TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-17, n. 202200799

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-17, n. 202200799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200799
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2022

N. 00799/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00365/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2021, proposto da Condominio Ceccarini 111 - Gazzella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione del dirigente del Settore Urbanistica- Edilizia Privata – Att. Produttive – SUAP – SUE del 10/02/2021 con la quale il Comune di Riccione ha rivolto al Condominio Gazzella la richiesta di corresponsione del conguaglio dell'oblazione e dei contributi di concessione di cui alla concessione in sanatoria (legge n. 47/1985) prot. spec. N. 5116.

nonché per l'accertamento

della insussistenza dell'obbligo di versamento delle somme richieste.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Riccione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Condominio ricorrente chiede l’annullamento della determinazione del dirigente del Settore Urbanistica- Edilizia Privata – Att. Produttive – SUAP – SUE del 10/02/2021 con la quale il Comune di Riccione ha rivolto al Condominio Gazzella la richiesta di corresponsione del conguaglio dell’oblazione e dei contributi di concessione di cui alla concessione in sanatoria (legge n. 47/1985) prot. spec. N. 5116 nonché l’accertamento della insussistenza dell’obbligo di versamento delle somme richieste.

Espone parte ricorrente che a seguito del ricevimento della determinazione sopra richiamata il Condominio “Ceccarini 111 – Gazzella” è venuto, per la prima volta, a conoscenza di una vicenda riguardante un provvedimento adottato dal Comune di Riccione nel 1989 nei confronti del Sig. S C, in qualità di legale rappresentante della Immobiliare Gazzella s.a.s., con il quale venivano quantificati e richiesti gli importi connessi al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a titolo di oblazione e contributi di concessione.

Avverso tale provvedimento del 1989, come riferito dalla stessa Amministrazione, veniva proposta impugnativa avanti il TAR dal Signor S C, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Immobiliare Gazzella di Morena Giulia e S C &c s.a.s. contestando sia l’an che il quantum debeatur.

Il ricorso veniva rigettato dal TAR di Bologna, sez. II, con sentenza n. 4610 del 5/12/2008 e tale pronuncia veniva appellata dalla medesima parte ricorrente con ricorso NRG n. 9888/2009.

Con ordinanza n. 1096/2020 del 12/02/2020 il Consiglio di Stato, sez. II, preso atto della intervenuta morte del Signor C S, dichiarava l’interruzione del processo.

A ciò faceva seguito il decreto n. 1314/2020 del 22/09/2020 che dichiarava l’estinzione del giudizio per inattività delle parti.

Tanto premesso, il Comune di Riccione con il provvedimento impugnato ha richiesto al Condominio il pagamento, a titolo di oblazione ed interessi, dell’importo di € 220.416.16 nonché a titolo di contributi di concessione, sanzione ed interessi l’ulteriore importo di € 127.334,95, oltre una marca da bollo da € 16,00 ed € 18,07 per “Diritti comunali e spese cartello condono”.

Al riguardo, il Condominio eccepisce l’inesistenza di qualsiasi obbligo a suo carico e lamenta l’illegittimità della nota per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge per violazione degli artt. 37 comma 1 e 31 commi 1 e 3 l. n. 47 del 1985. Difetto di legittimazione passiva.

La normativa sul condono edilizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 37, comma 1, e 31, commi 1 e 3 della legge n. 47/1989, nel dettare la disciplina delle obbligazioni ad esso collegate, include gli “aventi causa” tra i soggetti eventualmente legittimati, dal punto di vista passivo, configurando una sorta di obbligazioni “propter rem” connesse alla proprietà del bene, con riferimento sia alle somme versate a titolo di oblazione sia a quelle dovute per gli oneri concessori (cfr., fra le tante,

TAR

Lombardia – Milano- Sez. IV, 08/02/2019 n. 280).

Soggetto passivo rispetto al pagamento degli oneri connessi al rilascio del titolo in sanatoria non può pertanto ritenersi il condominio che, in quanto tale, non è proprietario, né lo è mai stato, del bene condonato. Deve pertanto escludersi qualsivoglia obbligo di pagamento a carico del condominio.

2. Violazione di legge per violazione dell’art. 35 della l. n. 47/1985. Intervenuta prescrizione del preteso credito.

Esclusa, per ragioni dette, la legittimazione passiva del condominio, deve, in ogni caso, eccepirsi, l’intervenuta prescrizione del preteso credito vantato dall’Amministrazione. Invero, costituisce principio del tutto pacifico quello per il quale “gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicista, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12). Il medesimo principio trova applicazione anche per quanto attiene all’obbligazione contributiva riferita all’oblazione per le opere soggette a condono edilizio (v. tra le altre, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5/12/2013 n. 2699).

Nella specie il Comune ha proceduto alla determinazione, in via definitiva, dell’importo dell’oblazione e del contributo di concessione in data 24/10/1989 con la conseguenza che da tale data decorre il dies a quo per il computo della prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione e del contributo. Senonché, l’Amministrazione comunale ha proceduto a richiedere dette somme al Condominio, per la prima volta, solamente in data 10/02/2021, a distanza di oltre trenta anni dalla detta determinazione definita, quando, stante l’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione, ogni ipotetico credito doveva ritenersi prescritto.

3. Violazione ed errata applicazione dell’art. 42 DPR n. 380/2001 nonché dell’art. 20 della L.R. n. 23 del 21/10/2004. Intervenuta prescrizione.

Il Comune di Riccione ha infatti ritenuto di poter richiedere, oltre al conguaglio dell’oblazione maggiorata di interessi dal 23/12/1989 all’08/02/2021, anche i contributi di concessione maggiorati della sanzione per ritardato pagamento, ex. art. 42 DPR n. 380/2001, nella misura del 40%, per un importo pari ad € 17.075,44 oltre interessi dal 21/08/1990 al 08/02/2021, senza avere tempestivamente rivolto la richiesta di pagamento nei confronti del soggetto a suo avviso obbligato. Il pagamento del contributo di concessione sarebbe dovuto infatti avvenire da parte della Immobiliare Gazzella entro il 23/12/1989 e da tale data è decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Come è noto, infatti, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costituzione è di cinque anni, e ciò in applicazione dell’art. 28 della legge 689 del 1981, la quale è estesa, dall’art. 12 della stessa legge, a tutte le violazioni per le quali è contemplata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (v., fra le tante,

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