TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-09, n. 202201098
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2022
N. 01098/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2017, proposto da
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Torino, via Arsenale n. 21;
nei confronti
del Comune di Nichelino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota della Prefettura di Torino prot. n. 135762/W/2016 (« Assegnazione fondi per il finanziamento delle spese relative al Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 »), pervenuta al protocollo generale del ricorrente il 7 dicembre 2016 prot. n. 67995;
- della nota della Prefettura di Torino prot. n. 1043/17/W (« Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum popolare del 4/12/2016. Chiarimenti »), pervenuta al protocollo generale del ricorrente il 27 gennaio 2017, prot. n. 5172;
- del d.m. 236239 del 2 dicembre 2016 di assegnazione dei fondi, per lo svolgimento dei referendum, alla Prefettura di Torino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Martina Arrivi nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2022, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Moncalieri ha impugnato la nota prot. 135762/W/2016 del 5 dicembre 2016, con la quale il Prefetto di Torino, sulla base delle somme stanziate a livello provinciale dal Ministero dell'Interno con il decreto n. 236239 del 2 dicembre 2016, ha fissato in euro 75.712,69 la misura massima del rimborso spettante al predetto Comune per lo svolgimento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Il gravame viene esteso al succitato decreto ministeriale, ove lesivo delle spettanze dell'ente comunale. Il Comune, sostenendo di aver sostenuto spese per complessivi euro 149.495,34, ha chiesto altresì l'accertamento del proprio diritto al rimborso integrale.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di diritto:
I) difetto di motivazione, in quanto la nota della Prefettura non fornirebbe alcuna giustificazione della decisione di limitare i rimborsi spettanti ai comuni per l'espletamento delle operazioni referendarie, se non richiamando il decreto ministeriale n. 236239 del 2 dicembre 2016, del pari immotivato sotto tale aspetto;
II) violazione degli artt. 7, 8 e 9 l. 241/1990 ed eccesso di potere, perché la Prefettura di Torino avrebbe omesso di comunicare l'avvio del procedimento impedendo al Comune di dimostrare la spettanza del rimborso integrale delle spese; anzi, il Comune sarebbe stato messo al corrente dei limiti del rimborso delle spese effettuabili a consultazione elettorale già svolta, cioè quando i costi erano stati già sostenuti, e senza avere contezza neppure del budget provinciale fissato con il decreto n. 236239 del 2 dicembre 2016;
III) violazione dell'art. 17 l. 136/1976, che pone a carico dello Stato "tutte" le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum, e della circolare prot. n. 106399/16/W della Prefettura di Torino, che stabilisce le modalità con cui deve essere effettuato, a cura delle prefetture, il rimborso delle spese sostenute dai comuni per lo svolgimento del referendum costituzionale, circolare alla quale il Comune di Moncalieri si sarebbe diligentemente attenuto nello svolgimento dei compiti ad esso affidati, sostenendo spese oculate e necessarie a garantire la regolarità della consultazione elettorale;
IV) violazione della l. 62/2002, della l. 70/1980, della l. 147/2013, della l. 400/2014 e del d.m. 117/1998, con riferimento alle spese sostenute per i componenti di seggio e per il compenso del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, le quali non dovrebbero essere considerate fra le spese rientranti nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per le consultazioni elettorali e dovrebbero, dunque, essere sempre integralmente rimborsate;
V) violazione degli artt. 118, co. 2, 119, co. 4, 3 e 97 cost., non essendo conforme a Costituzione l'orientamento seguito dal Ministero che finisce per scaricare sul bilancio dei comuni le spese per le elezioni, che competono allo Stato.
2. Si è costituito il Ministero dell'Interno, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, stante il carattere non lesivo della nota prefettizia avversata, e deducendone l'infondatezza nel merito.
3. La causa è passata in decisione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 novembre 2022.
4. L'eccezione preliminare sollevata dal Ministero è priva di fondamento. La nota prot. 135762/W/2016 del 5 dicembre 2016 stabilisce l'ammontare massimo delle spese rimborsabili al