TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-12-06, n. 202216289

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-12-06, n. 202216289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216289
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 16289/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06064/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6064 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Attorre M (C.F. TTRMRA38M14H501U), Alessi Gabriela, Alfiero Stefania, Aragno Donatella, A F, B A, Bellini Anna Maria, Bettini Bruna, Bevilaqua Simona, B S, Bucchi Cecilia, Caliò Marincola Margherita, C P, C L, Caria M, Casadio Stefano, Cascioli Giuseppe, Chieruzzi Teresita, Cilenti Maria Luisa, C G F, Corrado Elisa, Damelio Carlo, Del Rosso Franco, D F, Fantacci Miranda, Farina Alessandra, Fedeli Federica, Filia Ignazia Teresa, Francone Aldo, Francone Rosalinda, Fulvio Fedeli, Gissara Daniela, Gramazio Lucia, Herold Peter Nicholas, L M, L G, L L, Lo Giudice Luisa, Marcello Iannoni Sebastiano, M L, Meglone Anne Marie, Mercatanti Angela, Natoli Bortolo, Niccoli Barbara, Oddi Angiola, O D, P P, P C, Paredes Flora, Parigi Paola, Passi Daniela, Peronnia Maddalena, Pieri Graziella, Pietrobelli Romolo, Polizzi Sofia Postigliola Alberto, Randazzo Maria Teresa, Remidi Priscilla, Riviere Stefanie, Rossi Paolo Enrico, Rosso Federica, Schweitzer Jaqueline, Sorgia Francesco, Sperati Stefano, Sugoni Paola, Triulzi Sabina, Trombetta Assunta, Vajda Marialuisa, Vernazza Castromediano Michela, Visonà Raffaela, Zamponi Marina, Zancolla Giana, Modogno Luca, De Luca Isabella, Buonaccorsi Alessandra, Bartolini Maria Cristina, Lucarelli Cristiano, Brenz Nicola Camillo, Pucci Furio, Dalicandro Armando, Lanosa Paola, Bettoglia Emanuella, Balanzino Sergio, Desaro Lorenzo Maria, Cerasaro Roberto, Farina Manuela, Lorenzoni Claudia, Richetti Fabio, Gellini Rosanna, Casari Alessandra, Ferretti Luciana, Rossi Lorenzo, Teodori M, Busato Giorgio, Saccone Andrea, Casari Roberto, Tani Maria Paola, Natale Roberta, Giacomini Vincenzo, Polis Ramona, Neri Alessandra, Valdivia Jenny, Ferrari Monica, Palmieri Andrea, Palmieri Filippo, D’Amelio Carlo, Martinelli Veronique, Di Napoli Adriana, Dell’Ariccia Andrea, Lembo Lucilla, Zelovi Maria, Sorvillo Bianca, Faliero Marino, Ventricini Massimiliano, Vanini Vanda, Calvanese Cinzia, Romano Fabio, Zagarrua Filippo, Ganggeri Angela, Ceccace Donatella, Phanfili Costanza, Salustri Paolo, Giovene Elvira, Carassiti Maria Grazia, Sbampato Claudia, Arcangeli Adriana, Sbampato M, Leopori Chiara, Ruggeri Raffaella, De Salvo Nicola, Santilano Anna, Ruggeri Gian Carlo, Catalozzi M. Teresa, Luciani Ranier Gian Franco, Pisenti Maria Luisa, Grasso Antonio, Angelo Franco Giovanni, Strimbu Anca Maria, Casuccio Salvatore, Liberati Alessandra, Baldi Alessandra, Soldi Luciano, Sinibardi Paolo, Luciani Ranier Francesca, Giubbilo Andrea, Sneider Filippo, Terribili Dario, Castronovo Alberto, Pacini Francesco Maria, Veggetti Maria Donatella, Bressan Evelina, Madonna Alessandra, Ciccioriccio Maria Carla, Ciccone Gabriella, Amarande Claudio, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gigli, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manganelli e dall’avvocato Cristina Montanaro, dell’Avvocatura Capitolina con domicilio presso la sua sede, in Roma, via Tempio di Giove, 21, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pantanella Cecilia, Pantanella Flaminia, Pantanella Stefano, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Stoppa, Giovanni Valeri, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini, 11 Sc H Int.3;
Soc. Samar S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Claudio Monteverdi, 20;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio comunale di Roma n. 46 del 27 marzo 2003, nella parte in cui si esprime favorevolmente sul Programma d'intervento urbanistico: “Collina Fleming-Via Bevagna”;

