TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-27, n. 201400982

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-27, n. 201400982
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400982
Data del deposito : 27 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01120/2005 REG.RIC.

N. 00982/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01120/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2005, proposto da:
Alegiani Vittorio, Alessi Marco Salvatore, Allegra Carmelo, Anello Fabio, Angelillo Alfonso, Annunziata Armando, Antonante Gianluca, Apicella Gabriele, Arba Adriano, Ardizzone Giuseppe, Arnese Antonio, Arnese Francesco, Badamo Salvatore, Barbaria Carmelo, Barbero Marcello, Barilari Enzo, Basile Vito, Bassi Giovanni, Becciu Giannetto, Bellusi Massimo, Bertozzi Cesare, Bianchi Stefano, Biondo Emanuele, Bissaco Matteo, Bordone Claudio, Botta Angelo Mario, Brancato Giovanbattista, Bruno Ilvo Quintino, Bruno Luca, Burgio Salvatore, Caccioppoli Giulio, Campete Giancarlo, Canu Giuseppe Angelo, Caracciolo Roberto, Carosa Fabrizio, Carra' Salvatore, Carratu' Umberto, Carrozzo Giuseppe, Carta Daniele, Cartera Bartolomeo, Caruso Vincenzo, Cavaliere Nicola, Cella Paolo, Centonze Antonio, Chessa Giovanni Antonio, Chirdo Mario, Cianchi Piero, Cimo' Massimiliano, Cipria Balduino, Civitella Antonio, Clemente Ciliberto, Corrado Aldo, Costanza Giuseppe, Cotugno Ugo, Cristofanetti Luca, Croce Armando, Da Ros Valerio, D'Agostino Antonino Mario, D'Alessandro Gioacchino, D'Alessandro Pasquale, D'Ambrosio Erasmo, D'Arpino Armando, Dattilo Roberto, De Donno Ezio, De Momi Riccardo, Del Rio Graziano, Della Sala Sandro, Della Volpe Giuseppangelo, Desideri Luca, Di Cicco Massimiliano, Di Grazia Donato, Di Ruscio Franco, D'Onise Quirino, D'Onofrio Carlo, Elefante Cosimo, Fabrizio Claudio, Fanini Luca, Federico Luigi, Ficarra Giuseppe, Fochetti Franco, Forsinetti Walter Giuseppe, Forte Carlo, Foti Francesco, Furioso Francesco, Gaglio Salvatore, Galasso Claudio, Galullo Matteo, Gasparini Vittorio, Giacomini Felice, Giambenedetti Stefano, Giannuzzo Fernando, Grasso Angelo Massimo, Gravina Luciano, Greco Giuseppe Fabio, Imperatore Claudio, Intilla Alfonso, Inzirillo Gaspare, La Bella Concetto Fabrizio, La Bua Pietro, La Rosa Ignazio, Liberatore Gian Marco, Lipari Cosimo, Loffreda Aurelio, Lombardo Filippo, Magliozzi Crescenzo, Maiore Carlo Ronco, Maisano Davide, Mannu Giovanni Antonio, Marano Andrea, Maranto Antonio, Marcinno' Gesualdo, Marricchi Renzo, Martino Valerio, Matera Alessandro, Mazzariol Massimo, Menicacci Pierino, Merella Roberto, Messano Maurizio, Mezza Giuseppe Domenico, Mignogna Liborio, Milella Girolamo, Miniello Adriano, Monescalchi Teodoro, Montalbano Ignazio, Napolitano Michele Giuseppe, Napolitano Severino, Neri Francesco, Nizi Luigi Romualdo Cristiano, Orlando Giovanni, Pallotta Angelo, Paolucci Mario, Parodi Marco, Parucchella Pasquale, Pellegrino Carlo, Pellitteri Massimo, Pepe Gregorio, Perna Calcedonio, Perna Salvatore, Petronio Mario, Petrucci Fausto, Pino Vincenzo, Pisanu Giorgio, Pozzi Stefano, Pravata Giuseppe, Rapari Silvano, Revelant Marco, Rizzo Ciro, Rodi Sergio, Roia Silvano, Ronco Marco, Rondanini Massimo, Rosella Francesco Maria, Ruffino Claudio, Ruiu Antonio, Rutigliano Fabio, Sabato Luigi, Salimbene Giovanni, Salzetta Fabio, Saporita Francesco, Saporita Giuseppe, Sardilli Achille, Savoia Massimo, Scafetta Giovanni, Scarcella Antonino, Schibeci Francesco, Schisano Giovanni, Sebastiano Massimo, Sedita Carmelo, Solari Luca, Spinella Tindaro, Tamma Alberto, Tedesco Cosimo, Tiloca Antonio, Todaro Giovambattista, Torri Matteo, Travaglini Emilio, Trimarchi Carmelo Gianluca, Trombetta Claudio, Turis Giuseppe Antonio, Ursi Nicola, Vallarella Roberto, Valori Gianfranco, Velardi Antonino, Vella Carmelo, Verzotto Massimo, Viresini Alessandro, Virga Salvatore, Vitagliani Michele, Viviano Domenico, Zappitelli Paolo, Zarlenga Palmino, rappresentati e difesi dall'avv. R M, con domicilio eletto presso R M in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

