta comporterebbe una violazione dell’art. 40 co. 3 del regolamento di ateneo.

L’art. 40 del Regolamento di Ateneo stabilisce al comma 3 che “La presa di servizio decorre secondo le date stabilite dagli Organi di Governo” e null’altro.

Nel caso di specie il Consiglio di Dipartimento ha appunto deliberato che la presa di servizio della vincitrice avesse luogo a partire dal primo ottobre, contemperando le esigenze della concorrente con quelle della didattica;
non si ricava dal testo del regolamento quello che parte ricorrente implicitamente assume, ossia che vi sarebbe un obbligo per l’organo di governo di far decorrere la presa di servizio dalla prima data utile alla proclamazione del vincitore.

Gli unici obblighi da rispettare nel caso di specie, come evidenziato dall’amministrazione, erano di tipo normativo;
la procedura in esame consegue all’approvazione del “ Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 ” di cui al D.M. del 16 novembre 2020 n. 856 che, all’art. 2, comma 1, nel contesto del pregresso regime dispositivo, stabiliva quanto segue: “ Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022” e, in seguito alle modifiche apportate dal D.M. del 16 aprile 2021 n. 374, l’ultimo periodo della disposizione è stato modificato con l’introduzione delle seguenti parole: “dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022 ”.

La presa di servizio della vincitrice ha rispettato questo vincolo, ed è stata determinata (se pur considerando anche le esigenze dell’interessata) dall’organo di governo a ciò deputato;
nessun vincolo di sfruttare la prima data utile è evincibile dall’invocata normativa.

Ancora sostiene parte ricorrente che irritualmente il Consiglio di Dipartimento avrebbe concesso la posticipazione della presa di servizio da parte della ricorrente, al di fuori dei casi eccezionali di differimento del termine sanciti come possibilità nella pertinente disciplina di ateneo.

Al di là del fatto che, come già evidenziato, non può dirsi che vi sia stata alcuna posticipazione della presa di servizio poiché la data ab origine fissata per la presa di servizio è stata quella del primo ottobre, l’invocata delibera del consiglio di amministrazione prevede: “ Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

1) La definizione come date per le prese di servizio del 1°giorno di ciascun mese ad eccezione del 1°gennaio e del 1°agosto;

2) La definizione che in caso di vincoli esterni per le prese di servizio, possono essere eccezionalmente consentite ulteriori date di prese di servizio rispetto a quelle indicate per i seguenti casi: [… ]”

Innanzitutto, e come già evidenziato la disposizione non impone una presa di servizio nella prima data utile, e tanto meno nel primo mese successivo alla nomina, ma solo, in generale, nel primo giorno di ciascun mese dell’anno, con eccezione per agosto e gennaio. In questo stesso contesto deve leggersi l’eccezionale ipotesi di modifica della data di presa di servizio, da intendersi come volta a contemplare la possibilità di una presa di servizio in giorno diverso dal primo del mese.

Ne consegue che la legittima richiesta che la presa di servizio contemperi le esigenze dell’amministrazione (tendenzialmente con il rispetto dell’inizio mese e nei termini complessivi normativamente fissati per la tipologia di assunzione in questione) e quelle del candidato (che altrimenti si vedrebbe in ipotesi esposto all’obbligo magari, appreso magari inaspettatamente di aver vinto una procedura, di dover prendere servizio a pochi giorni dalla nomina a pena di decadenza) esclude che dalla individuazione della data di inizio servizio nel mese di ottobre possa in qualche modo evincersi una rinuncia a carico della vincitrice.

La doglianza è dunque insuscettibile di favorevole scrutinio.

L’infondatezza del secondo motivo di gravame esime il Collegio dallo statuire sull’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse opposta da parte controinteressata.

In definitiva, consegue il rigetto del ricorso.

La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

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