TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2011-05-12, n. 201101148
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N. 01148/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01393/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2011, proposto da:
R P, rappresentata e difesa dall'avv. L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cinzia Taschetta in Catania, via Conte Ruggero, 4;
contro
Comune di Valguarnera Caropepe, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E L M, con domicilio eletto presso Andrea Caponetto in Catania, viale XX Settembre, 19;
nei confronti di
Giuseppe Draga';
per l'annullamento
della delibera di Giunta Municipale n.11 del 26.1.2011 (doc. n.1), dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto autorizzazione avvio programmi di lavoro riguardante i soggetti che hanno inoltrato domanda di ammissione al cantiere di servizi annualità 2011, affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 31.1.2011 e per i quindici giorni successivi, con la quale è stato negato alla ricorrente l’avviamento al programma di lavoro del cantiere di servizi per l’anno 2011 ed in sua vece è stato avviato il coniuge D G erroneamente qualificato “capo famiglia”, del rifiuto del Sindaco del Comune di Valguarnera che con nota del 2.3.2011 prot. n.199/S pervenuta a mezzo racc. a.r. il 4-3-2011 (doc.n.2) ha implicitamente rigettato la richiesta di rettifica di detta delibera effettuata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 18.6.1998 n.237 con istanza del 11.2.2011, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, e con contestuale richiesta di condanna al
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valguarnera Caropepe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il Cons. dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso in epigrafe può essere definito con sentenza in forma semplificata, con l’assenso delle parti costituire, poiché si presenta prima facie fondato;
Ritenuto al riguardo che il signor D G, che apoditticamente l’amministrazione comunale intimata ritiene titolare del beneficio in parola, ha dichiarato , con nota trasmessa al comune in data 4/11/2011 , da un lato che intestataria della scheda anagrafica familiare è stata sempre la moglie odierna ricorrente e, dall’altro lato che non ha mai fatto istanza di ammissione al beneficio di che trattasi al quale non ha interesse;
Ritenuto ulteriormente che le disposizioni di cui alla L. n.22/05 art.1 prevedono che gli interventi de quibus “sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di insediamento” requisito posseduto dalla ricorrente e non dal di lei marito:
Considerato infine che l’esigenza di “evitare fenomeni di lavoro sommerso” che ha ispirato la decisione assessoriale del 27/6/2005 in BUR 22/772005 n. 31, nella parte in cui testualmente recita che “è opportuno che vengano assegnati ai programmi di lavoro i capi famiglia…”, risulta nel caso di specie tutelata posto che, a parte la considerazione che con la riforma del diritto di famiglia la qualifica di “capo famiglia” ha esclusiva valenza anagrafica, la signora P è intestataria della scheda anagrafica familiare e unica in possesso dei requisiti richiesti, mentre il marito, non in possesso dei requisiti richiesti si è comunque dichiarato disinteressato al beneficio;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso va accolto con gli effetti di cui in dispositivo e con spese a carico del comune intimato nella misura che si liquida in dispositivo.