TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-12-27, n. 202208047
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 08047/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2015, proposto da
-OMISSIS--, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati P M, G B, con domicilio eletto presso lo studio G B in Napoli, Segreteria Tar Campania Napoli;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M I, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, n. 81, c/o l’Avvocatura Regionale;
per l'annullamento
del decreto della Regione Campania n.-OMISSIS- con cui veniva contestato, alle ricorrenti, lo svolgimento di attività abusiva di cava, relativa ai lavori estrattivi eseguiti in località -OMISSIS-e comminata la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 13/83 e dell’art. 28 della legge regionale n. 54/85;
del decreto della Regione Campania n -OMISSIS- con il quale si ordinava la sospensione dell’attività estrattiva sulla cava, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n 54/85;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania in persona del Presidente pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig. ra -OMISSIS-, in qualità di affittuaria del terreno identificato -OMISSIS-otteneva il permesso di costruire n. -OMISSIS- per la realizzazione di un centro zootecnico per allevamento bovino e la ristrutturazione di un manufatto da adibire a locale di lavorazione e vendita prodotti agricoli.
Successivamente, otteneva l’autorizzazione del 21.11.2013 per sistemare la strada di accesso al cantiere e per permettere l’accesso agevolato ai mezzi d’opera.
In data 04.12.2014, gli Agenti del Comando Carabinieri -OMISSIS-, rilevavano la presenza di scavi in roccia calcarea su gran parte della p.lla -OMISSIS- contestavano, quindi, l’esercizio di attività di cava abusiva da parte della -OMISSIS-disponevano, pertanto, il sequestro delle p.lle -OMISSIS-
In data 9.12.2014 l’Ufficio del Genio Civile di Benevento eseguiva un ulteriore sopralluogo nel corso del quale si rilevava, ancora una volta, l’esistenza di una cava abusiva.
Seguiva, quindi, la comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-di contestazione di attività di cava abusiva, alla quale veniva allegata la relazione -OMISSIS- concernente le risultanze dei sopralluoghi effettuati.
I ricorrenti, con nota di riscontro del 9.01.2014, rilevavano che l’area in questione era stata fatta oggetto di sequestro penale, che impediva l’accesso ai luoghi di causa.
Con decreti dirigenziali n. -OMISSIS- la Regione Campania contestava definitivamente l’esercizio di cava abusiva e comminava la sanzione amministrativa, prevista dall’art. 6 della L.R n. 13/1983 e dell’art. 28 co. 1 della L.R. n. 54/1985, ordinando, altresì, la sospensione dell’attività abusiva e la presentazione di un progetto di ripristino dello stato dei luoghi o di ricomposizione ambientale.
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