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 253 dell'8 novembre 2011, pubblicata sul B.U.R.L. n. 45 del 7 dicembre 2011, di: “Approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, concernente la compensazione edificatoria delle aree ex sottozona F1 "Monte Arsiccio" attraverso la rilocalizzazione dei relativi diritti edificatori nelle aree di "Collina Fleming"”;

- dell'accordo di programma oggetto di approvazione e, ove occorra, degli atti di cui all'allegato “A” di quest'ultimo;

- ove occorra, di tutti gli altri atti (in parte non conosciuti) indicati nelle premesse dell'accordo di programma approvato;

- ove occorra, della Delibera di Consiglio comunale di Roma n. 18 del 12 febbraio 2008;

- della convenzione urbanistica sottoscritta il 27 dicembre 2012, giusto rogito del Notaio P M rep. n. 114088, attuativa dell'accordo di programma impugnato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Attorre M ed Altri il 1/3/2022:

del permesso di costruire (c.u. 4088 rap. 42380), rilasciato dal Comune di Roma Capitale, committente Samar S.p.A., ovvero del permesso di costruire, di data ed estremi non conosciuti, in virtù del quale risulta avviata attività di movimento terra ed ogni altra attività di eventuale natura edificatoria nell'area in esame.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Attorre M ed Altri il 11/4/2022:

- della Determinazione Dirigenziale n.57/2015 del Dipartimento Programmazione a Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza di Roma Capitale, avente ad oggetto “Modifica allo strumento Urbanistico Attuativo della Convenzione Urbanistica stipulata il 27 novembre 2011”;

- della Determinazione Dirigenziale n.621/2018 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Rigenerazione Urbana U.O. Strumenti Attuativi Ufficio Gestione Amministrativa avente ad oggetto, tra l'altro “Approvazione progetto definitivo della variante delle aree a verde pubblico”;

- della Proposta di Deliberazione, prot.n. Ql 147739 del 14 agosto 2021, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina avente ad oggetto “Autorizzazione all'acquisizione al patrimonio capitolino di aree fondiarie e retrocessione di aree cedute dal soggetto attuatore a titolo di standard urbanistici relative alla Compensazione edificatoria di quota parte delle aree dell'ex sottozona F1 – Monte Arsiccio attraverso la rilocalizzazione dei diritti edificatori nelle aree di Collina Fleming…” e della eventuale deliberazione di Consiglio Comunale, di data ed estremi non conosciuti, con la quale sarebbe stata approvata tale proposta;

- degli atti, dei verbali e degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria indetta in data 9 novembre 2021 per l'approvazione della progettazione esecutiva relativa alle opere di urbanizzazione primaria e di connessione esterna avente ad oggetto la “Convenzione urbanistica finalizzata all'attuazione del Programma di Trasformazione Urbanistica denominato Collina Fleming”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, di Pantanella Cecilia, Pantanella Flaminia, Pantanella Stefano e della Soc. Samar S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Gli odierni ricorrenti agivano, nel ricorso nr. RG.13318/2003 avverso e per l’annullamento della delibera di Consiglio comunale di Roma n. 46 del 27 marzo 2003 che, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto comunale, formulava gli indirizzi che il Sindaco avrebbe dovuto seguire in sede di sottoscrizione dell’accordo di programma con la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato al mutamento della destinazione urbanistica di talune aree, nella disponibilità della Samar s.r.l. (oggi Samar S.p.A.), localizzate in Roma alla via Bevagna (da Zona “N verde pubblico” a Zona “in corso di convenzione”).

Più precisamente, i ricorrenti deducono che il progetto della Samar si avvaleva dell’istituto della “compensazione edificatoria” introdotto nella pianificazione di Roma Capitale con Delibera consiliare n. 92 del 29 maggio 1997 (c.d. “Variante delle certezze”), mediante cui il Comune di Roma introduceva, a livello regolamentare, lo strumento della c.d. “compensazione edificatoria” (istituto che, com’è noto, prevede la cessione, da parte del privato all’Amministrazione, di aree caratterizzate da limitate possibilità edificatorie, a fronte del riconoscimento da parte della stessa Amministrazione di nuove o maggiori facoltà edificatorie in altre aree, site in diverse zone del P.R.G. comunale, sempre di disponibilità del privato).

