TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2020-12-31, n. 202000384
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Pubblicato il 31/12/2020
N. 00384/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2016, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria, 74;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal prefetto di Isernia in data -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-, conosciuto in data -OMISSIS- a seguito di comunicazioni della Questura di Isernia;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali con i quali venivano revocate le misure di accoglienza concesse in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. D B e rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Con ricorso depositato il 26 agosto 2016, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto di Isernia in data -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la revoca delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, lett. e).
Si è costituito il Ministero intimato, deducendo l’infondatezza del ricorso.
Respinta l’istanza cautelare, all’udienza pubblica del 18 novembre 2020 la causa è stata introitata per la decisione.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo TAR, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., << rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla compatibilità dell’art. 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, lett. e) col diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia (come da ultimo affermato anche dal Consiglio di Stato nei pareri n. 1271/2020 del 9 luglio 2020, n. 1278/2020 del 10 luglio 2020 e n. 1832 del 16 novembre 2020) >>, ha assegnato un termine di dieci giorni alle parti per prendere posizione sulla questione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato una memoria con la quale, preso atto che il diritto eurounitario osta all’applicazione dell’art. 23, lett. e), d.lgs. 142/2015, ha fatto rilevare che le misure alternative indicate dalla sentenza della Corte di Giustizia per sanzionare i comportamenti violenti dei migranti richiedenti sono, almeno allo stato, concretamente inattuabili.
Il ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva.
Il 16 dicembre 2020 la camera di consiglio è stata riconvocata per la decisione.
Il ricorso è fondato.
La questione sottoposta all’odierno giudizio è già stata affrontata da ultimo, dal Consiglio di Stato nei pareri n. 1271/2020, n. 1278/2020 e n. 1832/2020.
L’art. 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, prevede che il Prefetto dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso – per quanto rileva in questa sede – di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto, da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti (lett. e).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza Haqbin, del 12 novembre 2019, causa C-233/2018 ha affermato che << l’art. 20 paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L’imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana>>.
Per costante giurisprudenza, le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, al pari di regolamenti e direttive, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti. L'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee è, quindi, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa (sul punto, cfr. C.G.A.R.S. n. 139, del 16.05.2016;Cons. Stato, I, 1832, del 16.11.2020).
Alla luce di tale sentenza della Corte di giustizia, il Collegio non può che disapplicare, nella fattispecie in esame, la disposizione di cui alla lettera e) dell’articolo 23 del d.lgs. n. 142/2015, con conseguente accoglimento del ricorso e assorbimento delle censure non espressamente scrutinate.
Occorre infine precisare, in relazione alla memoria depositata dalla difesa erariale e alla richiesta di assegnazione << di un ulteriore termine di venti giorni (cfr. art. 73, co. 3, c.p.a.) al fine di permettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno (già interessati da questa Avvocatura) un’interlocuzione ponderata per comunicare le determinazioni definitive dello Stato italiano nella materia de qua>>, che con i già richiamati pareri il Consiglio di Stato ha segnalato al Presidente del Consiglio dei Ministri le criticità della normativa in questione per l’eventuale assunzione di iniziative normative volte al loro superamento, in applicazione dell’art. 58 del regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444, che allo stato non risultano.
Le spese di lite sono compensate perché la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza Haqbin, del 12 novembre 2019, causa C-233/2018 è sopravvenuta al provvedimento impugnato.