TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-16, n. 202303645
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 03645/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02320/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2018, proposto da
Curatela Fallimento Ngp SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Limatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in , ;
contro
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16;
per l'annullamento
del Decreto n.22 del 27/3/2018 con il quale si è dato corso alla procedura ex art.63 della Legge n.448/1998 per l’acquisizione del compendio e dell’area di parte ricorrente in agglomerato ASI di Acerra (Na) – contrada Pagliarone, nonché degli atti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cons. per L'Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento da remoto del giorno 25 maggio 2023 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In attuazione del suo Piano di Sviluppo, il Consorzio ASI di Napoli predisponeva le occorrenti procedure –ai sensi dell’art. 63 della legge 488/98- per il recupero di aree dismesse, da destinare, una volta riacquisite nella proprietà consortile, a soggetti disposti a nuove iniziative industriali.
Nell'ambito di tale programma, il comitato direttivo del Consorzio ASI di Napoli, con deliberazione n. 34 del 17 marzo 2017, delegava il Direttore del consorzio ad assumere i provvedimenti necessari per dare inizio alle procedure di acquisizione (fra gli altri) del compendio e dell'area di proprietà della curatela del fallimento GP SP (fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano il 10.3.15), all’interno dell’agglomerato Asi di Acerra, Contrada Pagliarone.
Seguiva il Decreto del Direttore del Consorzio ASI di Napoli n. 22 del 27 marzo 2018, con il quale veniva disposto l’avvio della procedura di acquisizione del compendio immobiliare di proprietà dell’impresa fallita, per poi riservare al séguito procedimentale la determinazione del prezzo dovuto, mediante fase di stima innanzi al Presidente del Tribunale di Milano.
Avverso la delibera consortile 34/2017 e il decreto direttoriale 22/2018,, il fallimento GP PA proponeva il presente gravame, sostenendo in primis il carattere immediatamente lesivo del predetto avvio della procedura acquisitiva, e lamentando nel merito il difetto dei presupposti per l’esercizio dell’azionato potere pubblicistico di riacquisto del compendio.
Si costitituiva in giudizio il Consorzio intimato replicando con memoria del 16.4.19 alle avverse tesi.
Il 7.5.2019 veniva celebrata l’udienza di discussione del ricorso, durante la quale (come emerge dal verbale di udienza), le parti chiedevano rinvio della causa all’udienza del 2.7.2019, per dare modo di perfezionare accordi transattivi in corso.
Circa quaranta giorno dopo, con memoria del 26.6.19 in vista della predetta udienza di rinvio del 2.7.2019, il patrono della ricorrente premetteva che la proposta transattiva del Consorzio ASI formulata il 6.5.2019 (“ritenuta da subito congrua e meritevole di vaglio da parte dello scrivente difensore, e poi dagli organi del Fallimento”), avrebbe tuttavia richiesto “tempi di definizione più dilatati rispetto a quelli previsti” così da richiedere un nuovo differimento dell’udienza pubblica.
La seconda Sezione del Tar, anche in questo caso, nel corso dell’udienza del 2.7.2019, accedeva alle richieste di parte, formalizzando ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo (ord. 3807/2019).
Il 1.7.2020 la ricorrente riassumeva la causa