TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202202110
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02110/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2018, proposto da
A A, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. 33, Cat. 6F/2018 - Div. PAS, del 4 maggio 2018, emesso dal Questore di Lecce e recante rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- di ogni altro provvedimento, comunque connesso, sia esso presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con note in data 10.12.2022 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.