TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-09-23, n. 202102905

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-09-23, n. 202102905
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102905
Data del deposito : 23 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2021

N. 02905/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00454/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2019, proposto da
R S, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Sant'Agata di Militello, non costituito in giudizio;



nei confronti

R F, D S, rappresentati e difesi dagli avvocati D S, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A S non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della nota del Comune di Sant’Agata di Militello, Area VI, n. 179 in data 28 gennaio 2019, avente ad oggetto: “ Ordinanza n. 28408/2018 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 7/11/2018 nel giudizio vertente tra i sig.ri Speciale Rosalia Maria contro Scurria Antonino + 2. Richiesta revoca concessione edilizia in sanatoria n. 235/98-S del 16 aprile 1998. Arretramento immobile ditta Franco-Scurria» - Art. 2, L. 241/90 – Provvedimento di conclusione del procedimento ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati R F e D S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente riferisce che a seguito di contenzioso civile con i controinteressati, la Corte di Appello di Messina, con sentenza passata in giudicato, ha condannato i controinteressati ad arretrare il loro fabbricato sino a 5 metri dal confine con il fabbricato di proprietà della ricorrente stessa.

Con istanza in data 16 novembre 2018 l’interessata ha dunque chiesto all’Amministrazione di prendere atto di quanto definitivamente accertato in sede civile, provvedendo ad annullare la concessione in sanatoria n. 235/98-S in data 2 maggio 1998, rilasciata ai controinteressati.

Il Comune ha rigettato l’istanza con provvedimento n. 179 del 28 gennaio 2019, osservando che nella specie non sussisteva a carico del Comune alcun obbligo di procedere in autotutela, né risultava applicabile l’art. 21-nonies della

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