TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-12-06, n. 202216289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-12-06, n. 202216289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216289
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 16289/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06064/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6064 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Attorre M (C.F. TTRMRA38M14H501U), Alessi Gabriela, Alfiero Stefania, Aragno Donatella, A F, B A, Bellini Anna Maria, Bettini Bruna, Bevilaqua Simona, B S, Bucchi Cecilia, Caliò Marincola Margherita, C P, C L, Caria M, Casadio Stefano, Cascioli Giuseppe, Chieruzzi Teresita, Cilenti Maria Luisa, C G F, Corrado Elisa, Damelio Carlo, Del Rosso Franco, D F, Fantacci Miranda, Farina Alessandra, Fedeli Federica, Filia Ignazia Teresa, Francone Aldo, Francone Rosalinda, Fulvio Fedeli, Gissara Daniela, Gramazio Lucia, Herold Peter Nicholas, L M, L G, L L, Lo Giudice Luisa, Marcello Iannoni Sebastiano, M L, Meglone Anne Marie, Mercatanti Angela, Natoli Bortolo, Niccoli Barbara, Oddi Angiola, O D, P P, P C, Paredes Flora, Parigi Paola, Passi Daniela, Peronnia Maddalena, Pieri Graziella, Pietrobelli Romolo, Polizzi Sofia Postigliola Alberto, Randazzo Maria Teresa, Remidi Priscilla, Riviere Stefanie, Rossi Paolo Enrico, Rosso Federica, Schweitzer Jaqueline, Sorgia Francesco, Sperati Stefano, Sugoni Paola, Triulzi Sabina, Trombetta Assunta, Vajda Marialuisa, Vernazza Castromediano Michela, Visonà Raffaela, Zamponi Marina, Zancolla Giana, Modogno Luca, De Luca Isabella, Buonaccorsi Alessandra, Bartolini Maria Cristina, Lucarelli Cristiano, Brenz Nicola Camillo, Pucci Furio, Dalicandro Armando, Lanosa Paola, Bettoglia Emanuella, Balanzino Sergio, Desaro Lorenzo Maria, Cerasaro Roberto, Farina Manuela, Lorenzoni Claudia, Richetti Fabio, Gellini Rosanna, Casari Alessandra, Ferretti Luciana, Rossi Lorenzo, Teodori M, Busato Giorgio, Saccone Andrea, Casari Roberto, Tani Maria Paola, Natale Roberta, Giacomini Vincenzo, Polis Ramona, Neri Alessandra, Valdivia Jenny, Ferrari Monica, Palmieri Andrea, Palmieri Filippo, D’Amelio Carlo, Martinelli Veronique, Di Napoli Adriana, Dell’Ariccia Andrea, Lembo Lucilla, Zelovi Maria, Sorvillo Bianca, Faliero Marino, Ventricini Massimiliano, Vanini Vanda, Calvanese Cinzia, Romano Fabio, Zagarrua Filippo, Ganggeri Angela, Ceccace Donatella, Phanfili Costanza, Salustri Paolo, Giovene Elvira, Carassiti Maria Grazia, Sbampato Claudia, Arcangeli Adriana, Sbampato M, Leopori Chiara, Ruggeri Raffaella, De Salvo Nicola, Santilano Anna, Ruggeri Gian Carlo, Catalozzi M. Teresa, Luciani Ranier Gian Franco, Pisenti Maria Luisa, Grasso Antonio, Angelo Franco Giovanni, Strimbu Anca Maria, Casuccio Salvatore, Liberati Alessandra, Baldi Alessandra, Soldi Luciano, Sinibardi Paolo, Luciani Ranier Francesca, Giubbilo Andrea, Sneider Filippo, Terribili Dario, Castronovo Alberto, Pacini Francesco Maria, Veggetti Maria Donatella, Bressan Evelina, Madonna Alessandra, Ciccioriccio Maria Carla, Ciccone Gabriella, Amarande Claudio, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gigli, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manganelli e dall’avvocato Cristina Montanaro, dell’Avvocatura Capitolina con domicilio presso la sua sede, in Roma, via Tempio di Giove, 21, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Pantanella Cecilia, Pantanella Flaminia, Pantanella Stefano, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Stoppa, Giovanni Valeri, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini, 11 Sc H Int.3;
Soc. Samar S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Claudio Monteverdi, 20;



per l'annullamento

- della delibera del Consiglio comunale di Roma n. 46 del 27 marzo 2003, nella parte in cui si esprime favorevolmente sul Programma d'intervento urbanistico: “Collina Fleming-Via Bevagna”;