del diritto ad essere reinquadrati, in sede di riordino delle carriere nei gradi del nuovo ruolo ispettori dell’arma dei carabinieri secondo criteri, termini e modalità previsti dal decreto legislativo numero 197 del 1995 per il reinquadramento nelle qualifiche del nuovo ruolo ispettori dei loro colleghi già appartenenti al vecchio ruolo degli ispettori della polizia di Stato nonché

per la declaratoria

del diritto alla progressione di carriera nell’ambito del nuovo ruolo degli ispettori dell’arma dei carabinieri sulla base degli stessi criteri, termini e modalità previsti dal decreto legislativo 197 del 1995 per i loro colleghi pari ruolo della polizia di Stato e

per la condanna

dell’amministrazione militare di appartenenza alla ricostruzione delle loro carriere e alla corresponsione dei relativi emolumenti ed accessori vari, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, il tutto a far data dal primo loro reinquadramento ed inoltre

per l’annullamento o disapplicazione

degli atti a tutto ciò ostativi e, in particolare, delle leggi, decreti ministeriali e circolari, nonché dei decreti di inquadramento e nomina dei ricorrenti nei vari gradi del nuovo ruolo ispettori dell’arma dei carabinieri;
e di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei loro diritti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno e Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, i ricorrenti – nelle rispettive qualifiche di Maresciallo capo o Maresciallo Aiutante s.U.S.P. dell’Arma dei Carabinieri – agiscono in giudizio per sentirsi pronunciare:

a) declaratoria del diritto al re-inquadramento dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri secondo criteri e modalità corrispondenti a quelli previsti dal legislatore per il re-inquadramento dei colleghi pari qualifica e ruolo del personale della Polizia di Stato;

b) declaratoria del diritto alla successiva progressione di carriera nell’ambito del ruolo ispettori al compimento di un numero di anni di servizio uguale, nel complesso, a quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo ispettori del personale della Polizia di Stato;

c) condanna dell’Amministrazione convenuta alla ricostruzione di carriera, alla corresponsione dei relativi emolumenti ed alla regolarizzazione previdenziale;

d) annullamento dei provvedimenti che negano tali diritti;

e) risarcimento dei danni conseguenti.

Gli interessati, oltre a dedurre un unico, articolato motivo di gravame per eccesso di potere sotto vari profili, eccepiscono l’incostituzionalità degli artt. 12, 13, 14, 15 del D. L.vo n. 198/1995, per contrasto con gli artt. 3, 1 c., 36, 1 c., parte prima, 76 e 97 della Costituzione, denunciando l’incostituzionalità delle norme per la mancata equiparazione degli Ispettori dell’Arma dei Carabinieri agli Ispettori della Polizia di Stato relativamente agli avanzamenti di carriera ed al trattamento economico.

Le Amministrazioni statali intimate si costituiscono chiedendo il rigetto del ricorso, per infondatezza.

All’udienza del 17 dicembre 2013, la causa è trattenuta per la decisione.

Giova una breve ricostruzione dei fatti.

Le Forze di Polizia, inclusa l’Arma dei Carabinieri, furono interessate, negli anni novanta, da una modifica della normativa sui ruoli e le modalità di reclutamento.

In questo contesto, fu affrontata anche la questione della equiparazione economica e di carriera dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, già presa in considerazione con la legge 1 aprile 1981, n. 121.

La Corte Costituzionale, sulla scorta delle argomentazioni riguardanti il principio di equiparazione tra le funzioni di istituto dei sottufficiali dei Carabinieri e quelle svolte dagli ispettori della Polizia di Stato, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della legge n. 121/1981 e della tabella C) allegata alla predetta legge sancendo la valenza del “criterio funzionale”.

La legge n. 216 del 3 marzo 1992 attuò la perequazione del trattamento economico delegando il Governo alla emanazione di decreti legislativi relativi alla equiparazione giuridica e dei ruoli economici e di carriera per il personale delle forze di Polizia e delle Forze armate.

A tal fine, furono emanati il D.L.vo n. 197/1995 - sul riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato - ed il D.L.vo n. 198/1995, relativo al riordino del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri mediante i quali il ruolo dei rispettivi Ispettori fu articolato in quattro gradi.

Ebbene, i ricorrenti lamentano che, nonostante i predetti decreti abbiano costituito tali ruoli dai quali si evince l’equiparazione tra i gradi di ispettori appartenenti al corpo della Polizia di Stato e i corrispondenti gradi di Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, di fatto tale equiparazione non avrebbe avuto concreta applicazione, creando una vera e propria sperequazione fra le varie forze di Polizia.