Con l’intento di avvalersi di un siffatto meccanismo, la Samar chiedeva all’amministrazione comunale l’approvazione di un Programma urbanistico con il quale la Società medesima s’impegnava a cedere in favore del Comune alcune aree in località Monte Arsiccio, ricomprese nel perimetro del “Parco della Insugherata”.

La proposta trovava un primo riscontro positivo con la predetta Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27 marzo 2003, che veniva impugnata, per l’appunto, con il ricorso nr. RG 3318/2003.

Con un successivo ricorso per motivi aggiunti del 14 febbraio 2012 presentato in quel giudizio, veniva impugnata l’ordinanza sindacale n. 253 dell’8 novembre 2011 di approvazione del suddetto accordo di programma, nonché gli altri atti del procedimento, tra i quali, lo stesso accordo ed i verbali delle conferenze di servizi tenutesi prima del perfezionamento di quest’ultimo.

Nel corso della camera di consiglio del 20.6.12 “ il Presidente, rilevata la mancata conferma di interesse al ricorso come prescritto dall'art. 1, co. 1, Norme Transitorie del c.p.a. e preso atto del deposito di ulteriori motivi aggiunti ”, disponeva il rinvio della trattazione onerando parte ricorrente di depositare una “ apposita istanza per la trasposizione dei summenzionati motivi aggiunti in ricorso autonomo ”.

I ricorrenti proponevano il 13.7.12 l’istanza di conversione dei motivi aggiunti nel giudizio nr. 3318/2003 in ricorso autonomo, che prendeva il nr. RG 6063/2012 e che costituisce, quindi l’atto introduttivo del presente giudizio.

Il giudizio nr. 3318/2003, veniva poi dichiarato perento con DP 16611/2012 del 18.9.12.

In seguito all’udienza camerale del 20 giugno 2012, i ricorrenti prendevano cognizione di una convenzione urbanistica, depositata agli atti dalle controparti, sottoscritta in data 27 dicembre 2011 tra Roma Capitale, la Samar S.r.l. ed i Sig.ri Pantanella, giusto rogito del Notaio P M rep. n. 114088, al fine di regolare l’attuazione dell’accordo di programma impugnato.

Tale atto, che assumono illegittimo in via derivata, veniva impugnato in un nuovo ricorso per motivi aggiunti.

Si sono costituiti in giudizio Roma Capitale, la società SAMAR, controinteressata, il MIBACT e la Regione Lazio che resistono al ricorso ed ai motivi aggiunti.

Sono intervenuti nel giudizio anche i sigg.ri S P, C P e F P che si oppongono all’accoglimento del gravame.

Con istanza del 26 giugno 2018, manifestavano la persistenza dell’interesse a decidere i sigg.ri Attorre M, A F, B A, B S, C P, C L, C G F, D F, G D, L M, L G, L L, M L, O D, P P, P C, Polizzi Sofia, Postigliola Alberto, Randazzo Maria Teresa, Rossi Paolo Enrico, Schweitzer Jaqueline, Triulzi Sabina, Visonà Raffaela, Richetti Fabio, Luciani Ranier Gian Franco, Sinibardi Paolo.

Successivamente, in data 22 novembre 2021, i difensori dei Sigg.ri Pantanella depositavano istanza di interruzione del giudizio per la morte dell’unico procuratore della Società Samar S.p.A. (già Samar s.r.l.), Avv. G L, evidenziando, inoltre il decesso anche di uno dei loro assistiti, il Sig. S P;
decessi avvenuti rispettivamente il 18 agosto 2014 e il 13 novembre 2018.

Con ordinanza n. 1014 del 28 gennaio 2022, veniva dato atto “ dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c. per decesso del procuratore di una delle parti controinteressate … a far tempo dal verificarsi dell’evento interruttivo ” ed i ricorrenti riassumevano il giudizio ex art. 80, comma 3, del c.p.a. (3 febbraio 2022).

