TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-07-14, n. 202000465
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Pubblicato il 14/07/2020
N. 00465/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Abbvie S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, n. 23, al quale - a causa della sua rinuncia al mandato - in corso di giudizio, è subentrato l'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.C.R. -Società Committenza Regione Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Biogen Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini (che in corso di giudizio ha rinunciato al mandato), Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando di gara adottato da SCR Piemonte S.p.A. – Società di Committenza della Regione Piemonte, relativo alla “Gara Europea per la fornitura di medicinali a base di adalimumab e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) l.r. 19/2007, e per le Aziende Sanitarie delle Regioni Valle d’Aosta e Lazio (gara S.C.R. 069-2019) Lotto 1 – CIG 81017206D7 - n. SIMOG: 7597953”, pubblicato in GUUE in data 19 novembre 2019, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche in aumento rispetto alla base d’asta e nella parte in cui stabilisce che “con gli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell’accordo quadro (individuati in un numero massimo di 3 per lotto) S.C.R. Piemonte stipulerà un accordo quadro”, ove inteso nel senso che sia precluso, sulla base della legge di gara, alle Aziende Sanitarie di Piemonte, Valle d’Aosta e Lazio acquistare medicinali a base di adalimumab diversi da quelli classificatisi nei primi tre posti della graduatoria per garantire la continuità terapeutica, ovvero che, per le specialità non contrattualizzate nell’Accordo Quadro, i relativi oneri economici non possano essere posti a carico del SSN;
- del disciplinare di gara, nella parte in cui stabilisce che “con gli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell’Accordo quadro (individuati in un numero massimo di tre per lotto), S.C.R. Piemonte stipulerà un accordo quadro”, nonché nella parte in cui stabilisce che “non è ammessa, pena l’esclusione, offerta economica in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta”, ove inteso nel senso che sia precluso sulla base della legge di gara alle Aziende Sanitarie di Piemonte, Valle d’Aosta e Lazio acquistare medicinali a base di adalimumab diversi da quelli classificatisi nei primi tre posti della graduatoria per garantire la continuità terapeutica, ovvero che, per le specialità non contrattualizzate nell’Accordo Quadro, i relativi oneri economici non possano essere posti a carico del SSN;
- dei chiarimenti resi in data 3 dicembre 2019 dalla stazione appaltante sulle domande degli operatori economici, ed in particolare dei chiarimenti resi in merito ai quesiti nn. 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, ove intesi nel senso che sia precluso sulla base della legge di gara alle Aziende Sanitarie di Piemonte, Valle d’Aosta e Lazio acquistare medicinali a base di adalimumab diversi da quelli classificatisi nei primi tre posti della graduatoria per garantire la continuità terapeutica ovvero che, per le specialità non contrattualizzate nell’Accordo Quadro, i relativi oneri economici non possano essere posti a carico del SSN;
- del capitolato tecnico, dello schema di accordo quadro, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente, ove intesi nel senso che sia precluso sulla base della legge di gara alle Aziende Sanitarie di Piemonte, Valle d’Aosta e Lazio acquistare medicinali a base di adalimumab diversi da quelli classificatisi nei primi tre posti della graduatoria per garantire la continuità terapeutica ovvero che, per le specialità non contrattualizzate nell’Accordo Quadro, i relativi oneri economici non possano essere posti a carico del SSN;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbvie S.r.l. il 22 gennaio 2020:
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
- dell’esclusione di AbbVie s.r.l. dalla procedura “Gara Europea per la fornitura di medicinali a base di adalimumab e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) l.r. 19/2007, e per le Aziende Sanitarie delle Regioni Valle d’Aosta e Lazio (gara S.C.R. 069-2019) Lotto 1 – CIG 81017206D7 - n. SIMOG: 7597953”, decretata in occasione della seduta di gara pubblica del 19 dicembre 2019;
- del provvedimento formale di esclusione di AbbVie s.r.l. dalla procedura di cui sopra, ove adottato dalla stazione appaltante;
- di tutti i verbali delle sedute di gara, con particolare riferimento a quello del 19 dicembre 2019 ed a quello contenente la graduatoria;
- degli atti di gara presupposti – bando di gara, disciplinare, capitolato, chiarimenti –, nella parte in cui sanciscono l’esclusione delle offerte superiori alla base d’asta e ove intesi nel senso che sia precluso alle Aziende Sanitarie di Piemonte, Valle d’Aosta e Lazio acquistare medicinali a base di adalimumab diversi da quelli classificatisi nei primi tre posti della graduatoria per garantire la continuità terapeutica ovvero che, per le specialità non contrattualizzate nell’Accordo Quadro, i relativi oneri economici non possano essere posti a carico del SSN;