La circostanza, proseguono gli interessati, è confermata dall’analisi dell’art. 13 del D.L.vo n. 197/1995 relativo alle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato il quale prevede che un ispettore diventi ispettore capo dopo soli due anni;
un ispettore capo diventi solo dopo un anno ispettore superiore s.U.S.P. con conseguente attribuzione del livello stipendiale VII bis, senza sostenere alcuna prova di esame.

Di contro, il D.L.vo n. 198/1995 relativo alla carriera dei Carabinieri prevede che un militare che possiede il grado di Maresciallo ordinario ad esempio nel 1990 diventi Maresciallo capo nel 1994, con la possibilità di essere portato in avanzamento soltanto nel 1998 a seguito di superamento del concorso previsto dall’art. 38, c. 4 ed art. 46, c. 5 del D.L.vo n. 198/1995.

Ad avviso degli istanti, pertanto, con l’adozione del D.L.vo n. 198/1995 si sarebbe verificata una penalizzazione formale e materiale per i sottufficiali dei Carabinieri, in spregio sia del “criterio funzionale” affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 277/1991 - secondo cui ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico - che degli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione.

I ricorrenti, infatti, argomentando dalla identità funzionale dei quattro gradi in cui sono stati articolati i ruoli degli Ispettori delle varie Forze di Polizia, adombrano i seguenti sospetti di incostituzionalità: irrazionalità/irragionevolezza della normativa (art. 3 Cost.: in quanto la presunta equiparazione non tiene conto del contenuto delle funzioni proprie, delle qualifiche e dei gradi messi a raffronto);
disparità di trattamento (art. 97 Cost.: le mansioni attribuite ai vari gradi dei ruoli dei sottufficiali dell’Arma sono omogenee, per quantità e qualità, a quelle corrispondenti svolte dagli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato);
diritto alla progressione di carriera (art. 36 Cost.: nell’ambito del ruolo ispettori al compimento di anni di servizio uguale, nel complesso, a quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo ispettori della Polizia);
eccesso di delega (art. 76 Cost.).

DIRITTO

Il Collegio rileva che i ricorrenti si dolgono del loro inquadramento derivante dall'applicazione della disciplina emanata a seguito della delega contenuta nella legge n. 216/92 ed, in particolare, lamentano l'illegittimità costituzionale del D. Lgs. n. 198/95, per contrasto con gli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost.

Come esposto in fatto, i ricorrenti hanno denunciato violazione del c.d. “criterio funzionale” – affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 277/1991 - secondo cui ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico.

Così delineato l'oggetto del presente giudizio, il Collegio rileva l'inammissibilità dell'azione di accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un diverso inquadramento, in linea con quanto già espresso dalla Sezione con numerose sentenze, a partire dalla sentenza n. 4622 del 2009 , per proseguire con le sentenze nn. 281, 282, 283, 284, 285, 286 e 287/2010. Ed invero, nel processo amministrativo l'azione di accertamento è ammissibile in sede di giurisdizione esclusiva solo quando da parte dell'istante venga fatta valere una posizione di diritto soggettivo, che non è riscontrabile nel caso in cui si controverta sull'inquadramento del personale, rispetto al quale sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo, azionabili e tutelabili mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono essere illegittimamente lesivi della posizione medesima. Infatti, la pretesa del pubblico dipendente ad un diverso inquadramento non è qualificabile come correlata ad una posizione di diritto soggettivo, stante la natura autoritativa, oltre che vincolata, della connessa funzione amministrativa. L'atto di inquadramento del personale è un provvedimento con il quale l'Amministrazione definisce lo status giuridico ed economico del dipendente nell'ambito del proprio apparato organizzativo con efficacia costitutiva, per cui nei confronti di tale atto sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo da far valere entro il termine decadenziale di 60 giorni e non di diritto soggettivo, come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento (ex plurimis: Cons. Stato - Sez. V - 17 ottobre 2008 n. 5065).

L'inammissibilità dell'azione di accertamento proposta dai ricorrenti, volta ad ottenere un diverso inquadramento, travolge necessariamente anche la domanda diretta al riconoscimento del diritto al trattamento retributivo corrispondente ai diversi gradi cui i ricorrenti aspirano, in quanto avente il proprio presupposto nell'asserito diritto ad un diverso inquadramento.

Ne discende, ulteriormente, l'inammissibilità della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale delle norme recate dal D. Lgs. n. 198 del 1995, la cui non rilevanza ai fini del presente giudizio discende dall'inammissibilità del ricorso.

Comunque, il Collegio ritiene che l'eccezione di incostituzionalità sia manifestamente infondata e, conseguentemente - posto che le censure mosse ai provvedimenti impugnati consistono, sostanzialmente, nella supposta incostituzionalità della normativa applicata dall'Amministrazione ai fini di inquadrare i ricorrenti - il ricorso sarebbe da considerare, comunque, infondato.

Al riguardo, basta rinviare a quanto deciso da questo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, in precedente identico, con la recente sentenza n. 7983/2012.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio, valutate tutte le circostanze e la lunga durata del processo, possono essere compensate.

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