TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-01-14, n. 201400420
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N. 00420/2014 REG.PROV.COLL.
N. 20657/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20657 del 2000, proposto da:
Azienda Agricola Rabbi Fausto, in persona dell’omonimo titolare, rappresentata e difesa dagli avv. M A, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;
contro
Agea Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero del Tesoro rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
Regione Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso F L in Roma, via del Viminale, 43;
nei confronti di
Soc. Coop Latteria Mantova a rl;
per annullamento dei seguenti atti
a)mediante ricorso principale:
-comunicazione regione Veneto denominata “Settore Lattiero Caseario”, aggiornamento quantitativi di riferimento individuali periodo 2000-2001;
-comunicazione AIMA recante provvedimento di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.4.99/31.3.2000;
-comunicazione AIMA prot. 5890, datata 31 agosto 2000, e relativi allegati;
-D.M. n. 159 del 1999;
-delibere e decreti regionali presupposti e conseguenti;
-nota AIMA n. 3073 del 17/2/2000;
b)mediante motivi aggiunti:
-comunicazione regione Veneto, denominata “Regime comunitario quote latte quantitativi di riferimento individuali periodo 2001-2002” e relativi allegati;
-nota AGEA n. 86 del 22/1/2001;
c)mediante ulteriori motivi aggiunti:
-comunicazione regione Veneto, denominata “Regime comunitario quote latte quantitativi di riferimento individuali periodo 2001-2002, nota informativa di data 29/10/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in esame (principale e due motivi aggiunti), parte ricorrente ha impugnato i seguenti atti:
-comunicazione regione Veneto denominata “Settore Lattiero Caseario”, aggiornamento quantitativi di riferimento individuali periodo 2000-2001;
-comunicazione AIMA recante provvedimento di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.4.99/31.3.2000;
-comunicazione AIMA prot. 5890, datata 31 agosto 2000, e relativi allegati;
-D.M. n. 159 del 1999;
-delibere e decreti regionali presupposti e conseguenti;
-nota AIMA n. 3073 del 17/2/2000;
-comunicazione regione Veneto, denominata “Regime comunitario quote latte quantitativi di riferimento individuali periodo 2001-2002” e relativi allegati;
-nota AGEA n. 86 del 22/1/2001;
-comunicazione regione Veneto, denominata “Regime comunitario quote latte quantitativi di riferimento individuali periodo 2001-2002, nota informativa di data 29/10/2001.
Al riguardo, dopo avere ricostruito i fatti ed esposta la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. "quote latte", essa deduce nel complesso vizi sostanziali e formali che così si possono compendiare:
-illegittimità comunitaria (sotto vari profili) per violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari 3950/1992 e 1256/1999; mancata disapplicazione della L. n. 5/1998, del D.L. n. 43/1999, convertito in L. 118/2000, del D.L. n. 8/2000 convertito in L. n. 79/2000 nonché dei DD.MM. 17/2/1998 e n. 159/1999 per contrasto con i Regolamenti CEE 3950/1992, 563/1993 e 536/1993;violazione (sotto vari profili) degli artt. 3 e segg., 7 e segg. della L. n. 241/1990;violazione dell’art. 2, c. 7, L. n. 468/1992 nonché, degli artt. 2 e 3 del DPR 569/1993;eccesso di potere, illegittimità degli atti impugnati propria e derivata per illegittimità comunitaria delle LL. 118/1999 e 79/2000 nonché del D.M. n. 159/1999;violazione dell’art. 1, commi 5, 7 e 21 ter della L. n. 118/1999, degli artt. 1 e 3 del D.M. n. 159/1999 e dell’art. 1, c. 3, L. n. 79/2000;violazione dell’art. 2, c. 1, 2, 3 e 5 della L. n., 5/1998, dell’art. 1, c. 3 e 4 dellaq L. n. 118/1999, dell’art. 1, c. 3, L. n. 79/2000;mancato rispetto degli ordini di sospensione amministrativa degli atti presupposti agli atti impugnati;illegittimità del D.M. 159/1999 per violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari, violazione dell’art. 4, c. 2, L. n. 468/1992, dell’art. 1, c. 3, 4, 5, 7 e 10 della L. n. 118/1999, degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. della