Nelle more della riassunzione, i ricorrenti – che affermano di avere notato l’avvio di un’attività di escavazione non meglio identificata nell’area oggetto del presente contenzioso sita in Via Bevagna (località Collina Fleming) e di essere venuti informalmente a conoscenza del rilascio da parte del Comune di Roma Capitale, committente Samar S.p.A., di un permesso a costruire avente i seguenti parziali riferimenti (c.u. 4088 rep. 42380), che chiedevano di conoscere mediante istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 in data 26 gennaio 2022 – impugnavano tali atti con motivi aggiunti in via prudenziale (motivi aggiunti del 1 marzo 2022), specificando che l’Ente, scaduti i termini per l’accesso agli atti, aveva comunicato in via informale ai richiedenti di non aver rinvenuto nei suoi uffici alcun permesso a costruire per l’area in parola.

Successivamente il Comune, Municipio Roma XV, Direzione Tecnica, Sportello Unico per l’Edilizia, riscontrava l’istanza di accesso agli atti con nota del 7 marzo 2022 nella quale affermava che “ i documenti richiesti non sono nella disponibilità di questo Municipio in quanto in capo al PAU – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica sito in via Civiltà del Lavoro 10 ”.

Nel frattempo la difesa capitolina, in data 2 marzo 2022, in vista dell’udienza del 13 aprile 2022, depositava in giudizio una nota del predetto Dipartimento PAU, prot QI/34518/2022 del 1 marzo 2022, unitamente ad una copiosa mole di documenti che erano intervenuti nel procedimento oggetto di impugnazione successivamente alla Convenzione urbanistica del 2011 relativa al Programma di Trasformazione Urbanistica della Collina Fleming e che i ricorrenti impugnavano – assumendo di esserne venuti a conoscenza solo in quell’occasione – con i motivi aggiunti dell’11 aprile 2022 (elenco dei provvedimenti impugnati come in epigrafe).

A fondamento del gravame, con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per le seguenti ragioni di censura.

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i..

Gli atti impugnati sarebbero illegittimi - in via derivata - visto che gli atti presupposti ad essi ed alla convenzione stipulata, ossia l’ordinanza sindacale n. 253/2011 e l’accordo di programma approvato, innanzitutto sono stati adottati in spregio alle garanzie partecipative dei ricorrenti.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazioni e della carenza di presupposti. Incompetenza relativa ex art. 21 octies, comma 1.

I provvedimenti impugnati, inoltre, sarebbero illegittimi – in via derivata - anche perché il presupposto Accordo di programma è illegittimo per ulteriori vizi, iniziando dalla sua mancata ratifica da parte del Consiglio comunale di Roma, richiesta dal comma 5 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

In via subordinata, anche a voler ritenere che l’accordo sia in linea con “i commi 4 – 7 dell’art. 62 delle N.T.A. del N.P.R.G. del Comune di Roma, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008”, quest’ultimi, quali prescrizioni presupposte all’accordo medesimo, devono ritenersi illegittimi e meritevoli di annullamento perché in contrasto con l’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che non ammetterebbe alcuna deroga e perseguono la finalità di garantire che la variante sia riconducibile alla volontà dell’unico organo titolare delle funzioni di programmazione e pianificazione in materia urbanistica: il Consiglio comunale.

In secondo luogo, la mancata ratifica dell’accordo nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua sottoscrizione comporta anche la decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio delle aree interessate dalla compensazione e di quelle destinatarie degli standard urbanistici.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della Legge n. 241 del 6 agosto 1990 e s.m.i. Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza d’istruttoria.

