TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300060
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00060/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01691/2019 REG.RIC.

N. 02321/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2019, proposto da
Real Estate Center Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C S, M S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. M S in Milano, via Hoepli 3;



contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M A, A M P, M L B, E M F, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6;

sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2021, proposto da
Real Estate Center Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C S, M S, Elvezio Bortesi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. M S in Milano, via Hoepli 3;



contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M A, A M P, M L B, Maria Giulia Schiavelli, E M F, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6;



per le seguenti domande

quanto al ricorso n. 1691 del 2019:

per l'accertamento

del diritto della Società Real Estate Center Spa alla restituzione, da parte del Comune di Milano, della somma di euro 1.254.834,60 versata dalla società a titolo di costo di costruzione, per l'intervento eseguito in Milano, via Val Bavona 21

e conseguentemente per la condanna

del Comune di Milano a corrispondere alla società la predetta somma, da maggiorarsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

quanto al ricorso n. 2321 del 2021:

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento del Comune di Milano - Area Sportello Unico per l'Edilizia - Unità Stralcio in atti P.G. 593322000 – wf 9734/11 del 14.10.2021, trasmesso a mezzo PEC in data 18.10.2021, recante l'ordine di corrispondere la somma pari a euro 590.610,60 a titolo di “conguaglio”, in relazione all'intervento edilizio eseguito nell'immobile di Via Val Bavona 21;

di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunale connesso, ivi compresa la nota comunale trasmessa in data 3.11.2021 recante l'esibizione dei conteggi e relativi criteri di calcolo;

e per l'accertamento

della non debenza delle somme esposte e richieste dal Comune di Milano nei suddetti provvedimenti;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I giudizi in epigrafe attengono alla determinazione del contributo di costruzione dovuto a seguito degli interventi edilizi realizzati in via Val Bavona n. 21 da Real Estate Center Spa.

2. Nel dettaglio, il Comune di Milano rilasciava dapprima il permesso di costruire n. 2/2006 in data 16 gennaio 2006 in favore di Real Estate Center Spa. Il permesso riguardava opere di “ ristrutturazione ed ampliamento di un complesso composto da tre corpi di fabbrica da destinarsi ad attività terziaria, commerciale e laboratorio da effettuarsi previa demolizione di tutti i corpi di fabbrica esistenti ”.

In sede di rilascio del permesso di costruire, l’ufficio tecnico del Comune determinava il contributo di costruzione dovuto in euro 11.139.967,84, di cui euro 3.986.799,39 per oneri di urbanizzazione primaria, euro 2.715.246,26 per oneri di urbanizzazione secondaria, euro 4.402.977,21 per costo di costruzione ed euro 34.944,98 per oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 19, co. 1, d.P.R. n. 380/2001.

3. Successivamente venivano presentate alcune denunce di inizio attività (Dia) in variante al permesso predetto e, in particolare:

- in data 28 giugno 2007 una Dia in variante essenziale al permesso di costruire, per una rivisitazione complessiva del progetto, anche sotto il profilo planivolumetrico, ove la superficie lorda di pavimento (Slp) produttiva veniva spostata con collocazione parte al primo piano interrato (deposito mensa), parte al piano terra (mensa) e parte al primo piano (industria);

- in data 21 luglio 2009 una Dia in variante essenziale per la realizzazione di un laboratorio didattico;

- in data 5 luglio 2011 una Dia per la realizzazione di ulteriori opere in variante;

- una comunicazione di attività di edilizia libera per il completamento delle opere del permesso di costruire, medio tempore prorogato nella sua validità.

4. Con nota del 28 aprile 2016, il Comune di Milano richiedeva documentazione integrativa per l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, rilevando che “ da una puntuale verifica, la documentazione allegata alla pratica edilizia integrata in data 21.07.2009 e 05.07.2011 non risulta esaustiva ai fini di una corretta procedura di valutazione ” e che “ il laboratorio didattico non [era] qualificabile ai sensi dell’art. 32 lettera c delle NTA del PRG in quanto non compreso e integrato in alcuna attività produttiva e, di conseguenza, neanche la mensa [era] […] qualificabile nel produttivo, quanto piuttosto nelle funzioni terziarie compatibili ”. La società riscontrava la nota chiedendo l’archiviazione del procedimento e, parallelamente, la impugnava con ricorso iscritto al numero di R.G. 1473/2016.

5. In data 31 luglio 2019, la società presentava il ricorso in epigrafe iscritto al n. R.G. 1691/2019, finalizzato alla restituzione di una quota parte – pari a euro 1.254.834,60 – delle somme pagate a titolo di contributo di costruzione in relazione al medesimo intervento.

6. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, per resistere al ricorso.

7. Con provvedimento del 18 ottobre 2021, il Comune di Milano concludeva il procedimento avviato con la nota del 2016, liquidando il contributo di costruzione dovuto per la differenza in euro 590.610,60.

8. Ad esito dell’udienza di discussione del ricorso R.G. n. 1691/19, tenutasi il 9 novembre 2021, con ordinanza n. 2704/21, la trattazione della causa veniva rinviata in considerazione dell’adozione del nuovo provvedimento da parte del Comune e dell’opportunità di definire il giudizio del 2019 unitamente a quello avverso la nuova nota comunale dell’ottobre 2021.

9. Con ricorso notificato in data 15 dicembre 2021 e depositato il 23 dicembre successivo, Real Estate Center Spa ha infine impugnato il provvedimento di conguaglio da ultimo adottato dallo Sportello Unico Edilizia e ne ha chiesto l’annullamento e, comunque, l’accertamento della non debenza della somma.

10. Tutti i ricorsi sopra indicati (R.G. n. 1473/2016, n. 1691/2019 e 2321/2021) sono stati chiamati all’udienza pubblica del 5 luglio 2022 e sono stati trattenuti in decisione.



DIRITTO

1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., si deve disporre la riunione dei ricorsi aventi R.G. n. 1691/2019 e 2321/2021 indicati in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i medesimi; in particolare, i ricorsi pendono tra le stesse parti e hanno ad oggetto l’accertamento del contributo di costruzione dovuto in relazione al medesimo intervento edilizio.

Non è invece necessario provvedere alla riunione del ricorso avente R.G. n. 1473/2016 in quanto la stessa società ricorrente ha chiesto che venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di

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