L. n. 241/1990;illegittimità dell’art. 1, c. 8 della L. n. 118/1999 e dell’art. 1, c. 5 della L. n. 79/2000 nonché degli atti derivativi per violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari;illegittima richiesta degli interessi da parte dello Stato in violazione dei Reg. CEE citati, in particolare, sulla compensazione per il periodo 1999/2000;violazione dell’art. 1, c. 21, L. n. 118/1999;violazione e falsa applicazione (sotto altro profilo) dell’art. 1 c. 5 e 21 ter della L. 118/1999 (comunicazione QRI e compensazione periodo 1999/2000);violazione dell’art. 1, c. 21, L. 118/1999, dell’art. 1 c. 1, L. n. 79/2000 e degli artt. 3 e 7 della L. 241/1990, eccesso di potere sotto vari profili, nonché illegittimità propria e derivata degli atti impugnati per illegittimità degli atti presupposti (sulla comunicazione di QRI periodo 2000/2001);illegittimità comunitaria e costituzionale delle disposizioni normative italiane in materia di quote latte, ed in particolare delle leggi n. 5/1998, 118/1999, 79/2000 nonché dei DD.MM. 17/2/1998 e 159/1999 per contrasto con gli artt. 3, 4, 25, 40, 42, 97, 117, 118 e 24 della Costituzione;violazione dell’art. 3, par. 3 del Reg. CEE 536/1993;vizi strettamente formali;illegittimità comunitaria per violazione dei Reg. CEE;illegittimità comunitaria per violazione dei Reg. CEE dell’art. 1, c. 8 bis, L. n. 79/2000;violazione dell’art. 1, c. 8 bis, L. n. 79/2000 e degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. della L. n. 241/1990;eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero del Tesoro, AGEA e Regione Veneto.
Quest’ultima ha depositato documenti e controdeduzioni in data 4 gennaio 2001, ulteriori documenti il 13 settembre 2013 e memoria per l’udienza di merito il 24 settembre 2013 con la quale chiede il rigetto del ricorso, con pronuncia conforme ai precedenti giurisprudenziali.
Il giorno 11 settembre 2013, parte ricorrente ha depositato nutrita documentazione.
Il successivo giorno 27, essa ha chiesto mediante rituale memoria:
-la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., per pregiudizialità del procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma R.G.N.R. 33068/2010
-il rinvio pregiudiziale, ex art. 234 del trattato CE, alla Corte di Giustizia per quanto argomentato nel ricorso introduttivo e nella stessa memoria difensiva;
-il rinvio alla Corte Costituzionale per accertare l’illegittimità costituzionale delle LL. 5/1998 e 118/1999;
formulando, in conclusione, istanze istruttorie e richiesta di C.T.U. ed insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio, preliminarmente, dà atto che sussistono i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 74 del D.Lvo n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento, sebbene con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. II Ter, 4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016;C.d.S. sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665) con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. "quote latte".
Sempre in via preliminare, per quanto riguarda le eccezione di sospensione del processo formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il Collegio reputa che le stesse non possano essere accolte nella considerazione che le ragioni per le quali l’azienda chiede la sospensione del giudizio, il deferimento alla Corte di Giustizia ed il rinvio alla Corte Costituzionale sono state già definite tutte con pronunce di rigetto (v. per tutte Tar Lazio, sez. II ter, n. 4673 del 23 maggio 2012).
Nel merito della vicenda, trattandosi di questioni analoghe affrontate con le sopra citate sentenze (le cui argomentazioni sono state, di recente, integrate nell'ambito di altre pronunce: v. Tar Lazio, sez. II ter n. 11376/2008, n. 10584/2010, n. 10588/2010, n. 5975/2011, n. 6184/2011;n. 3805/2012, n. 4426/2012, n. 4718/2012;26 maggio 2012, n. 4786 e 29 maggio 2012, n. 4866 nonché C.d.S. sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665;e da ultimo, tutte le precedenti decisioni rese in argomento dalla Sezione nelle udienze tenutesi nel 2013), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.