Nelle premesse dell’accordo impugnato sono indicate le singole fasi che hanno caratterizzato il suo iter di formazione, facendosi menzione di cinque sedute di Conferenza di servizi (ognuna delle quali preceduta da una pre-conferenza), necessarie ai fini dell’acquisizione, da parte di tutte le P.A. interessate, dei pareri in merito all’assentibilità del Programma presentato dalla Samar S.r.l., così come richiesto dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
cionondimeno sarebbe mancata l’acquisizione del parere della “Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Lazio” indicata come competente dalla “Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma”, con nota prot. n. 32105 del 12 novembre 2009;
nella Determinazione dirigenziale n. 285 del 28 aprile 2010 (allegato 8, pagg. 151 e ss. del Bollettino), si dà atto della “ Conclusione favorevole della Conferenza dei servizi del 10 novembre 2009, così come risulta dalla Relazione conclusiva ” quando in quest’ultima, come nella stessa Determinazione, non è fatta menzione dell’acquisizione del necessario nullaosta della Direzione regionale della Soprintendenza;
nella Relazione allegata alla Determinazione (allegato 8) è erroneamente attribuita alla citata nota prot. 32105 del 12 novembre 2009 il valore di “ parere favorevole ” (pag. 155 del Bollettino);
nelle premesse dell’accordo (pag. 6 e pag. 128 del Bollettino) sono richiamate alcune comunicazioni (non conosciute;
prot. n. 11269 del 30 maggio 2011 e 2222997 del 23 maggio 2011) secondo le quali erroneamente si sarebbe ritenuto che l’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 non fosse richiesta per gli strumenti urbanistici particolareggiati (cui sarebbe assimilato il Programma urbanistico della Samar S.r.l.), ma solo per i singoli interventi edilizi;
e che competente a pronunciarsi sulla compatibilità paesistica del Programma sarebbe, in ogni caso, la Direzione regionale per i Beni culturali della Regione Lazio e non la Direzione regionale della Soprintendenza, così come si ricaverebbe dall’art. 16 della Legge urbanistica della Regione Lazio e dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 8 del 16 gennaio 1972.

Secondo la parte ricorrente (quanto al primo aspetto) l’art. 28, comma 2, della Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 andrebbe interpretato nel senso che, in presenza di aree vincolate come quelle di specie, è estesa anche agli atti di pianificazione particolareggiata (come il Piano della Samar S.r.l.) la valutazione di compatibilità sotto il profilo paesistico di cui al citato art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
inoltre, (secondo aspetto), le previsioni della Legge urbanistica della Regione Lazio e del D.P.R. n. 8/1972, attengono alla verifica di compatibilità con i piani territoriali adottati dalla Regione. Nel caso di specie, diversamente, il nulla-osta della Sovrintendenza trova giustificazione nel fatto che le aree in questione sono interessate da vincoli dichiarativi di cui all’art. 134, comma 1, lett. a) e b) e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (come ricordato anche dalla stessa Regione con la nota prot. n. 86141 del dell’1° aprile 2010, richiamata nell’accordo e allegato allo stesso con il n. 5, pag. 141 del Bollettino) per i quali è indispensabile, ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del medesimo Decreto, l’autorizzazione della Soprintendenza. Il coinvolgimento della Soprintendenza nel procedimento in questione deriverebbe, in ogni caso, dalla necessità di verificare se esistano o meno in loco resti archeologici, come ricordato dalla stessa Soprintendenza con la richiamata nota prot. n. 32105 del 12 novembre 2009 (allegato 3, pag. 137 del Bollettino).

Sarebbe stata necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica, atteso che con deliberazione della Giunta Regionale 556/2007 è stato adottato il Piano Territoriale Paesistico regionale (P.T.P.R.), poi integrato e rettificato con deliberazione della Giunta Regionale 1025/2007, che recepisce per l’area in oggetto il vincolo paesaggistico della “Valle del Tevere”.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale destina l’area della Collina Fleming a “Paesaggio degli Insediamenti Urbani” e la include fra le “Aree di Visuale”. La destinazione dell’area - evidenzia parte ricorrente - sarebbe impropria dal momento che in base all’art. 28 delle Norme del PTPR riguarda le aree già edificate ed urbanizzate, mentre una corretta destinazione avrebbe dovuto essere quella del “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”.

In ogni caso, per la salvaguardia delle visuali, disciplinate dall’art. 50 delle Norme del PTPR, il 6° comma detta le seguenti prescrizioni: “ per il territorio di Roma il PTPR individua altresì nella Tavola A – sistemi ed ambiti di paesaggio, aree di visuale. In tali aree, ai fini dell’autorizzazione di cui all’art.146 del Codice, le richieste di trasformazione devono essere corredate da appositi studi delle visuali per la salvaguardia dei quadri panoramici e dei punti di vista da cui essi sono percepibili anche attraverso l’applicazione delle disposizioni dei commi 3,4 e 5 ”.