- della proposta di aggiudicazione e del provvedimento di aggiudicazione della procedura di cui sopra, di estremi e data non note;
- della comunicazione prot. n. 851/AIG/08B del 14 gennaio 2020 della Direzione Sanità della Regione Piemonte, recante in oggetto “Accordo Quadro Adalimumab (gara 069-2019)”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente;
e per la declaratoria di inefficacia, dell’Accordo Quadro ove medio tempore sottoscritto da Società di Committenza Regione Piemonte (SCR Piemonte) S.p.A. nonché dei conseguenti contratti attuativi ove medio tempore sottoscritti dalle Aziende sanitarie;
nonché per accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante caducazione dell’aggiudicazione definitiva e della gara, e/o per l’inserimento della ricorrente nella graduatoria;
e condanna di S.C.R. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente economico;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbvie S.r.l. il 2 marzo 2020:
per l’annullamento
- della delibera n. 33 del 31 gennaio 2020, pubblicata il 6 febbraio 2020, con cui la Società di Committenza Regione Piemonte (S.C.R. Piemonte) S.p.A. ha approvato l’esito della gara, individuando definitivamente la composizione dell’accordo quadro con i primi tre operatori economici che sono risultati idonei ovvero le società Biogen Italia S.r.l., Fresenius Kabi Italia S.r.l. e Sandoz S.p.A., quale nuovo atto originariamente non conosciuto rispetto al quale si estende la presente impugnativa;
- di tutti i verbali delle sedute di gara, con particolare riferimento a quelli del 19 dicembre 2019, 20 dicembre 2019 e 17 gennaio 2020, pubblicati il 6 febbraio 2020, quali nuovi atti originariamente non conosciuti rispetto al quale si estende la presente impugnativa;
- della nota di comunicazione della delibera n. 33 del 31 gennaio 2020 trasmessa da SCR via PEC il 7 febbraio 2020;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del 19 dicembre 2019 e con i successivi motivi aggiunti del 17 gennaio 2020 e nella specie:
- dell’esclusione di AbbVie S.r.l. dalla procedura “Gara Europea per la fornitura di medicinali a base di adalimumab e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) l.r. 19/2007, e per le Aziende Sanitarie delle Regioni Valle d’Aosta e Lazio (gara S.C.R. 069-2019) Lotto 1 – CIG 81017206D7 - n. SIMOG: 7597953”, decretata in occasione della seduta di gara pubblica del 19 dicembre 2019;
- del provvedimento formale di esclusione di AbbVie S.r.l. dalla procedura di cui sopra, ove adottato dalla stazione appaltante;
- degli atti di gara presupposti – bando di gara, disciplinare, capitolato, chiarimenti –, nella parte in cui sanciscono l’esclusione delle offerte superiori alla base d’asta e ove intesi nel senso che sia precluso alle Aziende Sanitarie di Piemonte, Valle d’Aosta e Lazio acquistare medicinali a base di adalimumab diversi da quelli classificatisi nei primi tre posti della graduatoria per garantire la continuità terapeutica ovvero che, per le specialità non contrattualizzate nell’Accordo Quadro, i relativi oneri economici non possano essere posti a carico del SSN;
- della comunicazione prot. n. 851/AIG/08B del 14 gennaio 2020 della Direzione Sanità della Regione Piemonte, recante in oggetto “Accordo Quadro Adalimumab (gara 069-2019)”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente;
per la declaratoria di inefficacia, dell’Accordo Quadro ove medio tempore sottoscritto da Società di Committenza Regione Piemonte (SCR Piemonte) S.p.A. nonché dei conseguenti contratti attuativi ove medio tempore sottoscritti dalle Aziende sanitarie;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante caducazione dell’aggiudicazione definitiva e della gara, e/o per l’inserimento della ricorrente nella graduatoria;
e per la condanna di S.C.R. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.C.R. -Società Committenza Regione Piemonte S.p.A., la Regione Piemonte e di Biogen Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa F R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso si precisa che AbbVie s.r.l. è un operatore economico che commercializza un medicinale a base di adalimumab, l’HUMIRA, farmaco biologico originator appartenente alla classe ATC LO4AB degli inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF alfa), il cui brevetto è scaduto nel 2018.
Con bando di gara del 19 novembre 2019, la Società di Committenza Regione Piemonte - S.C.R. S.p.A. ha indetto la procedura per la stipula dell’accordo quadro relativo alla fornitura di medicinali a base di adalimumab e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, e per le aziende del servizio sanitario delle regioni Valle d’Aosta e Lazio (gara S.C.R. 069-2019).
Come indicato al punto II.