TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-03-01, n. 201200080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-03-01, n. 201200080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201200080
Data del deposito : 1 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00438/1998 REG.RIC.

N. 00080/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00438/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 1998, proposto da V G, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Terzano, con domicilio eletto presso l’avv. Giuliana Terzano, in Campobasso, via S. Antonio Abate, 111;

contro

La Commissione per l’accertamento dell’Invalidità, la Direzione Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Campobasso, non costituite in giudizio;

l’Università degli Studi del Molise, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

dell'accertamento compiuto nei confronti della ricorrente dalla Commissione di cui in epigrafe, nella seduta del 13.2.1998, sulla permanenza dello stato di invalidità civile ai fini dell'assunzione al lavoro nonché degli atti presupposti, dipendenti o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi del Molise;

Vista la propria ordinanza del 21.07.1998, a cui l’amministrazione universitaria ha ottemperato assumendo la ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 08.06.1998, la signora Giuseppina Vanni chiede l’annullamento della decisione adottata dalla Commissione sanitaria di prima istanza per l’accertamento dello stato di invalidità civile della AUSL di Campobasso, a seguito della visita richiesta dall’Università degli Studi del Molise al fine di verificare la permanenza delle condizioni invalidanti presupposte dall’iscrizione nell’elenco degli invalidi civili e propedeutica all’assunzione presso amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 02.04.1969 n. 482.

Infatti, la ricorrente, in un primo momento, era stata considerata invalida al 50% a causa di talune menomazioni fisiche, a seguito di visita collegiale eseguita dalla Commissione di prima istanza presso l’AUSL di Campobasso;
in relazione a tale grado di invalidità civile veniva avviata a selezione dalla Direzione Provinciale del Lavoro e sosteneva in modo positivo la prova di idoneità.

Tuttavia, a seguito dell’accertamento successivo richiesto dall’Università e di cui, in questa sede, si impugnano gli esiti, l’Università non ha proceduto all’assunzione in quanto la Commissione ha riconosciuto una percentuale di invalidità civile unicamente del 35%.

L’interessata ha, quindi, presentato ricorso, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.L. 12.09.1983 n. 463 conv. nella L. 11.11.1983 n. 638.

II. Violazione di legge con riferimento alla L. 241 del 07.08.1990, in via subordinata.

III. Eccesso di potere per contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Con ordinanza del 21.07.1998, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensiva sul presupposto della mancanza di motivazione del nuovo accertamento rispetto al precedente più elevato riconoscimento dell’invalidità civile.

Con memoria in data 03.10.2011 il difensore del ricorrente rappresenta che a seguito della citata ordinanza del Tribunale, la sua assistita è stata assunta dall’Università degli Studi del Molise con la qualifica B3 a far data dal 16.06.1999 e il rapporto di lavoro terminerà presumibilmente nel 2013 per il raggiungimento dei limiti d’età.

Tale circostanza è stata peraltro confermata dall’Avvocato dello Stato con la memoria depositata in data 24.03.2011.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risultano, in particolare, degne di accoglimento le censure di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, laddove la ricorrente rileva il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà di più atti, giacché il provvedimento impugnato non giustifica in alcun modo la diminuzione della invalidità già riconosciuta al 50% alla nuova percentuale del 35% né la Commissione risulta avere ordinato nuovi accertamenti specifici in relazione alle patologie sofferte dall’interessata (ipoacusia, scoliosi, artrosi etc…) e che avevano originariamente dato luogo al ben più rilevante riconoscimento dell’invalidità al 50%. Trattasi, al contrario, di patologie degenerative che, per la comune esperienza, sono soggette a peggioramenti, sia pure lenti, nel corso del tempo, per cui è scarsamente comprensibile e comunque non è evincibile dagli atti impugnati, quali siano stati gli ulteriori accertamenti tecnico – specialistici che abbiano dato luogo al giudizio migliorativo riguardo allo stato patologico della ricorrente.

Alla luce di tali motivazioni il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere, con assorbimento delle ulteriori censure.

Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della circostanza per cui l’interessata è stata assunta dall’Università degli Studi del Molise secondo quanto disposto dall’ordinanza del T.A.R. del 21.07.1998.

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