TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-09-24, n. 201900602
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Pubblicato il 24/09/2019
N. 00602/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00607/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 1998, proposto da
G G, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avv. Riccardo Stecconi, in Ancona, piazza Cavour, 2;
contro
Comune di Senigallia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L A, e con la stessa domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
Provincia di Ancona, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 23 aprile 1998, recante il diniego di rilascio della concessione edilizia;
- delle presupposte previsioni del Piano Regolatore Generale, nella parte in cui attribuivano alla proprietà della ricorrente destinazione F1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria di un edificio destinato a civile abitazione ricadente alla Via Podesti del Comune di Senigallia, con il presente ricorso ha impugnato:
- il diniego di rilascio della concessione edilizia, in relazione ad un intervento di ampliamento in sopraelevazione del predetto fabbricato;
- le presupposte norme del P.R.G., nella parte in cui attribuivano al comparto di cui fa parte l’immobile de quo destinazione a zona F1 “Aree destinate a pubblici servizi” (nella quale erano vietati interventi che implicassero l’ampliamento degli edifici già esistenti).
Con successiva variante specifica adottata in data 28 luglio 1998 (deliberazione del C.C. n. 117) ed approvata definitivamente dalla Provincia di Ancona in data 22 febbraio 2000 (deliberazione del C.P. n. 34), il Comune ha modificato il P.R.G., attribuendo al lotto di proprietà della ricorrente destinazione a zona di completamento, il che avrebbe soddisfatto in forma specifica l’interesse della sig.ra G. Sennonché, con deliberazione consiliare n. 8 del 18 ottobre 2000, pubblicata all’Albo Pretorio il successivo 13 novembre 2000, il Comune adottava una variante generale finalizzata alla tutela del lungomare, la quale nuovamente precludeva l’ampliamento dei fabbricati esistenti (fra cui quello di proprietà della ricorrente).
2. In ragione di tali accadimenti successivi alla proposizione del ricorso, con memoria depositata in data 16 luglio 2019 la sig.ra G ha:
- dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento della domanda impugnatoria, visto che l’intervento edilizio per cui è causa non è ormai più assentibile in forza di previsioni urbanistiche sopravvenute, che essa ricorrente non ha ritenuto di impugnare;
- insistito affinché il Tribunale, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., dichiari incidentalmente l’illegittimità degli atti impugnati, e ciò ai fini della proposizione della domanda risarcitoria.
Il Comune di Senigallia, preso atto della dichiarazione della ricorrente, negli scritti difensivi conclusionali ha difeso la legittimità degli atti qui censurati.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 18 settembre 2019.