TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2012-04-05, n. 201203158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2012-04-05, n. 201203158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201203158
Data del deposito : 5 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14851/1997 REG.RIC.

N. 03158/2012 REG.PROV.COLL.

N. 14851/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14851 del 1997, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. S N, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Cortina d'Ampezzo n. 65;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e S.A., in persona del Direttore Generale p.t.;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Giampa Massimo, n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e S.A., Div. Pers. II Sezione I, del 13 ottobre 1997, prot. n. 60042, con il quale è stato comunicato che l’Amministrazione non procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro con il ricorrente, nonostante questi abbia superato tutte le prove del concorso a 588 posti a vigile del fuoco in prova, bandito con D.M. 20 gennaio 1993, collocandosi al 1896° posto nella graduatoria degli autisti, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2012 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 novembre 1997 e depositato il successivo 24 novembre 1997, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 13 ottobre 1997, il Ministero dell’Interno gli ha comunicato che – nonostante il predetto sia stato inserito al 1896° posto nella graduatoria di merito degli autisti del concorso a 588 posti di vigile del fuoco, bandito con d.m. del 20 gennaio 1993 – “non procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro” per mancato possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 29 del 1993, a causa della circostanza che lo stesso “si è reso responsabile del reato di cui all’art. 8 comma 2 L. 15.12.1972 n. 772. 2. L. 24.12.1974 n. 695. 62 bis C.P. 48 n. 2 C.P. Militare di Pace (violazione delle norme sulla obiezione di coscienza)”.

Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ERRORE SUI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI – CARENZA E CONTRADDITTORIETA’ DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA’ DI PROVVEDIMENTI. La normativa richiamata, ossia l’art. 41 del d.lgs. n. 29 del 1993, non riguarda il Corpo dei Vigili del Fuoco. La motivazione del provvedimento è, poi, carente e contraddittoria poiché si limita a richiamare i precedenti penali del candidato e, comunque, non entra nel merito dell’attività del Corpo in esame. E’, altresì, da considerare che “il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale Militare di Roma in data 18.12.1990, declaratoria di estinzione del reato per amnistia con la consequenziale cessazione dell’esecuzione della condanna”. Il reato cui si fa riferimento non è nemmeno contemplato nell’art. 85 del D.P.R. n. 3 del 1957, che prevedeva la destituzione d’ufficio dei pubblici dipendenti, nell’ipotesi di condanna riportata per uno dei reati ivi previsti.

Con atto depositato in data 8 dicembre 1997 si è costituito il Ministero dell’Interno, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre memorie e/o documenti.

Con ordinanza n. 3190 dell’11 dicembre 1997 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

Con memoria prodotta in data 21 febbraio 2012 il ricorrente ha reiterato le censure formulate, rappresentando – nel contempo – di essere stato assunto nel 1997 in virtù del sopra indicato provvedimento cautelare e, pertanto, di lavorare da tale anno nel Corpo dei Vigili del Fuoco, frequentando con successo “tutti i corsi di aggiornamento professionale cui è stato inviato”.

All’udienza pubblica del 15 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento in data 13 ottobre 1997, con cui l’Amministrazione resistente - nonostante il suo posizionamento al 1896° posto nella graduatoria di merito degli autisti del concorso a 588 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con d.m. del 20 gennaio 1993 - si è rifiutata di stipulare il contratto individuale di lavoro con il predetto per carenza delle qualità morali e di condotta prescritte dalla legge.

A tale fine denuncia, tra l’altro, difetto di motivazione, sostenendo – in particolare – che l’Amministrazione non può limitarsi “esclusivamente a richiamare i precedenti penali del candidato”.

Tale censura è fondata per le ragioni di seguito indicate.

1.2. Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, la verifica della sussistenza o meno del requisito soggettivo delle qualità in questione non discende automaticamente dalla tenuta di specifici e predeterminati comportamenti e/o dalla commissione di ben definiti fatti – per cui si rivela esaustivo l’accertamento di quest’ultimi per procedere all’esclusione del concorrente - bensì implica una compiuta valutazione da parte dell’Amministrazione della condotta del soggetto al fine apprezzarne l’affidabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro.

Va, pertanto, riscontrato un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione, finalizzato a permettere l’instaurazione del rapporto di lavoro solo con candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6417).

Nell’esercizio di tale potere, è comunque chiaro l’obbligo per l’Amministrazione – anche in ragione del venir meno già dal 1984 della buona condotta come requisito per l’accesso agli impieghi pubblici definibili “ordinari” (vedasi legge 29 ottobre 1984, n. 732) – di valutare il comportamento dell’aspirante in maniera rigorosa, ossia prendendo in considerazione tutti gli elementi idonei a consentire la migliore interpretazione e valutazione dei fatti, dandone successivamente atto nella decisione – in ultimo - adottata.

In altri termini, non può essere omesso l’esame delle modalità con cui si è svolta la condotta imputata, l’età e la maturità del soggetto al momento di compiere il fatto e i contegni da quest’ultimo solitamente assunti, con evidenziazione – in caso di diniego dell’assunzione – del carattere oggettivamente ostativo riconosciuto ai comportamenti dell’aspirante all’assunzione e dell’effettivo riverbero negativo attribuito agli stessi comportamenti rispetto all’immagine dell’amministrazione datoriale.

1.3. Ciò detto, la scelta operata dall’Amministrazione di non procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con il ricorrente si rivela priva di sufficiente ed adeguata motivazione.

A parte la totale mancanza di riferimenti alla circostanza che già a far data dal 18 dicembre 1990 il reato di cui si fa menzione nel provvedimento impugnato è stato dichiarato estinto per amnistia, la verifica della moralità del ricorrente ai fini dell’accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco è stata, infatti, esercitata soltanto a mezzo del richiamo del reato di cui il predetto si è reso responsabile (rectius: la violazione delle norme sulla obiezione di coscienza), ovvero in via di automatica correlazione con quest’ultimo, senza riferimento alcuno – nel corpo del gravato provvedimento – ad ulteriori dati e/o elementi, atti a suggerire la soluzione adottata dall’Amministrazione sulla base di una valutazione complessiva del candidato.

In ragione delle considerazioni riportate, tale richiamo va ritenuto inidoneo ad avallare – di per sé – la carenza delle qualità morali e di condotta di cui alla disciplina in materia di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria all’epoca vigente, richieste in ossequio a quanto prescritto dall’art. 41 del d.lgs. n. 29 del 1993 (in seguito abrogato dall’art. 43 del d.lgs. n. 80 del 1998), menzionato nel provvedimento.

Da ciò consegue che la censura afferente il difetto di motivazione è fondata.

2. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso.

In ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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