TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-14, n. 202402413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-14, n. 202402413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402413
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 02413/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00513/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Gotzen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Padova, Questore di Padova, Questura di Padova - Ufficio del personale - Sezione Disciplina, Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco,63 (Palazzo ex Rea);



per l'annullamento

- del provvedimento del Questore di Padova - Questura di -OMISSIS-C. -OMISSIS-;

- del provvedimento di contestazione degli addebiti del -OMISSIS- (non noto);

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 settembre 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame del Collegio, il ricorrente, premesso di essere -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del Questore -OMISSIS-: “ -OMISSIS-.

A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: in data -OMISSIS-, è pervenuto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ufficio Territoriale di Trieste una richiesta di intervento ispettivo nei confronti della -OMISSIS-., con la quale è stata lamentata una mancata corresponsione della retribuzione del dipendente sig. -OMISSIS-; nella richiesta di intervento ispettivo è stato, altresì, rappresentato dal segnalante che egli rivestiva un ruolo attivo nella gestione societaria; in seguito alla richiesta di ispezione, è stato elevato verbale unico di accertamento e notificazione prot. -OMISSIS- per alcuni illeciti amministrativi minori a carico della società -OMISSIS-., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore; successivamente, il -OMISSIS-, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha trasmesso alla Questura di Padova la richiesta di intervento ispettivo, al fine di valutare la sussistenza di eventuali incompatibilità nello svolgimento di detta attività; a valle della suddetta comunicazione, l’Ufficio Personale – Sezione Disciplina, ha provveduto ad avviare il procedimento disciplinare n. -OMISSIS- nei suoi confronti; stando alla ricostruzione offerta dalla Questura di Padova, avrebbe esercitato l’attività di amministratore di fatto della società -OMISSIS-.; in realtà, egli non è l’amministratore (né di fatto né di diritto) della società -OMISSIS-, bensì ne è il Socio Unico.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati, in quanto, sulla scorta delle seguenti doglianze:

1) Violazione di legge. Violazione dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Violazione degli artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 3/1957. Violazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 782/1985. Violazione dell’art. 50 del D.P.R. n. 335/1982. Violazione degli artt. 4, comma 2, n. 2) e 17 del D.P.R. n. 737/1981. Violazione dell’art. 2639 Cod. Civ. Violazione delle citate disposizioni legislative con riferimento alla figura dell’Amministratore di Fatto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà. Motivazione illogica ed apparente. Violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di buona amministrazione, imparzialità e buona fede nei rapporti con il cittadino.

Con il motivo di ricorso in esame, il ricorrente ha lamentato che è riconosciuta l’incompatibilità dello status di funzionario di P.S. con la qualifica di socio di società di persona;

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