Il Collegio, tuttavia, ritiene opportuno svolgere le seguenti, ulteriori considerazioni:
- con riferimento alla censura secondo cui le richieste di prelievo impugnate si basano su atti presupposti (le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale, il Collegio richiama per tutte la sentenza Tar Lazio, sez. II ter, 9 maggio 2012, n. 4179 (ricorso respinto);
- per quanto riguarda le doglianze che tendono a far emergere l'inattendibilità dei dati relativi alla produzione lattiera sulla base dei quali è stata calcolata la c.d. compensazione nazionale, è sufficiente osservare che tale aspetto (l'attendibilità, cioè, dei dati della produzione lattiera) è stato affrontato in più occasioni dalla Sezione con le sentenze - tra le tante - sopra citate (cit. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 6 luglio 2011, n. 5975, 4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016), con conseguente giudizio di infondatezza di tali censure (che il Collegio ancora condivide).
A ciò si aggiunga che, con l'art. 1 del D.L. 15 giugno 1998, n. 182, è stata abrogata la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, della legge n. 5 del 1998 (richiamato dai ricorrenti a supporto della tesi dell'inattendibilità dei dati utilizzati da AIMA per l'effettuazione delle operazioni di compensazione) secondo cui i modelli L1 (contenenti, tra l'altro, i dati della produzione lattiera delle singole aziende) compilati in maniera non conforme a quanto ivi previsto avrebbero dovuto essere considerati "irricevibili" da parte degli organismi competenti;
- per quanto riguarda il (mancato) rispetto dei termini previsti dal D.L. n. 79 del 2000, il ritardo di AIMA nell'effettuazione delle operazioni di compensazione non può essere considerato quale fonte di illegittimità dell'azione amministrativa nè è tale da ledere l'affidamento dei produttori. A riprova di ciò, si consideri invero che, nei casi in cui i produttori si fossero assoggettati al regime della trattenuta (nel senso chiarito da Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4134), il ritardo nell'effettuazione delle operazioni di compensazione da parte di AIMA avrebbe avuto il solo effetto di far maturare in loro favore (aventi diritto, per effetto della compensazione, alla restituzione di parte del prelievo trattenuto dai primi acquirenti) gli interessi legali sulla somma non restituita entro i termini previsti dalla norma sopra richiamata per lo svolgimento delle operazioni di compensazione nazionale;
- in merito all'assenza di contrasto con la disciplina comunitaria delle modalità dettate dall'art. 1 del d.l. n. 43 del 1999, convertito nella legge n. 118 del 1999, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale, privilegiando talune categorie di produttori, il Consiglio di Stato si è già pronunziato con decisioni della Sezione VI, n. 2491 del 27 aprile 2011 e n. 3978 del 4 luglio 2011 nonché della Sezione III, 21 giugno 2012, n. 3665 dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa regioni per doversi discostare;le medesime argomentazioni valgono con riguardo alle disposizioni di cui all’art. 1, c. 1, L. n. 79/2000;
- la legittimità costituzionale della rideterminazione delle quote latte da parte di AIMA non è contestabile alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con decisione n. 272 del 7 luglio 2005, i cui principi appaiono applicabili anche con riguardo alla presente fattispecie.
Le censure proposte con il ricorso in esame vanno, pertanto, respinte, tranne quella relativa alla imputazione degli interessi (dedotta nel ricorso principale) atteso che la Sezione ha già avuto modo di chiarire, con riferimento alle annate pregresse, che gli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare debbano decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l'entità del prelievo dovuto e non da data antecedente.
Il ricorso va dunque accolto, negli stretti limiti di cui in motivazione, e sempre che gli interessi siano stati effettivamente richiesti con gli atti impugnati, mentre, per tutto il resto, va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’esito complessivo della controversia ed in coerenza con la citata giurisprudenza della Sezione.