TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2011-06-07, n. 201100812
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00812/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2011, proposto da:
G P B, rappresentato e difeso dall’Avv. A G, con domicilio presso A G, in Catanzaro, Via Schipani 118;
contro
Comune di Ricadi, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. G P, con domicilio presso Salvatore Staiano, in Catanzaro, Via Turco 13;
per l’annullamento
del voto di 14/30 che gli è stato attribuito nella prova tecnico-pratica del 11 aprile 2005, del verbale della commissione esaminatrice n. 13 del 12 dicembre 2009 e della nota del Sindaco prot. n. 8288 del 26 luglio 2010;
e per la condanna dell’Amministrazione
al risarcimento in forma specifica o, in subordine, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ricadi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso è manifestamente infondato e può, quindi, essere definito con sentenza in forma semplificata (art. 74 cod. proc. amm.);
che il ricorrente chiede l’annullamento del voto di 14/30 che gli è stato attribuito nella prova tecnico-pratica del 11 aprile 2005, del verbale della commissione esaminatrice n. 13 del 12 dicembre 2009 e della nota del Sindaco prot. n. 8288 del 26 luglio 2010;
che il ricorrente chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, consistente nel rifacimento della procedura a partire dalla correzione dei suoi due elaborati,
che, in subordine, il ricorrente chiede la condanna del Comune al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in € 500.000,00 o nella cifra maggiore o minore ritenuta dal Tribunale;
che con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta “violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali e, in particolare, in materia di nomina della commissione giudicatrice, dimissioni, esonero, sostituzione di un componente, violazione dell’art. 54, secondo comma, del Regolamento Comunale, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria e perplessità”;
che, in particolare, il ricorrente osserva che: a) il Presidente originario si è dimesso ed è stato sostituito da un nuovo Presidente;b) pertanto, risulta necessario conoscere i motivi delle dimissioni del vecchio Presidente e, soprattutto, sapere se il nuovo Presidente ha potuto esaminare le operazioni eseguite prima della sua nomina;
che al riguardo deve osservarsi che: a) il processo amministrativo è un processo dispositivo;b) se al ricorrente interessa sapere quali siano i motivi delle dimissioni del vecchio Presidente o se il nuovo Presidente abbia potuto esaminare le operazioni eseguite prima della sua nomina, può inoltrare domanda di accesso agli atti del procedimento;c) il giudice amministrativo non è un organo amministrativo di secondo grado al quale possano devolversi imprecisate e supposte perplessità o interrogativi sull’eventuale legittimità di un procedimento o che sia tenuto a svolgere istruttoria, in sostituzione della parte ricorrente, al fine di ricercare eventuali irregolarità dell’azione amministrativa;
che con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, difetto di motivazione e violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali”, osservando che non sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali;
che al riguardo deve osservarsi che a) il ricorrente non ha interesse a muovere tale censura, in quanto la procedura in questione (non avendo alcun candidato superato le prove scritte) non avrà esito e dovrà essere - eventualmente - rinnovata;b) pertanto, ammesso che effettivamente non siano stati stabiliti i criteri e le modalità di correzione e che la procedura debba per questo essere annullata, ciò non produrrebbe alcun mutamento rispetto alla situazione attuale, visto che la procedura in questione non ha, comunque, sortito alcun effetto perché nessun candidato ha superato la prova orale;
che con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi generali in materia concorsuale, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e irragionevolezza”;
che, in particolare, il ricorrente osserva che il voto numerico non costituisce una motivazione adeguata (Tar Napoli, V, n. 9991/2008) allorquando non siano stati predeterminati i criteri e le modalità di valutazione delle prove;
che al riguardo deve osservarsi che: a) come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, cfr. Cons. St., VI, n. 8694/2010), l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, rispetto alla quale l’esposizione di ulteriori elementi si tradurrebbe in un’inutile duplicazione;b) in ogni caso, nella fattispecie in esame la Commissione ha fatto puntuale applicazione dei criteri di valutazione indicati nel bando, il quale sul punto rimanda all’art. 66 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi (“criteri di valutazione delle prove d’esame”), c) il voto numerico costituisce indubitabilmente motivazione sufficiente del provvedimento di esclusione (da ultimo, cfr. Cons. St., VI, n. 913/2011) qualora, come nella specie, sussistano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato;
che con il quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 11, primo e quinto comma, del d.p.r. n. 487/1994, dei principi generali in materia concorsuale, dell’art. 97 Cost., dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’attività della Pubblica Amministrazione, della buona fede e della costante prassi secondo cui nessun candidato può lasciare l’aula prima di almeno tre ore dall’inizio della prova, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, iniquità, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità manifesta e inopportunità”;
che, in particolare, il ricorrente osserva che: a) due concorrenti hanno lasciato l’aula dieci minuti dopo l’inizio della prova;b) il concorso (che, comunque, non è ancora concluso) è durato 7 anni e 9 mesi, in violazione del citato art. 11 del d.p.r. n. 487/1994;
che al riguardo deve osservarsi che: a) a prescindere da ulteriori rilievi, la prassi non ha valore vincolante e, pertanto, non è illegittimo il comportamento della commissione che consenta a due candidati di abbandonare l’aula dopo pochi minuti dalla dettatura della prova d’esame;b) il fatto che il concorso sia durato 7 anni e 9 mesi non incide sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, ma può giustificare semmai, qualora ne sussistono in presupposti, una richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell’Amministrazione;
che con il quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta “violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e del principio di affidamento, nonché eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta”;
che al riguardo il ricorrente osserva di avere correttamente redatto il verbale di contravvenzione di cui alla prova tecnico-pratica, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 200 e 383 del Codice della Strada;
che al riguardo deve osservarsi che: a) l’art. 383 del d.lgs. n. 285/1992 non esiste;b) il ricorrente ha impropriamente qualificato la sanzione amministrativa quale “ammenda;b) il ricorrente ha omesso di specificare l’importo della sanzione amministrativa dovuta in caso di violazione dell’art. 157 del d.lgs. n. 285/1992;c) il ricorrente non ha adeguatamente specificato che l’art. 202, primo comma, del d.lgs. n. 285/1992 prevede la possibilità di pagare entro 60 giorni una somma pari al minimo della sanzione edittale e non ha indicato quale fosse il relativo importo nel caso di specie;d) è, quindi, assolutamente ragionevole e corretto il voto che la Commissione ha attribuito all’elaborato del ricorrente;
che all’infondatezza della domanda di annullamento (e a prescindere da ogni ulteriore rilievo) consegue anche l’infondatezza della domanda risarcitoria;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;