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 253 dell'8 novembre 2011, pubblicata sul B.U.R.L. n. 45 del 7 dicembre 2011, di: “Approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, concernente la compensazione edificatoria delle aree ex sottozona F1 "Monte Arsiccio" attraverso la rilocalizzazione dei relativi diritti edificatori nelle aree di "Collina Fleming"”;

- dell'accordo di programma oggetto di approvazione e, ove occorra, degli atti di cui all'allegato “A” di quest'ultimo;

- ove occorra, di tutti gli altri atti (in parte non conosciuti) indicati nelle premesse dell'accordo di programma approvato;

- ove occorra, della Delibera di Consiglio comunale di Roma n. 18 del 12 febbraio 2008;

- della convenzione urbanistica sottoscritta il 27 dicembre 2012, giusto rogito del Notaio P M rep. n. 114088, attuativa dell'accordo di programma impugnato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Attorre M ed Altri il 1/3/2022:

del permesso di costruire (c.u. 4088 rap. 42380), rilasciato dal Comune di Roma Capitale, committente Samar S.p.A., ovvero del permesso di costruire, di data ed estremi non conosciuti, in virtù del quale risulta avviata attività di movimento terra ed ogni altra attività di eventuale natura edificatoria nell'area in esame.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Attorre M ed Altri il 11/4/2022:

- della Determinazione Dirigenziale n.57/2015 del Dipartimento Programmazione a Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza di Roma Capitale, avente ad oggetto “Modifica allo strumento Urbanistico Attuativo della Convenzione Urbanistica stipulata il 27 novembre 2011”;

- della Determinazione Dirigenziale n.621/2018 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Rigenerazione Urbana U.O. Strumenti Attuativi Ufficio Gestione Amministrativa avente ad oggetto, tra l'altro “Approvazione progetto definitivo della variante delle aree a verde pubblico”;

- della Proposta di Deliberazione, prot.n. Ql 147739 del 14 agosto 2021, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina avente ad oggetto “Autorizzazione all'acquisizione al patrimonio capitolino di aree fondiarie e retrocessione di aree cedute dal soggetto attuatore a titolo di standard urbanistici relative alla Compensazione edificatoria di quota parte delle aree dell'ex sottozona F1 – Monte Arsiccio attraverso la rilocalizzazione dei diritti edificatori nelle aree di Collina Fleming…” e della eventuale deliberazione di Consiglio Comunale, di data ed estremi non conosciuti, con la quale sarebbe stata approvata tale proposta;

- degli atti, dei verbali e degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria indetta in data 9 novembre 2021 per l'approvazione della progettazione esecutiva relativa alle opere di urbanizzazione primaria e di connessione esterna avente ad oggetto la “Convenzione urbanistica finalizzata all'attuazione del Programma di Trasformazione Urbanistica denominato Collina Fleming”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, di Pantanella Cecilia, Pantanella Flaminia, Pantanella Stefano e della Soc. Samar S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Gli odierni ricorrenti agivano, nel ricorso nr. RG.13318/2003 avverso e per l’annullamento della delibera di Consiglio comunale di Roma n. 46 del 27 marzo 2003 che, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto comunale, formulava gli indirizzi che il Sindaco avrebbe dovuto seguire in sede di sottoscrizione dell’accordo di programma con la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato al mutamento della destinazione urbanistica di talune aree, nella disponibilità della Samar s.r.l. (oggi Samar S.p.A.), localizzate in Roma alla via Bevagna (da Zona “N verde pubblico” a Zona “in corso di convenzione”).

Più precisamente, i ricorrenti deducono che il progetto della Samar si avvaleva dell’istituto della “compensazione edificatoria” introdotto nella pianificazione di Roma Capitale con Delibera consiliare n. 92 del 29 maggio 1997 (c.d. “Variante delle certezze”), mediante cui il Comune di Roma introduceva, a livello regolamentare, lo strumento della c.d. “compensazione edificatoria” (istituto che, com’è noto, prevede la cessione, da parte del privato all’Amministrazione, di aree caratterizzate da limitate possibilità edificatorie, a fronte del riconoscimento da parte della stessa Amministrazione di nuove o maggiori facoltà edificatorie in altre aree, site in diverse zone del P.R.G. comunale, sempre di disponibilità del privato).

Con l’intento di avvalersi di un siffatto meccanismo, la Samar chiedeva all’amministrazione comunale l’approvazione di un Programma urbanistico con il quale la Società medesima s’impegnava a cedere in favore del Comune alcune aree in località

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