TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-03-22, n. 201700104

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Sentenza
25 maggio 2021
TAR Campobasso
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22 marzo 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-03-22, n. 201700104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201700104
Data del deposito : 22 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2017

N. 00104/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2016, proposto da:
Mucchietti Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e MA De TI rappresentati e difesi dagli avvocati Margherita Zezza C.F. [...], Giuseppe Ruta C.F. [...], con domicilio eletto presso l’avvocato Ruta in Campobasso, corso Vittorio Emanuele, n. 23;



contro

Comune di Termoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis C.F. [...], con domicilio eletto presso l’avvocato Nicola Criscuoli in Campobasso, via U. Petrella, n. 22;



per l'annullamento

della nota prot. n. 7747/2016, depositata agli atti del giudizio r.g. n. 397/2013, in data 23.02.2016, prot. n. 554, a firma del dirigente del settore urbanistica e territoriale del Comune di Termoli, non comunicata né notificata con la quale è stata ritenuta improcedibile l'istanza di localizzazione dell'intervento costruttivo ex art. 14, comma 1-quinques, L.R. 30/09 e s.m.i. presentato dai ricorrenti;

- della Delibera n. 70 del 21/12/2015, allegata alla suddetta nota impugnata, con la quale il Consiglio Comunale di Termoli ha disposto di non procedere ad alcuna perimetrazione di aree soggette al recupero degli insediamenti abusivi;

- di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi anche di estremi contenuto non conoscitivi ivi incluse la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 09/01/2014 e la Determina Dirigenziale n. 263 del 12/02/2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Termoli in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Gli esponenti premettono di essere promissari acquirenti di alcune particelle di terreno site in contrada Mucchietti nel Comune di Termoli che rappresentano un lotto intercluso all’interno di un ampio insediamento abusivo, oggetto della perimetrazione per il recupero degli insediamenti abusivi di cui alla l.r. n. 17/1985.

Sull’asserito presupposto che il proprio terreno avesse i requisiti individuati dalla delibera del Consiglio comunale dell’8 settembre 2005, n. 38 per la realizzazione di un intervento edilizio, le esponenti, con nota dell’8 novembre 2012 (prot. n. 32887) proponevano istanza per la realizzazione di un intervento edilizio sul predetto terreno, ma a tale istanza non veniva fornito riscontro, sicché a seguito del ricorso (RG n. 397/2013) questo Tribunale, con sentenza 31 marzo 2014, n. 213, ordinava al Comune di Termoli di provvedere espressamente sull’istanza, nominando per il caso di perdurante inerzia un commissario ad acta con il potere di concludere il procedimento di perimetrazione. Sennonché, perdurando l’inerzia, il commissario ad acta si insediava e richiedeva con nota del 2 aprile 2015 tutti gli atti degli uffici, ma con delibera del 21 dicembre 2015, n. 70 il Consiglio comunale di Termoli concludeva per l’insussistenza dei presupposti per procedere alla perimetrazione, facendo proprie le risultanze dell’istruttoria compiuta dal professionista incaricato e ritenendo così che l’istanza delle esponenti fosse ab origine improcedibile.

Avverso tale delibera e la nota del 23 febbraio 2016 (prot. n. 554) del Comune di Termoli, le esponenti hanno proposto ricorso notificato in data 28 aprile 2016 e depositato il successivo 10 maggio, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati previa sospensione cautelare, sulla base dei seguenti motivi.

I) Violazione ed errata applicazione dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990, nullità dell’atto per difetto di attribuzione; incompetenza assoluta difetto di potere; violazione delll’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento dell’attività della P.A.

Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione con gli atti impugnati avrebbe esercitato un potere che non le spettava più a seguito dell’insediamento del commissario ad acta, che aveva già richiesto in data 21 aprile 2015, atteso che con tale insediamento si sarebbe verificato un definitivo trasferimento dei poteri dell’Amministrazione, con riferimento agli specifici incombenti fissati

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