TAR Pescara, sez. I, sentenza 2017-12-11, n. 201700349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2017-12-11, n. 201700349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201700349
Data del deposito : 11 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2017

N. 00349/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00153/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D T, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale Regina Elena, 49;

contro

Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Rocco Carabba N.8;
Regione Abruzzo non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota dell'Azienda Sanitaria Locale 2 - Lanciano-Vasto- Chieti, prot. 08048/16 del 18 febbraio 2016 con la quale il Responsabile del Servizio qualità, accreditamento Risk Management e Governo Clinico ha comunicato che l’evento occorso al ricorrente non può essere qualificato come evento sentinella.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2017 il dott. M B e uditi l'avv. Matteo di Tonno, su delega dell'avv. C D T, nei preliminari e Claudio di Tonno nella discussione, per il ricorrente, l'avv. Graziano Menè, su delega dell'avv. R G, per la ASL resistente;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO: che con il presente ricorso si chiede il riconoscimento come “evento sentinella” di un intervento chirurgico subito dal ricorrente, con conseguente riconoscimento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di attivare di tutte le misure di cui alle linee guida del Ministero della Salute del 2009 e del 2011 per la segnalazione di tali eventi e per l’adozione dei provvedimenti consequenziali anche in favore dei parenti e dei loro familiari;

che ai sensi dell’articolo 1 comma 538 della legge n. 2018 del 2015 “ La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perchè consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente ”;

che ai sensi dell’articolo 3 bis del d.l. n. 158 del 2012 Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi ”;

che, ai sensi del successivo comma 539 della medesima legge n. 2018 del 2015, è previso che “ Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, …le regioni …. dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti: a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari …”;

che il divieto di utilizzo dei verbali e degli atti della gestione del rischio, introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (cd. riforma Gelli), richiamata dall’Amministrazione resistente in sede di discussione orale e nella propria memoria di replica, secondo una lettura costituzionale orientata al rispetto del principio di cui all’articolo 24 della Costituzione, può riguardare solo i procedimenti giudiziari a valle in sede civile, ma non la tutela dell’interesse legittimo all’attivazione del procedimento di gestione del rischio;

che, peraltro, l’obiettivo, al contempo di risparmio economico e di tutela del paziente, di tale sopravvenuta riforma, da un lato, consiste nel porre un freno alla cd. medicina difensiva (tipizzando la responsabilità del medico persona fisica sul piano extracontrattuale e imponendo precisi oneri assicurativi), dall’altro e come dichiarato bilanciamento in favore dei pazienti, consiste nel valorizzare la funzione degli strumenti di audit, trasparenza e risk management (cfr. l’articolo 1: “ 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative
”.);

che, pertanto, anche prescindere dalle disposizioni delle linee guida del Ministero della Salute del 2011 sulla gestione e comunicazione degli eventi avversi, citate dal ricorrente, di cui si dirà a breve e che lo avvantaggerebbero nella ricerca di una soluzione stragiudiziale della controversa (al di là dell’oneroso istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione mediante ATP conciliativo o della mediazione obbligatoria, il tutto ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 24 del 2017), il Collegio ritiene che sussista oramai nell’ordinamento un interesse individuale qualificato di ciascun paziente (affermazione che trova conferma anche nel sempre maggior rilievo accordato agli interessi procedimentali amministrativi degli utenti dell’attività sanitaria, sulla falsa riga della legge generale sul procedimento amministrativo, come si evince anche dagli articoli da 1 a 5 della legge n. 24 del 2017 cit.), quale fruitore e finanziatore del servizio sanitario nazionale, affinché il proprio o altrui caso sia inserito tra gli eventi sentinella e quindi il sistema di risk management sia il più possibile aderente alla realtà;

che viceversa, in assenza di legittimazione dei pazienti stessi e dei loro familiari, oltre che di tutti i potenziali utenti, ad agire avverso l’inerzia dell’Amministrazione, tutti gli istituti appena menzionati resterebbero rimessi all’arbitrio dell’Amministrazione stessa e sostanzialmente privi di effettività;

che, peraltro, come correttamente osservato dal ricorrente, al verificarsi di un evento avverso (tra cui rientra sicuramente anche l’evento cd. sentinella, cfr. pag. 10 delle linee guida del 2011: “ L’attivazione del sistema di segnalazione prevede, da parte dell’azienda, l’individuazione della tipologia di eventi da segnalare: Eventi Sentinella, Eventi Avversi e quasi eventi -Near Miss-, anche facendo riferimento al Glossario sulla sicurezza dei pazienti del Ministero della Salute ”), secondo le line guida citate del 2011 (sostanzialmente recepite, nel caso di specie, come autovincolo, sia dalla Regione Abruzzo con il decreto del commissario ad acta n. 69 del 2013 che dalla Asl resistente con atto del 13.5.2011) l’interesse del paziente è ancor più diretto e qualificato perché sorgono tutta una serie di obblighi di comunicazione, sostegno e ricerca di soluzioni stragiudiziali a carico della struttura sanitaria (cfr. le line guida cit. pagg. 4 e 5: “ Il presente documento ha l’obiettivo di definire un cornice concettuale di riferimento per lo sviluppo e l’aggiornamento delle politiche e dei processi operativi di una struttura sanitaria al verificarsi di un evento avverso, che comprenda l’analisi accurata di quanto avvenuto e la comunicazione aperta e trasparente. …Le Regioni e le P.A., nonché le strutture sanitarie di riferimento, definiranno, sulla base delle presenti linee guida, le proprie procedure operative, adattate, modificate e rese conformi allo specifico contesto regionale, in considerazione delle necessità di allineamento con i diversi approcci seguiti, in particolare da un punto di vista assicurativo e di valutazione dei rischi. Le Linee guida individuano due fasi principali rispetto alle quali predisporre le procedure per la gestione dell’evento avverso: Fase 1: Analisi dell’evento con le seguenti azioni prioritarie:

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