Anche la suddetta disposizione ribadirebbe che la sussistenza del vincolo paesaggistico sul piano delle procedure comporta il rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesaggistica”, che non risulta fino ad oggi essere stata rilasciata, in quanto risulta che sia stato espresso, a tutto concedere, soltanto un “parere” favorevole da un punto di vista paesaggistico ed urbanistico.

4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 ter e 14 quater della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione del D.M del 16 febbraio 1982. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. del 4 maggio 1998. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di presupposti e d’istruttoria.

Deduce la difesa dei ricorrenti che il mancato perfezionamento dell’intesa in seno alla Conferenza dei servizi deriva anche da quanto indicato nella nota prot. n. 231426 del 23 ottobre 2006 (allegato 11, pag. 163 del Bollettino) del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, che aveva riservato il proprio assenso all’acquisizione di elaborati grafici nella forma di cui al D.M. 4 maggio 1998, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 37/1998 che non risultano mai essere stati trasmessi;
inoltre, dalla “ Relazione sulla mobilità ” (pag. 2) presentata in seno alla Conferenza di servizi si evince che è prevista la realizzazione di un “ - teatro con una capacità di circa 450 posti distribuiti in 12.000 mc; ” che rientra nel genus di “ - Locali di spettacolo e trattenimento in genere – capienza 100 posti ” per i quali, come precisato nella nota sopra richiamata, è richiesto il certificato di prevenzione antincendi. Negli allegati all’accordo di programma si dà conto anche della realizzazione di un parcheggio sotterraneo destinato ai residenti di 60 posti macchina, che rientra nel genus delle “ - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli. ”.

5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di presupposti e d’istruttoria.

Non risulterebbe che le prescrizioni cui era subordinato il consenso degli enti che hanno partecipato alla Conferenza, indicate nelle note allegate all’accordo (Allegato “A”) siano state oggetto di recepimento prima che lo stesso accordo divenisse oggetto di approvazione.

6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di presupposti e d’istruttoria.

L’accordo oggetto di impugnazione con il ricorso non risulterebbe essere stato anticipato da verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006: con nota prot. n. 53235 del 23 marzo 2009, richiamata nell’accordo ed allo stesso allegata (allegato n. 12, pag. 164 del Bollettino), il competente Ufficio regionale evidenziava all’Amministrazione comunale che, dalla documentazione progettuale inviata, non risultava che le opere oggetto di Programma urbanistico rientrassero nel novero degli interventi per i quali è richiesta, quantomeno, la verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
pertanto, lo stesso Ufficio si limitava ad impartire alcune prescrizioni mitigatrici dell’impatto ambientale relative alla realizzazione dei parcheggi pubblici.

Invece, secondo parte ricorrente, nell’elenco della documentazione progettuale, più volte richiamato nei vari atti istruttori allegati allo stesso accordo, non risulta vi sia “lo studio preliminare ambientale”, la cui allegazione alla richiesta di valutazione di assoggettabilità a V.I.A. è prevista dal primo comma del citato art. 20 e si pone come elemento indispensabile ai fini della valutazione.

L’allegazione dello studio preliminare ambientale avrebbe potuto evitare l’errore in cui è incorsa, successivamente, l’Amministrazione regionale, la quale non ha riscontrato che il Programma si palesava meritevole di valutazione ambientale, poiché riconducibile nel novero di cui alla lettera b), del punto 7, dell’Allegato II al D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. “ progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari ”.): infatti, dalla documentazione progettuale vagliata in seno alla Conferenza di servizi e dalle indicazioni contenute nei vari atti istruttori e nella stessa Delibera consiliare n. 46/2003, emerge che il Programma approvato coinvolge, tra le aree ubicate nel Parco dell’Insugherata e quelle in Via Bevagna, ben 133.547 mq. (119.367 mq. + 14.180 mq.), prevedendo il mutamento di destinazione d’uso delle aree interessate, nuove opere edili private e pubbliche, andando così ad integrare l’ipotesi di cui alla sopracitata lettera b).

7. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 6 agosto 1990 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 aprile 1968. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità, della carenza di motivazione e d’istruttoria.

