TAR Palermo, sez. III, decreto presidenziale 2021-04-13, n. 202100318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, decreto presidenziale 2021-04-13, n. 202100318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202100318
Data del deposito : 13 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2021

N. 00788/2020 REG.RIC.

N. 00318/2021 REG.PROV.PRES.

N. 00788/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 788 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Roma n. 443;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Questura di Palermo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Questura di Palermo il 21 gennaio 2020, e comunicato via pec il 03 febbraio 2020, di revoca del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e di conferma del rigetto delle istanze di aggiornamento del titolo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11\11\2020 :

ANNULLAMENTO

del provvedimento, emesso dalla Questura di Palermo il 21.01.2020 e comunicato via pec il 03.02.2020, di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato (già carta di soggiorno) n. -OMISSIS-precedentemente rilasciato alla ricorrente e di conferma del rigetto delle istanze di aggiornamento del titolo presentate in data 04.03.2014 e 02.12.2019,

nonché del successivo provvedimento di conferma della Questura di Palermo del 14.07.2020 e comunicato a mezzo pec al difensore il 24.07.2020 (cfr. ricorso per motivi aggiunti).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza depositata dall’avv. A R, con la quale ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali per l’attività prestata in favore di -OMISSIS-, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n.-OMISSIS- della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato;

Preso atto che il procedimento è stato definito con sentenza che ha definitivamente confermato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente;

Ritenuto che, pur non avendo il difensore prodotto idonea dichiarazione sostitutiva comprovante, fin dal momento in cui hanno assunto la difesa nel presente procedimento, la regolare iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al processo amministrativo così come previsto dall’art. 81, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, dal controllo effettuato d’ufficio sul sito web dell’ordine, è risultata la sussistenza del predetto requisito e, tuttavia, con invito per il futuro a procedere sempre all’allegazione all’istanza di liquidazione della parcella, della relativa autodichiarazione;

Visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 secondo cui “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;

Visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 secondo cui “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”;

Ritenuto che la presente controversia è di valore indeterminabile;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55/2014, “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”;

Ritenuto che la causa non ha presentato profili di particolare complessità, sicché appare congruo applicare i minimi tariffari così determinati:

Fase di studio della controversia: € 978,00

Fase introduttiva del giudizio: € 675,00

Fase decisionale: € 1.653,00

Fase cautelare: € 910,00

Totale € 4.216,00

Riduzione ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 € 2.108,00;


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