TAR Milano, sez. III, sentenza 2016-04-12, n. 201600701

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2016-04-12, n. 201600701
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600701
Data del deposito : 12 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00545/2015 REG.RIC.

N. 00701/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00545/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 545 del 2015, proposto da SIA - Società italiana autoservizi spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A T, F R, e U F, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, corso Italia, 7;

contro

la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. M L T, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

nei confronti di

ATV – Azienda trasporti Verona srl;

per l’annullamento,

previa misura cautelare,

- della deliberazione della Giunta regionale n. X/2956 del 19 dicembre 2014, pubblicata sul BURL – supplemento 23 dicembre 2014, n. 52, avente ad oggetto il regolamento regionale “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente” , limitatamente alle disposizioni indicate nei motivi di ricorso;

- di tutti gli atti precedenti e conseguenti o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2016 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, premettendo di operare nel settore del trasporto pubblico locale sia extraurbano che urbano e del noleggio di autobus e di trasporti, impugna la delibera di Giunta regionale in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.



1. Illegittimità dell’art. 3, comma 1, lett. b) , e dell’art. 7, comma 6 per eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Secondo la disposizione impugnata, il soggetto richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente dovrebbe disporre di un parco autobus “con anzianità massima non superiore a quindici anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità;
i nuovi mezzi immatricolati non possono avere un’età superiore a cinque anni”. La disposizione avrebbe un effetto distorsivo sulla concorrenza, sia – con riferimento alle diverse regolazioni regionali – a livello interregionale, sia – con riferimento al numero complessivo di autobus in dotazione all’impresa – a livello infraregionale. La disposizione che condiziona il rilascio dell’autorizzazione regionale all’impiego di nuovi mezzi immatricolati aventi un’età non superiore a cinque anni determinerebbe poi un’eccessiva limitazione dell’attività imprenditoriale.



2. Illegittimità dell’art. 3, comma 1, lett. i) , per violazione di legge, errata applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218, e dell’art. 107 TFUE, per eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione. Secondo la disposizione impugnata, in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, sarebbe necessaria la “autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell’ente competente nel rispetto del divieto di cui all’art. 1, c. 3, della legge n. 218/2003, che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche”. Non si comprenderebbe perché, una volta richiamato espressamente il divieto di cui all’art 1, comma 3, della legge 218/2003, l’amministrazione regionale avrebbe introdotto una limitazione sul numero dei mezzi per cui sarebbe consentita la distrazione dal servizio di linea, condizionandola immotivatamente al numero di quelli già immatricolati ad uso noleggio. Limitazione che, interessando anche mezzi adibiti al trasporto di linea, ma acquistati esclusivamente con risorse proprie dall’impresa esercente il servizio, non potrebbe contribuire a limitare i potenziali squilibri in tema di concorrenza derivanti dalla distrazione di autobus di linea sovvenzionati. La disposizione impugnata, limitando illogicamente la distrazione di autobus al numero complessivo di mezzi già immatricolati ad uso noleggio determinerebbe poi un’eccessiva limitazione dell’attività imprenditoriale.

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