Parte ricorrente lamenta la contraddittorietà e le illogicità delle motivazioni poste alla base della volontà dell’Amministrazione comunale di procedere alla “compensazione edificatoria” nel caso di specie;
circostanze dedotte sia in relazione alla delibera consiliare n. 46/2003, richiamata nell’accordo di programma (cfr. pag. 2 e pag. 124 del Bollettino), che costituisce un atto presupposto, sia in relazione agli atti seguenti. Nella delibera nr. 46/2003, è riportato che la compensazione “ … appare ammissibile ed estremamente vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, in considerazione della possibilità di acquisire aree per circa mq. 112.451, come identificate nella tavola 1b allegata al presente atto, che fanno parte di un contesto di elevato interesse naturalistico, paesaggistico e culturale qual è il Parco dell’Insugherata. ” (cfr. pag. 4 della Delib.). Sempre nella Delibera è altresì riportato “ che l’Amministrazione Comunale prende atto che le destinazioni di P.R.G. delle aree di rilocalizzazione delle cubature [quelle site in Via Bevagna, ndr.] sono da ritenersi non più attuali ed idonee;
che pertanto è da ritenere attuabile la procedura della compensazione così come prevista dalla variante delle Certezze stante le valenze ambientali di particolare interesse che il Comune intende salvaguardare.
” (cfr. pag. 4 della Delib).

Secondo parte ricorrente si tratterebbe di affermazioni illogiche ed insufficienti perché l’acquisizione delle aree in questione non arreca alcun vantaggio all’interesse pubblico, atteso che, come riconosciuto nella stessa Delibera, si è al cospetto di aree già in precedenza tutelate sotto il profilo paesaggistico-ambientale perché ricomprese nel perimetro del Piano del Parco dell’Insugherata, approvato con la Legge regionale n. 29/1997;
a fronte dell’acquisizione di aree già tutelate sotto il profilo ambientale, l’Amministrazione comunale consente la possibilità di edificare su aree anch’esse oggetto di tutela sotto lo stesso profilo;
in tal modo privando l’intera zona della Collina Fleming degli unici spazi di verde pubblico ivi presenti, peraltro, già al di sotto del mimino necessario previsto dall’art. 3 del D.M. del 2 aprile 1968 (la ricorrente si sofferma su tali dati che approfondisce evidenziando che a fronte di una previsione minima inderogabile di 18 mq./ab. suddivisi in: 9 m²/ab di "verde regolato", 2,5 m²/ab di "parcheggi", 4,5 m²/ab per l'istruzione e 2 m²/ab per "attrezzature di interesse comune", con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie e che, a mente della lettera c) del 2° comma dell’art. 3 del D.M. n. 1444/1968 i “mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport” devono essere “effettivamente utilizzabili”, nel 2020 il numero degli abitanti della zona urbanistica del XV Municipio è pari a circa 5.721, conseguentemente lo standard minimo di verde pubblico per gli stessi (9 mq/ab) dovrebbe essere pari a 51.489 mq. (5,14 ettari) effettivamente utilizzabili che non sussistono a causa dell’edificazione selvaggia che il programma contestato andrebbe ad aumentare).

Inoltre, in sede di adozione della Delibera consiliare n. 46/2003, l’Amministrazione comunale è incorsa in un altro grave vizio istruttorio (anch’esso evidenziato con il ricorso introduttivo, pagg. 15- 17), consistente nell’aver maturato la decisione di procedere a compensazione tenendo conto di documentazione istruttoria, prodotta dalla Samar S.r.l., che diversamente non avrebbe potuto essere esaminata. Il P.R.G. allegato al Programma ed alla Delibera consiliare n. 46/2003 non era quello vigente al momento dell’adozione di quest’ultima, ma quello risalente addirittura al 1965;
lo stesso P.R.G. (ovvero quello risalente al 1965) sarebbe stato vagliato anche dalla Conferenza dei servizi, tanto che, accanto all’area oggetto dell’intervento (contorno in rosso) vi compare ancora la “Zona M.2” (tratteggio bianco e blu), acquisita dal Comune e trasformata in un parco pubblico di 44,00 are, realizzato per i Campionati del Mondo di calcio del 1990;
compare altresì l’area di espansione edilizia colorata in giallo, cancellata dalla variante di Salvaguardia del 1991, come risulta dalla tavola di quello che era effettivamente il P.R.G. vigente all’epoca dell’adozione della Delibera n. 46/2003 e nella porzione ingrandita per la Zona in esame alla stessa scala della Tav.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi