TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-02-08, n. 201301419
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N. 01419/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06905/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6905 del 2010, proposto da:
M F T, rappresentato e difeso dagli avv.ti R S e P S R, con domicilio eletto presso R S in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;
contro
Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. 648/P/0222991 del 24.6.2008, confermata dalla successiva nota che pure si impugna prot. 042288 del 5.12.2008, con la quale è stato concesso il rimborso delle spese di locazione sostenute durante il servizio presso l'ambasciata d'Italia in Algeri a decorrere dall'1.7.2008 anziché dall’1.8.2007, data di inizio della locazione;nonché
per la dichiarazione del diritto del ricorrente al rimborso del canone riferito al periodo dall’1.8.2007 all’1.6.2008;e
per la condanna dell’amministrazione al pagamento del dovuto oltre interessi di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Cons. Marco T ha assunto il servizio come Consigliere di Legazione presso l’Ambasciata d'Italia in Algeri in data 15 giugno 2007;con il ricorso in epigrafe – notificato il 22 luglio 2010 - chiede che gli venga riconosciuto il diritto alla corresponsione dei benefici economici previsti dall’art. 84 del dpr n. 18/67 (relativo agli alloggi in immobili demaniali o presi in fitto dall’Amministrazione), a partire dal 1°.8.2007, data di decorrenza del contratto di locazione colà stipulato, e non dalla successiva data del 1°.7.2008, in cui l’Amministrazione ha accolto la richiesta, ritenendo - con note del 24 giugno 2008 e 5 dicembre 2008 - che la decorrenza dell’accollo dell’affitto dovesse partire dalla data di autorizzazione alla stipula.
L’odierno deducente, nell’impugnare le suindicate note, con l’unico motivo di gravame articola le seguenti censure:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del dpr 18/67 e ss.mm., nonché dei principi in materia di contributo spese per abitazione al personale diplomatico in servizio all’estero, come ricavabili dall’art. 178 del dpr 18/67 e ss.mm. e dalla circolare n. 3 del 23.1.2003 e dalla circolare n. 10 del 2.7.1991. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà. Motivazione errata comunque insufficiente:
la normativa non precisa il momento della decorrenza del beneficio ex art. 84, ma è evidente che lo stesso, poiché è riferito alla locazione, deve essere connesso alla sua intera durata, a meno che non vengano successivamente meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione;l’Amministrazione ha definito positivamente l’istruttoria della pratica del ricorrente per la concessione del ripetuto beneficio con quasi un anno di ritardo, ma l’interessato aveva fornito tempestivamente tutti gli elementi utili per la valutazione del caso.
2. Si è costituita nel presente giudizio l’Amministrazione intimata la quale, preliminarmente, ha eccepito la inammissibilità e la tardività del ricorso e, nel merito, ha chiesto la reiezione del medesimo siccome infondato.
3. Alla Pubblica Udienza del 23 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni sollevate dalla difesa erariale stante la infondatezza nel merito del gravame.
4.1 Si osserva preliminarmente che il dpr del 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’amministrazione degli Affari Esteri, prevede due distinti istituti per il supporto economico delle spese di alloggio all’estero dei dipendenti, qualora particolarmente onerose: - i benefici di cui all’art. 84 (e pertinente circ. 2.7.1991, n. 10), relativi agli alloggi in immobili demaniali o presi in fitto dall’Amministrazione;e quelli previsti dal successivo art. 178, relativo al contributo per le spese per abitazione (come integrato dal dm 11.9.2000, n. 307 e dalla circ. 23.1.2003, n. 3), istituti tra loro alternativi.
4.2 Tanto premesso, dall’esame della documentazione agli atti del presente giudizio risulta che il Cons. T, dopo l’assunzione del servizio ad Algeri, dapprima, con messaggio n. 2541 del 4.7.2007, chiedeva se i benefici previsti dall’art. 84 fossero suscettibili di applicazione ad Algeri;in seguito, con nota n. 2607 dell’11.7.2007, chiedeva il contributo spese di abitazione ex art. 178 dpr 18/67, ribadendo peraltro l’opportunità di considerare l'applicazione art. 84, senza tuttavia fornire le informazioni richieste dalla richiamata circolare;infine, con ulteriore nota n. 2938 del 7.8.2007, richiedeva nuovamente l’applicazione dei benefici ex art. 84, senza fornire supporto documentale.
Con messaggio dn. 301906 del 14.8.2007, l’Amministrazione informava l’interessato che era stato concesso contributo spese abitazione, ex art. 178 dpr 18/67, e che esso costituisce uno strumento alternativo all'art. 84;per la eventuale applicazione di quest’ultimo beneficio, a partire dal secondo anno della locazione, si richiedeva la produzione di tutti gli elementi previsti dalla normativa che non risultavano ancora agli atti.
4.3 Da quanto esposto risulta chiaramente che il ricorrente era a conoscenza del fatto che l’eventuale concessione del beneficio ex art. 84 avrebbe avuto decorrenza soltanto a partire dal secondo anno di locazione;ed era altresì consapevole della circostanza che l’erogazione del diverso beneficio di cui all’art. 178, da lui richiesta ed accettata per il primo anno, era incompatibile con quello formante oggetto della odierna pretesa, perché ad esso alternativo. E tale situazione era al ricorrente chiara sin dall’inizio, se è vero che nella già citata nota n. 2541 del 4.7.2007, dopo aver chiesto se i benefici previsti dall’art. 84 fossero suscettibili di applicazione ad Algeri, soggiungeva: “Nell’ipotesi di impossibilità di applicazione dell’art. 84, si sarà grati a codesto Ministero se vorrà valutare la possibilità di applicazione dell’art. 178 del dpr 18/67...”. Ne discende che il dipendente, chiedendo ed accettando per il primo anno l’erogazione del diverso contributo per le spese per abitazione, poneva in essere un comportamento incompatibile con il riconoscimento, per il medesimo periodo, dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 84;di tal che, sotto questo profilo, la pretesa dedotta nel presente giudizio rasenta l’inammissibilità, avendo il ricorrente stesso prestato acquiescenza all’erogazione di uno strumento finanziario alternativo che ne esclude il concorso.
4.4 Sotto connesso, ulteriore profilo, giova considerare che il dott. T non vantava comunque un diritto ad ottenere il preteso beneficio, essendo la concessione di esso, in virtù di quanto disposto dall'art. 84 del ripetuto dpr 18/67, non già un diritto per i dipendenti bensì una facoltà dell’Amministrazione, al fine di tutelare l’interesse pubblico a garantire un ordinato svolgimento delle mansioni. E invero, come specificato nella relativa circolare (punto B), "la concessione di alloggi per il personale non costituisce - in termini generali - un obbligo a carico dello Stato, rimanendo essa invece subordinata ad un favorevole apprezzamento in tal senso da parte del Ministero nonché alle concrete fattispecie presenti sui mercati immobiliari dei Paesi interessati", e l'applicazione del secondo comma dell' art. 84 "non è volta a consentire la fruizione di alloggi che, in circostanze ordinarie, non rientrerebbero nelle scelte dei dipendenti, lo spirito della norma essendo invece quello di favorire ... una rapida e stabile sistemazione abitativa al personale, anche in funzione di un ordinato svolgimento delle rispettive mansioni".
5. Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
6. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.