TAR Catania, sez. II, sentenza 2020-08-14, n. 202002062
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Pubblicato il 14/08/2020
N. 02062/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02099/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2018, proposto da S M, S M e R M, rappresentati e difesi dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota del responsabile istruttore – 7° U.O. Strade del 30.10.2018 prot. n. 98249, con cui si conferma il parere reso il 11.09.2018, motivando le ragioni del rigetto dell'istanza di autorizzazione per l'adeguamento di passo carrabile esistente in Via Cristoforo Colombo n. 18, Acireale, foglio 54, part. 39 e della relativa presa d'atto da parte del dirigente con la nota del 6.11.2018, prot. n. 99738, con cui comunica la nota del responsabile istruttore a Massimino Sebastiano;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi:
- la nota 4 maggio 2016, prot. n. 36474 del Settore Lavori Pubblici indirizzata al Settore Urbanistica;
- il parere del 11 settembre 2018 prot. n. 81769;
nonché per l'accertamento
del diritto a conseguire la predetta autorizzazione;
e per la condanna
dell'amministrazione a rilasciare l'autorizzazione all'adeguamento del passo carrabile esistente in via Cristoforo Colombo n. 18;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acireale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare del T.a.r. n. 10/2019;
Vista l’ordinanza del C.g.a.r.s. n. 196/2019;
Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 15 luglio 2020 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;
Visto l’art. 84, cc. 5-6, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020;
Visto l’art. 4 d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, n.q. di nudo proprietario il sig. Massimino Sebastiano Benedetto Andrea e usufruttuari gli altri, del terreno sito in Acireale, via Cristoforo Colombo, n. 18, hanno chiesto l’autorizzazione ad ampliare il cancello di ingresso e ad arretrarlo così da realizzare uno spazio idoneo per accedere ed uscire dal terreno. Il Comune ha autorizzato l’intervento subordinandolo alla realizzazione di una strada parallela. E’ stata quindi chiesta la revoca in autotutela del predetto parere, ma il Comune lo ha confermato con ulteriori motivazioni (v. violazione dell’art. 45 del Regolamento di esecuzione del codice della strada che prescrive il rispetto della distanza minima di m 100 fra accessi privati su strada extraurbana).
I ricorrenti deducono quindi le seguenti censure:
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità – violazione dell’art. 45, cc. 6 e 7, d.p.r. n. 495/1992, atteso che l’accesso carraio di cui trattasi è già esistente ed utilizzato;l’ampliamento e l’arretramento del cancello comporta un adeguamento al codice della strada rendendo più sicuro l’accesso e l’uscita dei mezzi;
2) eccesso di potere per manifesta ingiustizia – violazione del principio di proporzionalità, atteso che l’interesse alla sicurezza stradale è pienamente tutelato senza che sia necessaria la realizzazione di una strada parallela;
3) violazione del principio del legittimo affidamento – eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione, atteso che il Comune non indica le ragioni per le quali l’adeguamento del cancello secondo il progetto presentato possa creare pregiudizio per la fluidità della circolazione;
4) nullità del provvedimento per mancanza di elemento essenziale ex art. 21 septies l. n. 241/1990, atteso che l’inserimento di una strada di servizio per l’accesso al fondo non si può realizzare perché doveva essere prevista ex ante al momento della costruzione della strada principale;
5) eccesso di potere per difetto di istruttoria – vizi della motivazione, atteso che il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sulla maggior sicurezza per la circolazione derivante dall’ampliamento e arretramento del cancello non trattandosi di valutazioni personali dei ricorrenti;
6) violazione dell’art. 45, c. 3, regolamento di esecuzione del codice della strada – eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, atteso che il Comune deduce come ulteriore fatto preclusivo una distanza tra l’accesso dei ricorrenti ed altro accesso su via Colombo, ma non tiene conto che le prescrizioni sulle distanze si applicano ai nuovi accessi e non a quelli preesistenti;
7) eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso che altri passi carrai sono stati autorizzati in via Cristoforo Colombo e nel caso di specie si tratta di adeguamento di accesso esistente e non di nuovo accesso.
Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Acireale.
L’istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta in appello e i lavori sono stati realizzati, giusta autorizzazione del Comune, fatti salvi gli esiti del giudizio di merito.
All’udienza pubblica del 15 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 84, cc. 5-6, d.l. n. 27/2020, conv. in l. n. 27/2020.
Re melius perpensa rispetto alla fase cautelare, ritiene preliminarmente il Collegio che il ricorso sia ammissibile in quanto il provvedimento da ultimo impugnato (nota del responsabile istruttore – 7° U.O. Strade del 30.10.2018 prot. n. 98249) non è meramente confermativo del precedente. Invero, esso decide l’istanza di revoca in autotutela del parere reso in data 11/9/2018 (prot. n. 81768) e contendente solo la prescrizione della realizzazione della strada parallela. Orbene, se, da un lato, la p.a. non ha l’obbligo di provvedere al riesame di provvedimenti divenuti inoppugnabili, dall’altro lato, ove decida discrezionalmente di provvedere e offra nuove motivazioni sull’istanza del privato, consente ovviamente allo stesso di attivarsi in sede giurisdizionale avverso l’ultima determinazione.
Detto provvedimento in quanto contenente la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, dà luogo a un atto propriamente di conferma, autonomamente impugnabile e non ad un “atto meramente confermativo” e quindi inoppugnabile.
Sempre in rito, rileva il Collegio che non può dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, per come richiesto dalla parte ricorrente in ragione della circostanza che l’intervento è stato realizzato;invero, l’autorizzazione è stata concessa dal Comune in espressa esecuzione dell’ordinanza cautelare del C.g.a.r.s. n. 196/2019 e riservandosi ogni ulteriore determinazione in esito al giudizio di merito.
Ciò posto il ricorso nel merito, è fondato, quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.
Invero, la nota del responsabile istruttore – 7° U.O. Strade del 30.10.2018 prot. n. 98249 appare viziata da violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione.
Da un lato, l’accesso di cui trattasi è stato realizzato anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione al codice della strada e quindi non può essere subordinato al rispetto delle distanze previste dall’art. 45, peraltro applicabile ai “nuovi accessi” e quindi non alla modifica di quelli preesistenti.
Dall’altro lato, recita l’art. 22, c. 9, del Codice della strada: “Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l’ente proprietario della strada rilascia l’autorizzazione per l’accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.”.
E’ evidente quindi che la condizione apposta dal Comune al rilascio dell’autorizzazione per l’allargamento e all’arretramento del cancello di ingresso, i.e. la realizzazione di una strada parallela, presuppone, in base alla norma citata, che l’accesso, per come progettato, non garantisca requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione.
Sul punto, nel caso di specie non risulta essere stata fatta alcuna istruttoria, né viene fornita alcuna motivazione, il che rende illegittima la stessa condizione.
Peraltro, i rilievi effettuati dalla parte ricorrente nell’istanza di revoca in autotutela, in ordine al fatto che l’arretramento del cancello consente la sosta del veicolo fuori dalla carreggiata in attesa dell’ingresso e in ordine al fatto che lo stesso è ubicato su rettilineo con totale visibilità, non potevano essere considerati come irrilevanti “valutazioni personali”, ma avrebbero eventualmente dovuto essere confutati per dimostrare, appunto i pericoli per la sicurezza e la fluidità della circolazione (che renderebbero necessaria la costruzione di una strada parallela).
Non può esimersi infine il Collegio dal rilevare che la documentazione fotografica offerta sembra dimostrare che l’accesso per come attualmente realizzato, è ben più sicuro per la circolazione rispetto a quello precedente.
In conclusione il ricorso, in quanto fondato, va accolto quanto alla domanda di annullamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, di talché nulla può statuirsi quanto alle domande di accertamento e di condanna.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.